Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6230 del 1 febbraio 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6230 del 1 febbraio 1996

Testo massima n. 1

La disposizione di cui all’art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 11 legge 8 agosto 1995, n. 332, l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui l’indagato o l’imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza od a fermo; il predetto art. 11 legge n. 332/95, infatti, si è limitato a modificare il sesto comma dell’art. 294 c.p.p., senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388 riguardante, appunto, l’interrogatorio dell’arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze