Art. 294 – Codice di procedura penale – Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio [64, 65, 141 bis] della persona in stato di custodia cautelare in carcere [285] immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia [297], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari [274] previste [388] dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65 . Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto . Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.
4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.
6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133 ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 1864/2025
L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società.
Cass. civ. n. 602/2025
A fronte di una sentenza che, accertata la nullità del termine, dispone la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi omessi e del correlato diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva decorre - in entrambi i casi - dalla scadenza del termine dichiarato nullo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità.
Cass. civ. n. 375/2025
In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
Cass. civ. n. 23712/2024
In tema di misure cautelari personali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 302 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le misure diverse dalla custodia in carcere e quelle interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia entro il termine stabilito dall'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen., resa con sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2001, comporta che, nel caso di caducazione, esse possano essere riemesse solo previo interrogatorio dell'indagato. (Fattispecie in materia di divieto di dimora).
Cass. civ. n. 23273/2024
Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, per cui l'anteriore esposizione nella dichiarazione, ai fini della compensazione o della detrazione, ad opera del curatore fallimentare, manifesta la inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.
Cass. civ. n. 21119/2024
Nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode.
Cass. civ. n. 21049/2024
La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).
Cass. civ. n. 20427/2024
In tema di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguito dal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dal momento dell'erogazione e non da quello dell'accertamento dell'illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperite dalla P.A. (Principio espresso in relazione ad un'ipotesi nella quale l'emersione dell'indebito veniva riscontrata in sede di ricostruzione della carriera del dipendente).
Cass. civ. n. 19806/2024
L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrerente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell'inizio di operatività dell'opera pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. - affermando l'inapplicabilità, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizionale relativo all'azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata - ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all'indennizzo del proprietario di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall'intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall'apertura della strada al pubblico transito).
Cass. civ. n. 19498/2024
In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).
Cass. civ. n. 19148/2024
In tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale.
Cass. civ. n. 18963/2024
In tema di personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale, la domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini della corresponsione dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria), ha efficacia interruttiva della prescrizione in relazione a tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, ivi incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima, senza che occorra che il titolare ne chieda la corresponsione nello stesso o in altro processo e anche quando la relativa pretesa non possa essere avanzata nel giudizio pendente.
Cass. civ. n. 18048/2024
In materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti, perché l'obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.
Cass. civ. n. 18006/2024
In tema di verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso.
Cass. civ. n. 16755/2024
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).
Cass. civ. n. 16166/2024
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'interruzione della prescrizione in favore dei creditori, con effetto permanente per tutta la durata della procedura, si determina solo a seguito dell'ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell'istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che la mera richiesta di ammissione al passivo aveva prodotto, di per sè, un mero effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in quanto la richiesta non era stata seguita nè dal deposito da parte dei Commissari dell'elenco dei creditori ammessi, nè - non avendo il creditore istante proposto opposizione - da un provvedimento ammissivo del tribunale, risultando poi irrilevante che all'amministrazione straordinaria avesse fatto seguito l'apertura del fallimento).
Cass. civ. n. 15219/2024
La decadenza convenzionalmente stabilita dall'art. 35 del c.c.n.l. per l'industria edile, il quale prevede che qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua cessazione, è validamente impedita dalla tempestiva richiesta del tentativo di conciliazione, il cui espletamento integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale, dovendosi detta richiesta intendere come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi i soli ordinari principi in tema di prescrizione.
Cass. civ. n. 13288/2024
I canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale (nella specie, oneri concessori per il godimento di un box all'interno del mercato locale) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione.
Cass. civ. n. 13052/2024
Se l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.
Cass. civ. n. 12736/2024
L'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall'art. 29 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.
Cass. civ. n. 12284/2024
L'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).
Cass. civ. n. 11622/2024
La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.
Cass. civ. n. 10639/2024
In caso di estinzione della società contribuente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, le eccezioni concernenti la violazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 sono proponibili unicamente dai soci successori della società e non anche dall'ex liquidatore, al quale l'avviso di accertamento è stato notificato al fine di far valere la sua responsabilità, ai sensi degli artt. 2945 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Cass. civ. n. 9757/2024
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Cass. civ. n. 8543/2024
In tema di responsabilità professionale del notaio, la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l'eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell'atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicchè la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all'art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell'atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 6820/2024
In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.
Cass. civ. n. 5212/2024
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 3016/2024
In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).
Cass. civ. n. 2913/2024
In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il credito concernente la rivalutazione annuale e la rideterminazione triennale dell'importo della borsa di studio spettante ex art. 6 del d. lgs. n. 257 del 1991, ratione temporis applicabile, è soggetto a prescrizione decennale e non quinquennale, considerato che tale credito, in assenza dei provvedimenti della P.A. che ne stabiliscano l'importo, non è né liquido né esigibile, che la mancata quantificazione, messa a disposizione e corresponsione delle relative somme costituisce inadempimento indiretto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, e che l'importo pagato non è assimilabile alla retribuzione dei pubblici impiegati, non rappresentando un corrispettivo dell'attività svolta.
Cass. civ. n. 2375/2024
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore.
Cass. civ. n. 2232/2024
Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto, per intervenuta prescrizione quinquennale, della domanda svolta dalla proprietaria di un natante, posto sotto sequestro e successivamente affidato dalla Guardia di finanza in custodia a una società appaltatrice, di risarcimento del danno patito in conseguenza della distruzione del bene a seguito di un incendio).
Cass. civ. n. 279/2024
Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Cass. civ. n. 199/2024
Il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lsg. n. 152 del 2006), si rapporta a un'obbligazione ex lege, di natura indennitaria e non risarcitoria, gravante sul responsabile dell'inquinamento, e conseguentemente soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data di effettuazione dei relativi esborsi.
Cass. civ. n. 108/2024
In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.
Cass. civ. n. 46440/2023
Nel caso in cui una misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., conservando piena efficacia quello effettuato nel corso dell'udienza di convalida del fermo a norma dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen. e ciò anche qualora il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.
Cass. civ. n. 36197/2023
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Cass. civ. n. 36108/2023
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).
Cass. civ. n. 35571/2023
In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.
Cass. civ. n. 34741/2023
Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente.
Cass. civ. n. 34570/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da emotrasfusione infetta, in caso di decesso del soggetto emotrasfuso, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio, patiti dai congiunti, decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato il suindicato dies a quo nel momento della presentazione della domanda di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non potendo esso coincidere con la conoscenza, da parte dei congiunti, della patologia di cui era affetta la vittima, non essendo stati forniti elementi certi tali da far ritenere che essi non potessero ignorare l'eziopatogenesi della malattia).
Cass. civ. n. 33213/2023
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Cass. civ. n. 33154/2023
In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999.
Cass. civ. n. 32474/2023
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 31157/2023
La sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 c.c., ad una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge; essa, peraltro, va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 c.c., ai fini dell'operatività della prescrizione biennale.
Cass. civ. n. 29859/2023
Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario; il relativo accertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto coincidere il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale con il momento del decesso della vittima primaria, sul presupposto che di quest'ultimo fosse percepibile, in base all'ordinaria diligenza, la riconducibilità causale alla condotta potenzialmente inadempiente dei sanitari, trattandosi di intervento chirurgico routinario di osteosintesi).
Cass. civ. n. 28880/2023
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Cass. civ. n. 27567/2023
In tema di prescrizione, nel caso in cui la connessione con reati attribuisca al giudice penale la cognizione di un'infrazione amministrativa, il processo iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all'interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 interrompe la prescrizione dell'illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 157 cod. pen., bensì quella di cui agli artt. 2943 e 2945 cod. civ.
Cass. civ. n. 27040/2023
Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 1993) trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore e non, dunque, al diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c., sottoposto al termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, trattandosi di una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile che non incide sull'identità oggettiva del credito.
Cass. civ. n. 25928/2023
L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.
Cass. civ. n. 25650/2023
La richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL.
Cass. civ. n. 25612/2023
La domanda di rimborso del credito IVA va distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza sia formulata in termini di compensazione e non denoti l'inequivoca volontà di ottenere il rimborso del credito mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" della dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine decennale di prescrizione, bensì quello biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cass. civ. n. 25438/2023
Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato.
Cass. civ. n. 25226/2023
In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l'atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo. (Nella specie, la S.C., a fronte della notifica di una cartella di pagamento avvenuta oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte territoriale che aveva escluso la prescrizione attribuendo efficacia interruttiva del termine di prescrizione a meri solleciti di pagamento effettuati con lettere raccomandate ricevute dal debitore).
Cass. civ. n. 24891/2023
In tema di IVA, il termine di prescrizione per il rimborso di crediti, relativi ad operazioni antecedenti all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, è decennale e decorre dalla dichiarazione di cui all'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero dalla scadenza del termine per presentarla, poiché anche all'amministrazione straordinaria si applicano le regole del fallimento in tema di IVA, sebbene l'effetto tipico di tale procedura concorsuale sia la prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa.
Cass. civ. n. 21625/2023
Al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale obbligo non ha natura periodica - rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto - ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento "pro quota" da parte del singolo consorziato.
Cass. civ. n. 20455/2023
In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti.
Cass. civ. n. 20361/2023
In tema di servizio idrico integrato, la domanda di ripetizione dell'indebito svolta dal privato - per il corrispettivo pagato a fronte della mancata fruizione del servizio di depurazione - non è sottoposta alla prescrizione di cui all'art. art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., prevista per le prestazioni periodiche avvenute nel corso di un rapporto continuativo, applicandosi, per converso, la prescrizione decennale prevista in tema di "condictio indebiti" e "condictio ob causam finitam", il cui credito restitutorio risulta dovuto in un'unica soluzione.
Cass. civ. n. 19568/2023
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto "iure proprio", in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il "dies a quo" va individuato alla data della morte della vittima.
Cass. civ. n. 16631/2023
In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo).
Cass. civ. n. 15098/2023
In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 14644/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione decorre dalla data di cessazione della continuazione e non già da quella di consumazione degli stessi.
Cass. civ. n. 13820/2023
In materia previdenziale, il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.
Cass. civ. n. 13046/2023
In tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria.
Cass. civ. n. 10739/2023
L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).
Cass. civ. n. 10188/2023
L'eccezione di prescrizione del credito vantato (nella specie in relazione ai canoni di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica), e quella di erronea quantificazione dello stesso non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni.
Cass. civ. n. 9937/2023
In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, il rispetto da parte del conduttore del termine semestrale di decadenza, previsto dall'art. 13, comma 2, della l. n. 431 del 1998, applicabile "ratione temporis", per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento della riconsegna dell'immobile locato, rendendo inopponibile nei suoi confronti qualsivoglia eccezione di prescrizione, laddove, in caso contrario, egli è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata al momento dell'esercizio dell'azione.
Cass. civ. n. 9930/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 9883/2023
In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.
Cass. civ. n. 9458/2023
Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".
Cass. civ. n. 9100/2023
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, la presentazione della domanda di indennizzo in sede amministrativa ex l. n. 210 del 1992 produce un effetto interruttivo della prescrizione di natura istantanea e non già permanente, presupponendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la pendenza di un procedimento giurisdizionale.
Cass. civ. n. 7262/2023
Nell'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. nei confronti di società che svolga attività di direzione e coordinamento di altra società, il "dies a quo" del termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il pregiudizio per gli interessi sociali sia conoscibile da parte dei soci della società eterodiretta e non dalla realizzazione dei singoli atti concretanti l'illecita condotta di direzione e coordinamento.
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 4677/2023
Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano.
Cass. civ. n. 4232/2023
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Cass. civ. n. 3552/2023
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Cass. pen. n. 18840/2018
La nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nell'ipotesi di incompleto deposito degli atti presso la cancelleria del giudice a norma dell'art. 291, comma 3, cod. proc. pen., ha carattere intermedio ed è, pertanto, deducibile solo fino al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa al mancato deposito di un faldone di atti contenenti alcune dichiarazioni, menzionate nella richiesta del pubblico ministero e riportate nell'ordinanza cautelare).
Cass. pen. n. 9904/2018
Qualora all'esito dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un'ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all'arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell'indagato, ai sensi dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell'udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell'ulteriore imputazione e l'accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l'indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. (Fattispecie in cui l'indagato veniva tratto in arresto per il reato di tentata truffa e, all'esito dell'udienza di convalida nel corso della quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto nè emetteva alcun titolo cautelare per tale reato, ma applicava una misura cautelare in relazione ad altro episodio di truffa aggravata, commesso con modalità analoghe pochi giorni prima dell'arresto, accogliendo una specifica domanda del pubblico ministero, contenuta nella stessa richiesta di convalida ed oggetto di specifica contestazione all'indagato).
Cass. pen. n. 54267/2017
In tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'interrogatorio di garanzia ha efficacia nel procedimento di riesame limitatamente alla rilevanza dei contenuti dichiarativi, che rappresentano "elementi sopravvenuti" dei quali è necessario l'apprezzamento).
Cass. pen. n. 49995/2017
Nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita nel corso del dibattimento, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. (Fattispecie nella quale la misura cautelare era stata disposta dal giudice dell'udienza preliminare ed eseguita dopo l'inizio del dibattimento, nel corso del quale veniva dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio con conseguente regressione del procedimento in fase di udienza preliminare).
Cass. pen. n. 41124/2016
L'interrogatorio di garanzia di persona sottoposta alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio va effettuato nei termini di cui al comma primo bis dell'art. 294 cod. proc. pen. anche quando la richiesta di misura interdittiva sia stata subordinata ad altra principale, avente ad oggetto misure cautelari coercitive.
Cass. pen. n. 1960/2015
In materia di mandato di arresto europeo, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio di garanzia dell'arrestato decorre dal momento di consegna dell'estradato alle autorità nazionali e non da quello dell'arresto in territorio estero.
Cass. pen. n. 28270/2014
Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.
