Art. 294 – Codice di procedura penale – Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio [64, 65, 141 bis] della persona in stato di custodia cautelare in carcere [285] immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia [297], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari [274] previste [388] dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65 . Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto . Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.

6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133 ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15225/2011

In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.

Cass. civ. n. 18190/2009

É escluso che nel caso in cui la custodia cautelare venga disposta per la prima volta dopo la pronuncia della sentenza di condanna, sia necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato, previsto dall'art. 294 c.p.p.

Cass. civ. n. 44127/2008

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero.

Cass. civ. n. 36682/2007

Allorché il P.M. scelga di non comparire all'udienza di convalida del fermo e trasmetta al giudice, contestualmente alla richiesta di convalida, quella di applicazione di misura cautelare personale con gli elementi su cui essa si fonda, e in udienza il giudice dia lettura integrale degli atti pervenutigli, le esigenze conoscitive della difesa risultano pienamente soddisfatte, sicché non ha luogo alcuna nullità dell'interrogatorio o dell'udienza per omissione del previo deposito di tali atti, salvo che la comunicazione da parte del giudice stesso degli elementi addotti dal P.M. sia ritenuta dalla difesa difettosa o incompleta, a seguito del relativo deposito — che deve comunque accompagnare la notificazione dell'ordinanza cautelare — o al più tardi con l'attivazione della procedura di riesame, nel qual caso si configura una nullità da dedurre, se relativa all'udienza, con il ricorso per cassazione e, se concernente l'interrogatorio, con istanza di scarcerazione e, in caso di decisione reiettiva, con l'appello a norma dell'art. 310 c.p.p.

Cass. civ. n. 31985/2007

Nell'ipotesi in cui al minore sia stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità, l'interrogatorio di «garanzia» deve avvenire entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 294, comma primo bis, c.p.p., tenuto conto della natura prevalentemente correttiva della collocazione in comunità, non equiparabile alla misura della custodia cautelare.

Cass. civ. n. 48248/2003

In caso di nullità dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida, il termine di cinque giorni entro il quale deve essere rinnovato l'interrogatorio, in caso di emissione di misura cautelare, decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento cautelare e non dal giorno dell'arresto.

Cass. pen. n. 37820 del 4 ottobre 2003

L'interrogazione di garanzia da parte del giudice che disponga la misura della custodia cautelare in carcere non è dovuto quando detta misura sia applicata, secondo quanto previsto dal comma 1 ter dell'art. 276 c.p.p., in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti. (In motivazione la Corte ha osservato che la scelta del legislatore non può considerarsi irrazionale o contraria all'esercizio del diritto di difesa, posto che l'aggravamento consegue ineluttabilmente a circostanze di facile accertamento e d'altra parte l'interessato, trattandosi solo di contestare l'accertamento della violazione o di allegare possibili giustificazioni, può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).

Cass. civ. n. 49523/2001

In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma 4 dell'art. 294 c.p.p. non indica alcun termine tassativo per l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto, limitandosi a richiederne la tempestività, in modo da assicurare al difensore la possibilità di essere presente fisicamente allo svolgimento dell'atto e di poter svolgere un'assistenza difensiva adeguata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'interrogatorio per esserne stato dato avviso al difensore solo due ore prima, ritenendo tempestiva la comunicazione in considerazione del fatto che l'incombente doveva svolgersi nel carcere della stessa città in cui risiedeva il difensore dell'imputato, il quale aveva avuto tutto il tempo di consultare la documentazione e di presenziare all'atto).

Cass. civ. n. 3778/2000

Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 294, comma 1, c.p.p., va effettuato l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare va computato secondo la regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., e quindi non tenendo conto del dies a quo ma soltanto del dies ad quem, non essendo applicabile la diversa regola dettata dall'art. 297, comma 1, c.p.p., la quale riguarda soltanto i termini di durata della custodia cautelare.

Cass. civ. n. 7277/1999

La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza o a fermo. Ed invero il predetto art. 11 si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 citato senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388, riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.

Cass. civ. n. 5705/1999

L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare non opera quando gli atti sono stati trasmessi al giudice del dibattimento, in quanto gli artt. 294 e 302 c.p.p., come dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte cost. con n. 77 del 1997, hanno una sfera di efficacia che è stata estesa fino alla conclusione della udienza preliminare, ma non oltre. Ciò perché le esigenze che l'interrogatorio in vinculis mira a soddisfare sono assicurate nella fase dibattimentale dal contraddittorio e dalla possibilità per l'imputato di interloquire non soltanto attraverso l'esame, ma anche rendendo «in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune» (artt. 494, comma 1, 523, comma 5, c.p.p.).

Cass. civ. n. 531/1999

Attesa l'imprescindibile necessità, cui è finalizzato l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., di assicurare un contatto diretto e immediato fra il giudice competente ed il soggetto privato della libertà personale, deve escludersi che detta necessità possa essere soddisfatta dal solo interrogatorio reso davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, dovendosi al contrario ritenere che l'incombente in questione debba essere rinnovato, a pena di perdita di efficacia della misura cautelare, da parte del giudice competente il quale abbia provveduto a riemettere l'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.

Cass. civ. n. 3899/1998

In tema di applicazione della n. 77 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. nella parte in cui non prevede, dopo la fase delle indagini preliminari e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, il rapporto costituito dall'esistenza di una misura custodiale è strettamente legato alle fasi in cui il procedimento si trova, ciascuna delle quali conferisce al rapporto stesso caratteristiche e modalità particolari, sicché ogni fase costituisce una situazione a sè stante. In tale prospettiva, con riguardo alle motivazioni sulle quali si fonda detta pronuncia di incostituzionalità, la legittima sottoposizione di un soggetto a custodia cautelare nella fase successiva alle indagini preliminari e precedente a quella del giudizio con il pieno rispetto di una normativa in quel momento vigente, deve considerarsi, rispetto alla analoga situazione riguardante il medesimo soggetto nella successiva fase del giudizio, una situazione non suscettibile di rimozione o di modifica. Ed invero, malgrado la successiva dichiarazione di incostituzionalità di una norma riguardante il momento immediatamente successivo alle indagini preliminari, ma precedente alla fase dibattimentale, che rende a posteriori illegittima e, quindi, inefficace, una misura cautelare, non si può, senza determinare conseguenze aberranti e scardinare principi di ordinato svolgimento dei processi, considerare rapporto non esaurito quello che vedeva un soggetto legittimamente sottoposto, in ossequio alle disposizioni all'epoca vigenti, ad una misura custodiale. (Fattispecie nella quale, dopo la — e in base alla — sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997, gli imputati avevano presentato istanza di scarcerazione alla corte di assise, dinanzi alla quale pendeva giudizio contro di loro, sul rilievo della sopravvenuta inefficacia ex art. 302 c.p.p. della misura cautelare per omesso interrogatorio da parte del giudice entro i cinque giorni dall'esecuzione della misura, peraltro all'epoca di quest'ultima non richiesto; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che non avevano condiviso l'impostazione dei ricorrenti, facendo leva anche sulla motivazione della sentenza della Consulta, i cui effetti ablativi ha ritenuto limitati alle situazioni processuali, di sottoposizione a custodia cautelare, legate alla fase intercorrente tra le indagini preliminari e il successivo momento del giudizio, e non estensibili a situazioni aventi riferimento a fasi totalmente diverse, come quella del dibattimento o, a maggior ragione, dei gradi successivi di giudizio).

Cass. civ. n. 3123/1998

Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato a norma dell'art. 294 comma 5, c.p.p., ad assumere l'interrogatorio di garanzia abbia proceduto all'incombente privo del fascicolo procedimentale, perché non trasmessogli dall'autorità delegante, tale mancanza non comporta alcuna conseguenza sulla validità dell'atto qualora il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito con la specificazione degli elementi di fatto su cui si basa l'accusa, compresa l'indicazione degli elementi di prova acquisiti, come richiesto dagli artt. 64 e 65 c.p.p.

Cass. civ. n. 3113/1998

Dovendosi attribuire efficacia invalidante, e perciò retroattiva, alle pronunzie del giudice delle leggi, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1977 n. 77 — che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia — qualora l'interrogatorio predetto non abbia avuto luogo o abbia avuto luogo oltre il termine di legge, la misura stessa va dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non sia avvenuto perché all'epoca non previsto (Nella specie, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, intervenuto prima della sentenza citata dalla Corte costituzionale, il giudice dibattimentale aveva dichiarato la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che li aveva, poi, inviati al Gip; quest'ultimo aveva provveduto, entro cinque giorni dal loro arrivo, ma oltre i cinque giorni dalla restituzione di essi al P.M., all'interrogatorio dell'imputato. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, essendo il procedimento regredito nella fase anteriore al dibattimento, sarebbe venuta meno quella condizione di completa tutela della difesa connessa al giudizio dibattimentale, che sola avrebbe consentito di dichiarare esaurita la situazione processuale instauratasi a seguito dell'arresto e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio i provvedimenti di merito che avevano rigettato la richiesta di scarcerazione per caducazione automatica della misura).

Cass. civ. n. 2220/1998

Nel caso di riapplicazione, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., di misura cautelare nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.

