Cass. pen. n. 15704 del 25 gennaio 2023
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Giudizio di pericolosità - Fatti accertati nel corso di un procedimento penale non definito con sentenza di condanna - Autonoma utilizzabilità per la verifica della pericolosità del proposto - Possibilità - Condizioni.
In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (In motivazione, la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2