Cass. pen. n. 5162/2014
Qualora venga eseguita un'ordinanza applicativa della custodia in carcere in sostituzione di una misura non detentiva, a causa della violazione delle relative prescrizioni da parte dell'imputato, l'avviso dato dalla polizia giudiziaria ad un difensore di ufficio diverso da quello originariamente nominato non determina alcuna nullità, non essendo necessario procedere, in tale ipotesi, all'interrogatorio di garanzia. (In motivazione, la S.C. ha anche evidenziato che il titolare della difesa, tardivamente avvisato, aveva potuto impugnare in via differita l'ordinanza custodiale).
Cass. pen. n. 27833/2013
Non determina la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l'interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 294 c.p.p.).
Cass. pen. n. 9585/2013
Qualora il giudice che procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l'interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione intervenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa ad avviso di fissazione di interrogatorio antecedente di cinque minuti la dichiarazione di nomina).
Cass. pen. n. 15225/2011
In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.
Cass. pen. n. 18190/2009
É escluso che nel caso in cui la custodia cautelare venga disposta per la prima volta dopo la pronuncia della sentenza di condanna, sia necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato, previsto dall'art. 294 c.p.p.
Cass. pen. n. 44127/2008
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero.
Cass. pen. n. 36682/2007
Allorché il P.M. scelga di non comparire all'udienza di convalida del fermo e trasmetta al giudice, contestualmente alla richiesta di convalida, quella di applicazione di misura cautelare personale con gli elementi su cui essa si fonda, e in udienza il giudice dia lettura integrale degli atti pervenutigli, le esigenze conoscitive della difesa risultano pienamente soddisfatte, sicché non ha luogo alcuna nullità dell'interrogatorio o dell'udienza per omissione del previo deposito di tali atti, salvo che la comunicazione da parte del giudice stesso degli elementi addotti dal P.M. sia ritenuta dalla difesa difettosa o incompleta, a seguito del relativo deposito — che deve comunque accompagnare la notificazione dell'ordinanza cautelare — o al più tardi con l'attivazione della procedura di riesame, nel qual caso si configura una nullità da dedurre, se relativa all'udienza, con il ricorso per cassazione e, se concernente l'interrogatorio, con istanza di scarcerazione e, in caso di decisione reiettiva, con l'appello a norma dell'art. 310 c.p.p.
Cass. pen. n. 31985/2007
Nell'ipotesi in cui al minore sia stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità, l'interrogatorio di «garanzia» deve avvenire entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 294, comma primo bis, c.p.p., tenuto conto della natura prevalentemente correttiva della collocazione in comunità, non equiparabile alla misura della custodia cautelare.
Cass. pen. n. 10492/2006
L'impossibilità per il difensore dell'arrestato di avere tempestiva conoscenza della richiesta di misura cautelare e degli atti su cui si fonda, depositati unitamente alla richiesta di convalida dal pubblico ministero che si avvale della facoltà di non prendere parte all'udienza, determina una violazione del diritto di difesa per menomazione del contraddittorio, con la conseguente nullità d'ordine generale ed a regime intermedio dell'interrogatorio dell'arrestato, che determina, se tempestivamente rilevata, la perdita di efficacia della misura eventualmente applicata, e ciò in ragione dell'equiparazione dell'indicato interrogatorio a quello di garanzia ex art. 294 c.p.p.
Cass. pen. n. 26798/2005
L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).
Cass. pen. n. 48248/2003
In caso di nullità dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida, il termine di cinque giorni entro il quale deve essere rinnovato l'interrogatorio, in caso di emissione di misura cautelare, decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento cautelare e non dal giorno dell'arresto.
Cass. pen. n. 37820/2003
L'interrogazione di garanzia da parte del giudice che disponga la misura della custodia cautelare in carcere non è dovuto quando detta misura sia applicata, secondo quanto previsto dal comma 1 ter dell'art. 276 c.p.p., in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti. (In motivazione la Corte ha osservato che la scelta del legislatore non può considerarsi irrazionale o contraria all'esercizio del diritto di difesa, posto che l'aggravamento consegue ineluttabilmente a circostanze di facile accertamento e d'altra parte l'interessato, trattandosi solo di contestare l'accertamento della violazione o di allegare possibili giustificazioni, può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).
Cass. pen. n. 8121/2003
Non è nullo l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. qualora ad esso proceda un giudice diverso, come persona fisica, da quello che ha applicato la misura cautelare in quanto non sussiste alcuna disposizione che imponga - a pena di nullità - che il giudice che procede all'interrogatorio in questione sia lo stesso giudice persona fisica che ha emesso la misura ed, inoltre, perché il principio di immutabilità del giudice è previsto dall'art. 525, comma 2, c.p.p. solo con riferimento alla necessaria identità della persona fisica del giudice o dei giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma non può estendersi per analogia (in assenza della identità di ratio) anche alle attività svolte nel corso delle indagini preliminari, tanto più per quelle che non hanno contenuto decisorio.
Cass. pen. n. 2011/2003
Il nuovo testo dell'art. 294, comma 1, c.p.p. — modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, conv. dall'art. 1 della legge 21 aprile 1999, n. 109, al fine di coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demolitorio, sugli artt. 294 e 302 c.p.p., effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 — indica nel «giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare» quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia, «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento». Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che — per le misure cautelari applicate nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento — legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'imputato il Gip che ha emesso la misura.
Cass. pen. n. 33339/2002
L'invalidità dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto (nella specie, per mancato, tempestivo avviso al difensore), comporta, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare disposta all'esito della suddetta udienza, ove l'ordinanza applicativa di tale misura non sia seguita, nei termini, dall'effettuazione di nuovo, valido interrogatorio.
La nullità, per omesso avviso al difensore di fiducia, dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida dell'arresto comporta, ex art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia del provvedimento custodiale successivamente emesso, qualora il giudice non provveda a rinnovare validamente l'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.c.
Cass. pen. n. 45543/2001
In tema di interrogatorio di garanzia, qualora la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell'art. 276 c.p.p. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, trova applicazione il comma 1 bis dell'art. 294 c.p.p. che impone, nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, l'interrogatorio della persona già sottoposta ad altra misura cautelare, e non l'art. 299 comma 3 ter c.p.p. che, nel disciplinare la diversa ipotesi di sostituzione di misura in melius, esige l'effettuazione dell'interrogatorio solo ove ricorrono taluni presupposti (richiesta dell'imputato e allegazione di nuove o diverse emergenze rispetto a quelle precedentemente valutate).
Cass. pen. n. 49523/2001
In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma 4 dell'art. 294 c.p.p. non indica alcun termine tassativo per l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto, limitandosi a richiederne la tempestività, in modo da assicurare al difensore la possibilità di essere presente fisicamente allo svolgimento dell'atto e di poter svolgere un'assistenza difensiva adeguata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'interrogatorio per esserne stato dato avviso al difensore solo due ore prima, ritenendo tempestiva la comunicazione in considerazione del fatto che l'incombente doveva svolgersi nel carcere della stessa città in cui risiedeva il difensore dell'imputato, il quale aveva avuto tutto il tempo di consultare la documentazione e di presenziare all'atto).