Cass. civ. n. 1598/1998

La sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1997, n. 77, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 294, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia, postula che l'esecuzione della misura cautelare sia avvenuta prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice del dibattimento ovvero prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, i cui caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e di immanente presenza della parte civile producono effetti assorbenti delle esigenze che l'interrogatorio di garanzia intende soddisfare. (Nella specie, è stato ritenuto mancante il presupposto della richiamata decisione della Corte costituzionale, in quanto al momento dell'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere si era già verificata la costituzione dell'imputato davanti al giudice del rito abbreviato, ancorché il procedimento fosse stato sospeso dopo tale costituzione e rinviato ad udienza successiva).

Cass. civ. n. 715/1998

Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedente dovesse provvedere all'effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare al più tardi entro i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione di detta misura), non può dar luogo alla configurabilità di una situazione «esaurita», con conseguente inoperatività della suindicata pronuncia, il fatto che, al momento della pubblicazione della medesima, pur non essendo ancora pervenuti gli atti al giudice del dibattimento, fossero nondimeno trascorsi più di cinque giorni dalla data di inizio della custodia cautelare.

Cass. civ. n. 511/1998

In materia di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, tale interrogatorio di garanzia, non è conseguenzialmente legato ad un atto processuale, ma al fatto che la persona trovasi sottoposta ad una misura cautelare personale. L'interrogatorio pertanto resta valido ed efficace, ai fini del mantenimento della misura, anche se sia stato occasionalmente eseguito nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, indipendentemente dal contenuto o dalla sorte del provvedimento emesso all'esito dell'udienza stessa.

Cass. civ. n. 3/1998

Dovendosi attribuire alla pronunce del giudice delle leggi efficacia invalidante e perciò retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997 — la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale — qualora l'interrogatorio predetto non abbia avuto luogo, la misura cautelare applicata deve essere dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non si sia potuto verificare perché all'epoca non era previsto. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare applicata al g.i.p. successivamente alla chiusura delle indagini preliminari, rilevando che il ricorrente aveva maturato, ora per allora, il diritto a riacquistare lo status libertatis per omesso svolgimento dell'interrogatorio di garanzia nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura).

Cass. civ. n. 77/1997

È costituzionalmente illegittimo l'art. 294, comma primo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.

Cass. civ. n. 6230/1996

La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 legge 8 agosto 1995, n. 332, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza od a fermo; il predetto art. 11 legge n. 332/95, infatti, si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 c.p.p., senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388 riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.

Cass. civ. n. 4748/1996

L'obbligo di effettuare l'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., sussiste solo nella fase delle indagini preliminari, la quale è da ritenere conclusa con l'esercizio, da parte del pubblico ministero, dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p., nulla rilevando in contrario la possibilità di effettuazione, successivamente al detto esercizio, di ulteriori indagini.

Cass. civ. n. 384/1996

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 6, c.p.p. (come novellato dall'art. 11 della L. 8 agosto 1995, n. 332), nella parte in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del (già previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa precedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari. (Omissis). Si deve, infatti, ritenere la non assimilabilità, da una parte, dell'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio del medesimo giudice per le indagini preliminari in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare e, d'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del pubblico ministero (art. 364 c.p.p.) con quello — ad opera del medesimo organo dell'accusa — dell'arrestato (art. 388 c.p.p.), onde deve ritenersi insussistente tra le due sistuazioni comparate, al di là della loro innegabile contiguità, una identità sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina. Da una parte si ha infatti che l'interrogatorio (dell'arrestato) al quale può procedere ex art. 388 c.p.p. il pubblico ministero (Omissis) ha una sua peculiarità rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ex art. 364 c.p.p., al quale si riconduce l'interrogatorio ex art. 294 del soggetto sottoposto a misura cautelare sempre da parte del pubblico ministero, perché persegue una finalità anche di garanzia (Omissis). Analoga finalità di garanzia è sottesa al provvedimento, che parimenti può adottare il pubblico ministero, di liberazione dell'arrestato ex art. 121 disp. att. c.p.p. nell'ipotesi in cui egli ritenga di non dover chiedere l'applicazione delle misure coercitive. Questa concorrente finalità di garanzia connota l'atto di interrogatorio dell'arrestato da parte del pubblico ministero sì da differenziarlo rispetto alla figura generale dell'interrogatorio dell'indagato da parte ancora del pubblico ministero, al quale fa riferimento la disposizione censurata. (Omissis). D'altra parte deve parimenti rilevarsi che anche l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad opera del giudice per le indagini preliminari, ex art. 294 c.p.p., non è pienamente equiparabile a quello dell'arrestato al quale procede il giudice per le indagini preliminari medesimo in sede di udienza di convalida ex art. 391 dello stesso codice quando il pubblico ministero non chieda l'adozione di misure cautelari. Infatti, mentre il primo persegue lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari l'interrogatorio dell'arrestato, come tale, persegue la diversa finalità di verificare se sussitano, o meno, le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto.

