Cass. civ. n. 15679 del 05 giugno 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Regime di sospensione di imposta IVA ex art. 8, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicazione da parte del cedente - Condizioni - Detrazione integrale IVA da parte dei cessionari - Ammissibilità.


In tema di Iva, il regime di sospensione d'imposta di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 per le cessioni ad esportatori abituali di autoveicoli da strada - beni per i quali l'Iva è di regola non integralmente detraibile, ai sensi dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. c) e d), del citato d.P.R. - è legittimamente applicato dal cedente quando prova la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del regime fiscale derogatorio di non imponibilità Iva e, in particolare, la sussistenza delle ipotesi eccezionali - con riguardo alla tipologia degli acquirenti di operatori esercenti la rivendita di autoveicoli ovvero di agenti o rappresentanti di commercio ovvero di operatori per i quali l'uso del veicolo può considerarsi oggettivamente strumentale - per le quali è ammessa da parte dei cessionari la detrazione integrale dell'Iva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9586 del 2019

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 unvicies com. 1 lett. C CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 unvicies com. 1 lett. D CORTE COST.

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