Cass. pen. n. 39618/2001
Le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
Cass. pen. n. 28977/2001
In tema di avviso al difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia, nell'ipotesi di omonimia (per la presenza di più difensori dello stesso Foro con nome e cognome identici) spetta alla cancelleria provvedere alla notificazione nelle forme idonee a garantire la partecipazione del difensore di fiducia all'interrogatorio, eventualmente anche procedendo a notificare l'avviso ad entrambi i professionisti, non potendosi richiedere all'imputato di farsi carico di simile circostanza a lui non riferibile. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato senza la presenza del difensore di fiducia, non avvisato, è viziato da nullità generale di ordine intermedio che, se tempestivamente dedotta, comporta l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare.
Cass. pen. n. 24811/2001
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato ad assumere l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294, comma 5 c.p.p., abbia proceduto in assenza del fascicolo processuale, perché non trasmessogli, non sussista alcuna invalidità delle attività da lui svolte allorché il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito e degli elementi di prova a carico dell'indagato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 c.p.p.
Cass. pen. n. 23385/2001
In tema di garanzie difensive, dopo l'interrogatorio dell'indagato effettuato ai sensi dell'art. 294 c.p.p. è superfluo l'invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p., atteso che la ratio di tali disposizioni è quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l'interrogatorio che la legge gli dà facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l'interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p.
Cass. pen. n. 22539/2001
Nell'ipotesi di arresto o fermo non convalidati, la contestazione nel corso dell'udienza camerale di reati diversi da quello per cui era avvenuto l'arresto e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare solo per questi ultimi, rende necessario un apposito interrogatorio di garanzia, non potendosi considerare idoneo a soddisfare le esigenze di difesa l'interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza di convalida relativamente ad un diverso episodio.
Cass. pen. n. 2917/2000
In tema di interrogatorio di garanzia, l'impedimento del difensore non implica la necessità del differimento dell'interrogatorio, in quanto il disposto dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme dell'art. 127 c.p.p. (Fattispecie nella quale il difensore aveva allegato il proprio impedimento a presenziare all'interrogatorio nell'ora fissata dal giudice in quanto quello stesso giorno erano stati fissati gli interrogatori degli altri indagati, ristretti in carceri diversi, attinti dalla medesima ordinanza cautelare).
In tema di interrogatorio di garanzia, nel caso in cui l'atto debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale, spetta al giudice all'uopo delegato, e non al giudice delegante, stabilire il giorno e l'ora dell'interrogatorio.
Cass. pen. n. 1146/2000
In tema di interrogatorio reso dalla persona colpita da ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi in cui l'atto debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale e lo stesso venga delegato al giudice per le indagini preliminari del luogo, quest'ultimo correttamente si limita a contestare i reati e gli elementi di prova precisati nell'ordinanza di custodia cautelare, senza procedere, quale giudice delegato, alla verifica di cui all'art. 294, comma terzo, c.p.p. (limitata — nel caso — ai presupposti di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., trattandosi di misura disposta ex art. 714, comma secondo, c.p.p.), e rimettendo tale valutazione al giudice delegante che può assumere decisioni in proposito con piena conoscenza della situazione processuale dell'indagato. Tanto può desumersi indirettamente dalla parallela disciplina della delega posta in essere da organo collegiale, disciplina che contempla la permanenza di quel potere decisorio in capo all'organo collegiale senza trasferirlo al componente da esso delegato, come può argomentarsi dall'art. 294, comma quinto, come modificato dall'art. 2 D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109.
Cass. pen. n. 617/2000
In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell'ordinanza dispositiva della misura stessa non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., né deve aver luogo entro un termine predefinito. Ciò infatti, in astratto, non costituisce inevitabilmente lesione del diritto di difesa (il cui esercizio è comunque garantito dall'avviso previsto dallo stesso articolo e dalle modalità con le quali deve svolgersi l'interrogatorio). Nondimeno, l'eventuale pregiudizio del diritto di difesa, derivante dal fatto che l'ordinanza suddetta non sia stata depositata a disposizione dei difensori prima dell'interrogatorio, può risultare, in concreto, nel caso in cui consti positivamente una situazione in cui quegli stessi diritti risultino effettivamente conculcati. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso in quanto la difesa aveva semplicemente rappresentato la difficoltà di esaminare, in ristretti termini di tempo, la voluminosa ordinanza custodiale).
Cass. pen. n. 3778/2000
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 294, comma 1, c.p.p., va effettuato l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare va computato secondo la regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., e quindi non tenendo conto del dies a quo ma soltanto del dies ad quem, non essendo applicabile la diversa regola dettata dall'art. 297, comma 1, c.p.p., la quale riguarda soltanto i termini di durata della custodia cautelare.
In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, c.p.p., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si — applica la regola generale dell'art. 172, comma quarto, c.p.p., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.
Cass. pen. n. 5624/1999
È legittima l'assunzione dell'esame di persona sottoposta alle indagini da parte di due magistrati del pubblico ministero appartenenti ad uffici diversi, qualora entrambi siano investiti della conduzione delle indagini in relazione alle modalità oggettive e soggettive dei fatti. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha avuto anche modo di precisare che la presenza di ufficiali di P.G. all'assunzione di tale atto, nel corso delle indagini preliminari, non viola alcuna norma processuale).
Il ritardo nella trasmissione dei verbali di interrogatorio della persona sottoposta alle indagini non determina l'inefficacia del provvedimento coercitivo, in quanto l'atto in questione, non portando elementi a supporto della difesa, non può essere considerato atto sopravvenuto favorevole all'indagato.
Cass. pen. n. 885/1999
In tema di rinnovazione, ex art. 27 c.p.p., di ordinanza applicativa di misura cautelare, disposta da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Detta previsione, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli articoli 292, 317 e 321 c.p.p., ma non gli impone di procedere, nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa, all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi articoli 294 e 302 stesso codice. Ne consegue che la previsione di cui all'art. 27 c.p.p., deve essere letta nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente il quale, in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio, reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i termini previsti dall'art. 294 c.p.p., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. Consegue, altresì, che il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.
Cass. pen. n. 3723/1999
Si verifica lesione essenziale del diritto di difesa in sede di riesame quando, tra gli atti trasmessi dalla autorità procedente, manchino sia la trascrizione dell'interrogatorio fonoregistrato dell'indagato, sia il verbale in forma riassuntiva. Quest'ultimo, infatti, garantisce che l'interrogatorio si è verificato e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati. La trascrizione della registrazione dell'interrogatorio, per altro, può essere omessa solo in presenza della verbalizzazione riassuntiva, con la conseguenza che la mancanza di entrambi gli atti, pur se al tribunale siano state trasmesse le sole «cassette», rende inutilizzabile un atto che ha funzione di garanzia e costituisce momento fondamentale della strategia difensiva.