Cass. civ. n. 6017/1995

Il ripristino della custodia cautelare, a seguito della caducazione del D.L. 14 luglio 1994, n. 440, in forza del quale detta misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, non comporta la necessità di un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p., non essendovi stata alcuna soluzione di continuità nella restrizione, in un modo o nell'altro, della libertà personale dell'imputato.

Cass. civ. n. 1486/1995

L'obbligo dell'interrogatorio ad opera del giudice della persona in stato di custodia cautelare è imposto dall'art. 294 c.p.p. limitatamente alla fase delle indagini preliminari, che concerne le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il provvedimento restrittivo sia stato emesso nei confronti di un soggetto successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio dopo l'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di cui sopra viene meno e la sua omissione non comporta la caducazione del titolo custodiale ai sensi dell'art. 302 c.p.p.

Cass. civ. n. 1205/1993

In caso di rinnovazione, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Tale articolo, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p., ma non gli impone di procedere nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi artt. 294 e 302. Tale previsione deve essere letta invero nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente, il quale in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i limiti previsti dall'art. 294 c.p.p., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. D'altro canto, il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.

Cass. civ. n. 3000/1992

Il giudice per le indagini preliminari, dopo l'esecuzione della ordinanza che dispone una misura cautelare, deve provvedere, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., all'interrogatorio della persona in stato di custodia per accertare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari della misura, conducendo l'interrogatorio secondo quanto esige l'art. 294 quarto comma e con le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p. Dal primo comma del predetto art. 65 discende che il tribunale del riesame, una volta che accerti che, quanto meno nell'interrogatorio, il fatto risulti contestato all'indagato nella sua reale dimensione, abbia il potere-dovere di trarre da quella contestazione tutte le conseguenze in ordine alle misure cautelari, come dispone l'art. 294 quarto comma, ivi comprese quelle previste nell'art. 275 terzo comma c.p.p., se trattasi di reato ivi elencato.

Cass. civ. n. 1824/1992

Il decreto con il quale il giudice dà atto dell'assoluto impedimento a procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art. 294, comma ottavo, c.p.p.) va ritenuto inoppugnabile in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame. Nè la sottoponibilità a censura di tale provvedimento potrebbe farsi discendere dall'art. 111 Cost. Infatti, l'obbligo di motivare il differimento dell'interrogatorio non è funzionale all'attribuzione di una legittimazione al gravame, ma si collega esclusivamente all'esigenza di predisporre un regime di controllo «interno», al fine di verificare se il potere discrezionale sia stato correttamente esercitato dal giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso improprio di tale potere; per un altro verso, la funzione di garanzia assegnata all'interrogatorio previsto dal citato art. 294 (e, conseguentemente, al suo differimento) non implica alcun coinvolgimento della relativa disciplina nell'area dell'art. 13 Cost., non derivando dall'espletamento di esso alcuna diretta conseguenza sulla libertà personale, in quanto soltanto l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni e non pure il mancato espletamento di esso in conseguenza del provvedimento motivato di differimento comporta la cessazione dello status custodiae.

Cass. civ. n. 781/1991

Il giudice che emetta un provvedimento di custodia cautelare deve procedere all'interrogatorio ancorché per gli stessi fatti altro giudice lo abbia effettuato a seguito di propria ordinanza di custodia. Infatti, l'interrogatorio, quando è condotto dal giudice, è uno strumento di controllo e di garanzia finalizzato, con l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato, alla immediata verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta, con riferimento alle condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari, alle esigenze cautelari e ai criteri di adeguatezza che ogni giudice che emette un provvedimento di custodia cautelare ha un autonomo dovere di controllo e di garanzia. (Nella specie il provvedimento impugnato aveva ritenuto la superfluità del secondo interrogatorio anche perché il secondo provvedimento di custodia cautelare era stato emesso nei termini di cui all'art. 27 c.p.p. ed era quindi collegato a provvedimento già disposto da giudice dichiaratosi incompetente. La Suprema Corte, che ha ritenuto efficace il primo provvedimento in assenza di declaratoria di incompetenza ex art. 27 c.p.p. ha notato che il problema comunque non muta a secondo che il successivo provvedimento possa o non possa collegarsi al primo. Infatti, anche nel primo caso la comminatoria di perdita di efficacia della misura adottata da giudice incompetente, non assolve date condizioni, attiene solo al suo profilo funzionale, non alla sua validità ed autonomia, mentre il nuovo provvedimento non revoca il precedente ma si congiunge ad esso con una propria autonomia).

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