Cass. pen. n. 1327/1999
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, l'art. 294, comma 2, c.p.p. prevede che esso possa essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'imputato a renderlo, accertato come tale e riportato in un decreto motivato del giudice affinché non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità. Alla mancanza di tale decreto consegue la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.
Cass. pen. n. 7277/1999
La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza o a fermo. Ed invero il predetto art. 11 si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 citato senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388, riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 531/1999
Attesa l'imprescindibile necessità, cui è finalizzato l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., di assicurare un contatto diretto e immediato fra il giudice competente ed il soggetto privato della libertà personale, deve escludersi che detta necessità possa essere soddisfatta dal solo interrogatorio reso davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, dovendosi al contrario ritenere che l'incombente in questione debba essere rinnovato, a pena di perdita di efficacia della misura cautelare, da parte del giudice competente il quale abbia provveduto a riemettere l'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.
Cass. pen. n. 3824/1999
Il verbale dell'interrogatorio «di garanzia» previsto dall'art. 294 c.p.p. fa parte in ogni caso degli «elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini», da trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p.. La mancata trasmissione, tuttavia, non determina la perdita di efficacia della misura cautelare, ma piuttosto, dando luogo alla mancata cognizione, da parte del giudice del riesame, degli elementi potenzialmente rilevanti contenuti in detto verbale, comporta un difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale lo stesso giudice confermi il provvedimento cautelare.
Cass. pen. n. 5705/1999
L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare non opera quando gli atti sono stati trasmessi al giudice del dibattimento, in quanto gli artt. 294 e 302 c.p.p., come dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 77 del 1997, hanno una sfera di efficacia che è stata estesa fino alla conclusione della udienza preliminare, ma non oltre. Ciò perché le esigenze che l'interrogatorio in vinculis mira a soddisfare sono assicurate nella fase dibattimentale dal contraddittorio e dalla possibilità per l'imputato di interloquire non soltanto attraverso l'esame, ma anche rendendo «in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune» (artt. 494, comma 1, 523, comma 5, c.p.p.).
Cass. pen. n. 3123/1998
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato a norma dell'art. 294 comma 5, c.p.p., ad assumere l'interrogatorio di garanzia abbia proceduto all'incombente privo del fascicolo procedimentale, perché non trasmessogli dall'autorità delegante, tale mancanza non comporta alcuna conseguenza sulla validità dell'atto qualora il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito con la specificazione degli elementi di fatto su cui si basa l'accusa, compresa l'indicazione degli elementi di prova acquisiti, come richiesto dagli artt. 64 e 65 c.p.p.
Cass. pen. n. 2886/1998
È abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, dopo avere emesso provvedimento di custodia cautelare in carcere all'esito di udienza di convalida del fermo svoltasi senza previo avviso al difensore di fiducia, richiesto di declaratoria di inefficacia della misura per la mancanza di un valido interrogatorio nei cinque giorni di cui all'art. 294 c.p.p., abbia nuovamente disposto la custodia cautelare in carcere del fermato, pur avendo rilevato la nullità dell'atto compiuto, e senza avere prima provveduto alla sua scarcerazione e al suo previo interrogatorio di garanzia in stato di libertà.
Cass. pen. n. 4426/1998
Poiché l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è limitato alla fase delle indagini preliminari, l'efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997 - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale - presuppone che al momento della pubblicazione della sentenza gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia iniziata la fase del giudizio. In caso contrario, tale fase, caratterizzata dalla pienezza del contraddittorio e dalla presenza della parte privata, produce effetti assorbenti delle esigenze che avrebbero potuto soddisfarsi con l'interrogatorio di garanzia.
Cass. pen. n. 3113/1998
Dovendosi attribuire efficacia invalidante, e perciò retroattiva, alle pronunzie del giudice delle leggi, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1977 n. 77 — che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia — qualora l'interrogatorio predetto non abbia avuto luogo o abbia avuto luogo oltre il termine di legge, la misura stessa va dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non sia avvenuto perché all'epoca non previsto (Nella specie, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, intervenuto prima della sentenza citata dalla Corte costituzionale, il giudice dibattimentale aveva dichiarato la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che li aveva, poi, inviati al Gip; quest'ultimo aveva provveduto, entro cinque giorni dal loro arrivo, ma oltre i cinque giorni dalla restituzione di essi al P.M., all'interrogatorio dell'imputato. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, essendo il procedimento regredito nella fase anteriore al dibattimento, sarebbe venuta meno quella condizione di completa tutela della difesa connessa al giudizio dibattimentale, che sola avrebbe consentito di dichiarare esaurita la situazione processuale instauratasi a seguito dell'arresto e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio i provvedimenti di merito che avevano rigettato la richiesta di scarcerazione per caducazione automatica della misura).
Cass. pen. n. 4964/1998
Quando nei confronti di soggetto colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare sia stato ritualmente effettuato l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p. l'eventuale scarcerazione successivamente disposta sulla base dell'erroneo convincimento che il detto incombente non abbia invece avuto luogo può essere legittimamente revocata e, anche in difetto di revoca, non impedisce l'emissione di una nuova ordinanza custodiale, senza che a tal fine occorra il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 302 c.p.p., e cioè l'effettiva previa liberazione dell'imputato (nella specie rimasto in vinculis ad altro titolo) e la di lui sottoposizione ad interrogatorio in stato di libertà.
Cass. pen. n. 3083/1998
Allorché la fase procedimentale in cui si deve procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione dell'art. 294, comma primo, c.p.p., come modificata dalla sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale (per essere l'imputato medesimo già stato tratto a giudizio), è inammissibile la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato, né è possibile ipotizzare la regressione del processo alla fase precedente, tanto più che le esigenze difensive possono trovare piena attuazione nel pubblico dibattimento, in cui l'imputato ha facoltà di svolgere compiutamente la propria difesa con istanze e richieste presentate direttamente al giudice.
Cass. pen. n. 3899/1998
In tema di applicazione della sentenza n. 77 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. nella parte in cui non prevede, dopo la fase delle indagini preliminari e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, il rapporto costituito dall'esistenza di una misura custodiale è strettamente legato alle fasi in cui il procedimento si trova, ciascuna delle quali conferisce al rapporto stesso caratteristiche e modalità particolari, sicché ogni fase costituisce una situazione a sè stante. In tale prospettiva, con riguardo alle motivazioni sulle quali si fonda detta pronuncia di incostituzionalità, la legittima sottoposizione di un soggetto a custodia cautelare nella fase successiva alle indagini preliminari e precedente a quella del giudizio con il pieno rispetto di una normativa in quel momento vigente, deve considerarsi, rispetto alla analoga situazione riguardante il medesimo soggetto nella successiva fase del giudizio, una situazione non suscettibile di rimozione o di modifica. Ed invero, malgrado la successiva dichiarazione di incostituzionalità di una norma riguardante il momento immediatamente successivo alle indagini preliminari, ma precedente alla fase dibattimentale, che rende a posteriori illegittima e, quindi, inefficace, una misura cautelare, non si può, senza determinare conseguenze aberranti e scardinare principi di ordinato svolgimento dei processi, considerare rapporto non esaurito quello che vedeva un soggetto legittimamente sottoposto, in ossequio alle disposizioni all'epoca vigenti, ad una misura custodiale. (Fattispecie nella quale, dopo la — e in base alla — sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997, gli imputati avevano presentato istanza di scarcerazione alla corte di assise, dinanzi alla quale pendeva giudizio contro di loro, sul rilievo della sopravvenuta inefficacia ex art. 302 c.p.p. della misura cautelare per omesso interrogatorio da parte del giudice entro i cinque giorni dall'esecuzione della misura, peraltro all'epoca di quest'ultima non richiesto; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che non avevano condiviso l'impostazione dei ricorrenti, facendo leva anche sulla motivazione della sentenza della Consulta, i cui effetti ablativi ha ritenuto limitati alle situazioni processuali, di sottoposizione a custodia cautelare, legate alla fase intercorrente tra le indagini preliminari e il successivo momento del giudizio, e non estensibili a situazioni aventi riferimento a fasi totalmente diverse, come quella del dibattimento o, a maggior ragione, dei gradi successivi di giudizio).
Cass. pen. n. 511/1998
In materia di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, tale interrogatorio di garanzia, non è conseguenzialmente legato ad un atto processuale, ma al fatto che la persona trovasi sottoposta ad una misura cautelare personale. L'interrogatorio pertanto resta valido ed efficace, ai fini del mantenimento della misura, anche se sia stato occasionalmente eseguito nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, indipendentemente dal contenuto o dalla sorte del provvedimento emesso all'esito dell'udienza stessa.
Cass. pen. n. 1598/1998
La sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1997, n. 77, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 294, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia, postula che l'esecuzione della misura cautelare sia avvenuta prima che gli atti siano stati trasmessi al giudice del dibattimento ovvero prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, i cui caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e di immanente presenza della parte civile producono effetti assorbenti delle esigenze che l'interrogatorio di garanzia intende soddisfare. (Nella specie, è stato ritenuto mancante il presupposto della richiamata decisione della Corte costituzionale, in quanto al momento dell'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere si era già verificata la costituzione dell'imputato davanti al giudice del rito abbreviato, ancorché il procedimento fosse stato sospeso dopo tale costituzione e rinviato ad udienza successiva).
Cass. pen. n. 2220/1998
Nel caso di riapplicazione, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., di misura cautelare nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.
Cass. pen. n. 3/1998
Dovendosi attribuire alla pronunce del giudice delle leggi efficacia invalidante e perciò retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997 — la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale — qualora l'interrogatorio predetto non abbia avuto luogo, la misura cautelare applicata deve essere dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non si sia potuto verificare perché all'epoca non era previsto. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare applicata al g.i.p. successivamente alla chiusura delle indagini preliminari, rilevando che il ricorrente aveva maturato, ora per allora, il diritto a riacquistare lo status libertatis per omesso svolgimento dell'interrogatorio di garanzia nel termine di cinque giorni dall'esecuzione della misura).
Cass. pen. n. 715/1998
Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedente dovesse provvedere all'effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare al più tardi entro i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione di detta misura), non può dar luogo alla configurabilità di una situazione «esaurita», con conseguente inoperatività della suindicata pronuncia, il fatto che, al momento della pubblicazione della medesima, pur non essendo ancora pervenuti gli atti al giudice del dibattimento, fossero nondimeno trascorsi più di cinque giorni dalla data di inizio della custodia cautelare.
Cass. pen. n. 4828/1998
La sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. (nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento) e dell'art. 302 dello stesso codice (limitatamente alle parole «nel corso delle indagini preliminari»), non si applica ai procedimenti penali in corso, per i quali, prima della pubblicazione della predetta sentenza, sia già decorso il termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura custodiale previsto per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia; e ciò perché la efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di incostituzionalità di norme processuali incontra un limite nei rapporti processuali esauriti.
Cass. pen. n. 6423/1997
Ai fini del computo e della decorrenza del termine per l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, l'art. 294, comma primo, nuovo c.p.p. fa eccezione alla norma generale di cui all'art. 172, secondo cui dies a quo non computatur in termine.
Cass. pen. n. 2546/1997
L'interrogatorio delegato dal Gip ex art. 294, comma 5, c.p.p. deve essere condotto secondo le regole formali e sostanziali fissate dagli artt. 63 e 64 c.p.p., e cioè con la chiara contestazione dell'addebito, la specificazione degli elementi su cui l'accusa si fonda e l'indicazione delle relative fonti. Quando tali condizioni siano rispettate tale atto può essere adeguatamente portato a termine anche in caso di omessa trasmissione degli atti e di assenza del fascicolo processuale, la cui omessa trasmissione non determina automaticamente alcuna nullità.
Corte cost. n. 77/1997
È costituzionalmente illegittimo l'art. 294, comma primo, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia.
Cass. pen. n. 3512/1996
Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di interrogare nuovamente l'indagato ai sensi dell'art. 294 c.p.p.; tuttavia, qualora nel secondo provvedimento vengano contestati elementi nuovi e diversi rispetto a quello precedente, il mancato interrogatorio determina la perdita di efficacia della misura secondo il disposto dell'art. 302 c.p.p., limitatamente, però, a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento; non esiste infatti il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata.
Corte cost. n. 384/1996
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 6, c.p.p. (come novellato dall'art. 11 della L. 8 agosto 1995, n. 332), nella parte in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del (già previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa precedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari..
(Omissis). Si deve, infatti, ritenere la non assimilabilità, da una parte, dell'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio del medesimo giudice per le indagini preliminari in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare e, d'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del pubblico ministero (art. 364 c.p.p.) con quello — ad opera del medesimo organo dell'accusa — dell'arrestato (art. 388 c.p.p.), onde deve ritenersi insussistente tra le due sistuazioni comparate, al di là della loro innegabile contiguità, una identità sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina..
Da una parte si ha infatti che l'interrogatorio (dell'arrestato) al quale può procedere ex art. 388 c.p.p. il pubblico ministero (Omissis) ha una sua peculiarità rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ex art. 364 c.p.p., al quale si riconduce l'interrogatorio ex art. 294 del soggetto sottoposto a misura cautelare sempre da parte del pubblico ministero, perché persegue una finalità anche di garanzia (Omissis). Analoga finalità di garanzia è sottesa al provvedimento, che parimenti può adottare il pubblico ministero, di liberazione dell'arrestato ex art. 121 disp. att. c.p.p. nell'ipotesi in cui egli ritenga di non dover chiedere l'applicazione delle misure coercitive. Questa concorrente finalità di garanzia connota l'atto di interrogatorio dell'arrestato da parte del pubblico ministero sì da differenziarlo rispetto alla figura generale dell'interrogatorio dell'indagato da parte ancora del pubblico ministero, al quale fa riferimento la disposizione censurata..
(Omissis). D'altra parte deve parimenti rilevarsi che anche l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad opera del giudice per le indagini preliminari, ex art. 294 c.p.p., non è pienamente equiparabile a quello dell'arrestato al quale procede il giudice per le indagini preliminari medesimo in sede di udienza di convalida ex art. 391 dello stesso codice quando il pubblico ministero non chieda l'adozione di misure cautelari. Infatti, mentre il primo persegue lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari l'interrogatorio dell'arrestato, come tale, persegue la diversa finalità di verificare se sussitano, o meno, le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto.
Cass. pen. n. 4780/1996
Per stabilire se la nomina del difensore, effettuata nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p., abbia efficacia nel momento in cui perviene all'autorità giudiziaria ovvero in quello in cui perviene al direttore del carcere, occorre fissare una nozione di conoscenza legale che possa garantire tempestivamente l'esercizio del diritto di difesa. Tale garanzia è realizzata facendo riferimento al momento in cui l'atto di nomina perviene all'ufficio procedente. (Fattispecie relativa all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, nella quale è stato deciso che se la nomina perviene prima della fissazione dell'interrogatorio, il giudice è tenuto comunque a procedere all'avviso al difensore di fiducia).
Cass. pen. n. 6230/1996
La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 legge 8 agosto 1995, n. 332, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza od a fermo; il predetto art. 11 legge n. 332/95, infatti, si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 c.p.p., senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388 riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 4748/1996
L'obbligo di effettuare l'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., sussiste solo nella fase delle indagini preliminari, la quale è da ritenere conclusa con l'esercizio, da parte del pubblico ministero, dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p., nulla rilevando in contrario la possibilità di effettuazione, successivamente al detto esercizio, di ulteriori indagini.
Cass. pen. n. 5657/1995
La mancata indicazione, nel decreto che, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., dispone il differimento dei colloqui tra imputato e difensore, delle «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», cui fa riferimento la citata disposizione normativa, dà luogo a una nullità di ordine generale afferente non solo il suindicato provvedimento ma anche il successivo interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., quando detto ultimo incombente sia stato effettuato senza che preventivamente l'imputato abbia avuto modo di consultarsi con il difensore, nulla rilevando in contrario che lo stesso imputato, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto che l'interrogatorio venisse differito, ma si sia limitato alla formulazione (tempestiva) dell'eccezione; e ciò in quanto l'interessato non ha, in genere, alcun obbligo di attivarsi per consentire la sanatoria di nullità già verificatesi, né può trovare applicazione, nell'ipotesi data, il disposto di cui all'art. 134 c.p.p., trattandosi di norma eccezionale concernente situazioni tutt'affatto diverse (sanatoria delle nullità di citazione, avvisi e notificazioni).
Cass. pen. n. 4467/1995
Non sussiste nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. allorché, essendo stato dato rituale avviso al difensore d'ufficio, in assenza, fino a quel momento, di nomina di difensore di fiducia, tale nomina intervenga solo all'atto dell'effettuazione dell'interrogatorio medesimo e questo venga ugualmente espletato senza che il legale così nominato vi assista, nulla rilevando in contrario che, al momento dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, l'imputato o indagato, in violazione del disposto di cui all'art. 293, comma 1, c.p.p., non fosse stato avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Cass. pen. n. 2909/1995
Deve considerarsi tempestivo, ai sensi dell'art. 294, comma 4, c.p.p., non solo l'avviso che ponga il difensore nelle condizioni di intervenire all'interrogatorio dell'indagato, ma anche quello che gli consenta di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p.
Cass. pen. n. 26/1995
Poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 1486/1995
L'obbligo dell'interrogatorio ad opera del giudice della persona in stato di custodia cautelare è imposto dall'art. 294 c.p.p. limitatamente alla fase delle indagini preliminari, che concerne le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il provvedimento restrittivo sia stato emesso nei confronti di un soggetto successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio dopo l'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di cui sopra viene meno e la sua omissione non comporta la caducazione del titolo custodiale ai sensi dell'art. 302 c.p.p.
Cass. pen. n. 88/1995
L'indisponibilità del difensore di fiducia di attendere l'inizio dell'attività fissata ed a cui ha diritto di assistere per la difesa dell'indagato non viola il diritto di difesa, allorché tale indisponibilità dipenda da un contenuto ritardo dell'ufficio che vi debba provvedere e sempre che nel prosieguo si sia provveduto alla nomina del difensore di ufficio e agli avvisi dovuti per la sua partecipazione al compimento dell'atto. (Fattispecie in tema di interrogatorio dell'indagato in vinculis da parte del giudice per le indagini preliminari. La Corte ha osservato che se, per un verso, la natura stessa dell'attività ed i termini ristretti nei quali si deve svolgere richiedono la puntualità dell'ufficio - il ritardo nell'espletamento dell'atto ammontava ad una sola ora - che deve rispettare, per quanto possibile, l'ora fissata nelle convocazioni, per un altro verso, è anche richiesta una particolare disponibilità del difensore a svolgere la sua attività professionale per la difesa dell'indagato, concependo il rilievo che essa ha riguardo allo status libertatis dell'indagato stesso e valutando la compatibilità di essa, al momento di accettazione dell'incarico, con altri impegni professionali già assunti).
Cass. pen. n. 6017/1995
Il ripristino della custodia cautelare, a seguito della caducazione del D.L. 14 luglio 1994, n. 440, in forza del quale detta misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, non comporta la necessità di un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p., non essendovi stata alcuna soluzione di continuità nella restrizione, in un modo o nell'altro, della libertà personale dell'imputato.
Cass. pen. n. 4923/1995
L'avviso della data e del luogo dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., fatto a mezzo telefono, trattandosi di semplice avviso e non di notifica di avviso, può non essere seguito dal telegramma di conferma, senza che l'omissione comporti nullità.
Cass. pen. n. 3607/1994
In tema di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non ogni deviazione dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 65 c.p.p. (contestazione dei fatti e comunicazione degli elementi di prova a carico, invito del giudice alla persona interpellata ad esporre le sue difese, formulazione di domande) costituisce causa di invalidità dell'atto e, a fornitori, di caducazione dello stato custodiale, purché si realizzi la surrichiamata finalità di garanzia. (Fattispecie nella quale è stata disattesa la doglianza dell'indagato che aveva lamentato la mancanza di interrogatorio in ordine ad una delle due imputazioni ascrittegli).
Cass. pen. n. 2157/1994
In tema di misure cautelari, la pretesa nullità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. come atto successivo alla adozione di un provvedimento cautelare, derivi esso dalla nullità o comunque dalla invalidità del prescritto avviso al difensore, o da qualsivoglia altra ragione, non può incidere sulla validità del provvedimento cautelare, ma può dar luogo unicamente, quando la misura applicata sia quella della custodia cautelare, alla liberazione dell'indagato, a norma dell'art. 302 c.p.p., liberazione che, qualora non sia disposta d'ufficio, va richiesta al giudice procedente, il quale dovrà provvedere con ordinanza, soggetta ad appello ai sensi dell'art. 310, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 3/1994
Nei casi di arresto o di fermo non seguiti da provvedimento di convalida per omesso interrogatorio dell'indagato ovvero di arrestato o fermato che non abbia reso l'interrogatorio in quanto non abbia potuto o voluto comparire nella udienza in cui la convalida è stata decisa, ai quali abbia fatto seguito l'applicazione della custodia cautelare, il termine perentorio di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 294, comma 1, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento che ha disposto la custodia.
Cass. pen. n. 4798/1994
A norma dell'art. 294, quarto comma, c.p.p., l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare può svolgersi senza la presenza del difensore, tempestivamente avvisato, perché quest'ultimo, come del resto anche il P.M., ha solo la facoltà di intervenire. Non è perciò indispensabile, in caso di assenza del difensore di fiducia, la nomina di un difensore di ufficio.
Cass. pen. n. 4385/1994
In tema di misure cautelari, la nullità della notifica dell'avviso per l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare ex art. 294 c.p.p. esula dai limiti istituzionali del giudizio di riesame perché attiene non alle condizioni di legittimità e di merito richieste per l'emissione del provvedimento cautelare, ma alle condizioni di successiva inefficacia di tale provvedimento (fre le quali v'è l'omissione dell'interrogatorio), il cui esame rientra nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari che deve provvedere con ordinanza soggetta ai mezzi di impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p.
Cass. pen. n. 23/1994
In materia di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, l'art. 294, quarto comma, c.p.p. prevede per il pubblico ministero e per il difensore la «facoltà di intervenire» e non l'obbligo, e di conseguenza, se il difensore non si avvale di tale facoltà, il giudice non deve designare alcun sostituto a norma dell'art. 97, quarto comma, stesso codice.
In tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la «notifica» dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere «dato» al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza «effettiva», è solo la conoscenza «legale» che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti. (Sulla scorta del principio di cui in massima e con riferimento al caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 294, quarto comma, c.p.p., a norma della quale al difensore «è dato tempestivo avviso» dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, deve ritenersi osservata quando l'avviso, dato a mezzo telefono, è ricevuto dal difensore personalmente, anche se l'avviso non è seguito dalla conferma mediante telegramma).
Cass. pen. n. 1858/1993
Nel caso in cui, per l'interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice non ritenga di procedere personalmente, ma, ai sensi dell'art. 294 c.p.p. quinto comma, richieda il giudice per le indagini preliminari del luogo, l'individuazione del difensore di ufficio spetta al giudice rogante in quanto competente al compimento dell'atto per cui si procede; spetta invece al giudice delegato emettere l'avviso della fissazione dell'interrogatorio, nonché, eventualmente, la comunicazione di individuazione del difensore di ufficio, disposta dal giudice richiedente.
Cass. pen. n. 1205/1993
In caso di rinnovazione, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Tale articolo, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p., ma non gli impone di procedere nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi artt. 294 e 302. Tale previsione deve essere letta invero nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente, il quale in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i limiti previsti dall'art. 294 c.p.p., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. D'altro canto, il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.
Cass. pen. n. 1489/1993
La mancata, specifica indicazione, nell'ordinanza applicativa di custodia cautelare, della identità dei soggetti dai quali provengano dichiarazioni accusatorie assunte come indizi di colpevolezza, in quanto giustificata da plausibili ragioni di cautela processuale, non può costituire causa alcuna di nullità, posto che l'art. 292, secondo comma, lettera c), c.p.p., nel prevedere l'obbligo dell'indicazione, nella suddetta ordinanza, «degli elementi di fatto da cui (gli indizi) sono desunti e dei motivi della loro rilevanza», non fa alcun riferimento anche alle fonti da cui i detti elementi sono ricavati e, d'altra parte, dal combinato disposto degli artt. 294, quarto comma e 65, primo comma, c.p.p., risulta anche la possibilità di omettere, in sede di interrogatorio, la comunicazione all'interrogato delle fonti degli elementi di prova a suo carico, quando da tale comunicazione possa derivare pregiudizio per le indagini.
Cass. pen. n. 1145/1993
Nei processi che in fase istruttoria proseguono con le norme anteriormente vigenti, il termine entro il quale si deve procedere, a pena di estinzione della misura, all'interrogatorio della persona che si trova in stato di custodia cautelare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 365 c.p.p. del codice previgente, e non quello di cinque giorni, previsto dall'art. 294 del nuovo codice di rito. A tale conclusione si perviene grazie all'esame della normativa transitoria contenuta nel D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. In particolare, l'art. 245 di tale normativa non indica l'art. 294 tra le disposizioni del nuovo codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. Gli artt. 250 e 251, poi, che indicano le specifiche norme del nuovo codice, applicabili anche ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito, in tema di fermo, di arresto, di presupposti e durata delle misure cautelari, non fanno cenno al termine di estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio. Vertendosi in tema di norme processuali, in difetto di apposita disposizione, trova applicazione il principio generale tempus regit actum, da intendere non nel senso che, essendo stato emesso il mandato di cattura dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, il tempo dell'atto sarebbe quello del nuovo codice, ma nel senso che l'atto è regolato dalla legge processuale applicabile per quel determinato processo, sulla scorta delle disposizioni transitorie.
Cass. pen. n. 1133/1993
In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma quarto dell'art. 294 c.p.p. non prefissa alcun termine tassativo per l'avviso, prima del compimento dell'atto, al difensore, fissando il solo criterio della «tempestività» dell'avviso stesso, così implicitamente rimettendosi al giudizio discrezionale del magistrato, in relazione anche al ristretto arco di tempo entro il quale l'interrogatorio deve essere validamente espletato. Nel concetto di «tempestività» comunque debbono essere presi in considerazione fattori eterogenei, tra i quali la distanza spaziale del luogo di abituale residenza del difensore, rispetto a quello in cui l'interrogatorio deve aver luogo, considerando, peraltro, anche la rapidità dei moderni mezzi di locomozione e di comunicazione. (Nel caso di specie, relativo ad un interrogatorio da espletarsi a Milano, l'avviso al difensore di fiducia, residente a Reggio Calabria, era stato dato a mezzo fax appena mezz'ora prima dell'interrogatorio stesso; la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente che lamentavano la intempestività di tale avviso e la conseguente nullità dell'interrogatorio, cui aveva assistito un difensore nominato di ufficio, per violazione del diritto di difesa).
Cass. pen. n. 14/1993
L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare entro cinque giorni, previsto dall'art. 294, primo comma, c.p.p., pena la cessazione di efficacia del titolo ai sensi del successivo art. 302, vale solo nella fase delle indagini preliminari e, dunque, non più quando, il P.M. abbia già promosso l'azione penale formulando l'imputazione «nei casi previsti nei titoli 2, 3, 4 e 5, del libro 6, ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio». (La Cassazione ha precisato che l'obbligo suddetto non vige non solo nel caso in cui la custodia cautelare in carcere sia stata disposta in una fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari, ma neppure nell'ipotesi in cui il soggetto contro il quale è stato emesso il provvedimento di custodia in carcere nella fase delle indagini preliminari, venga catturato successivamente alla conclusione di tale fase).
Cass. pen. n. 4047/1992
Nel giudizio di riesame e in quello di legittimità avverso l'ordinanza del tribunale del riesame non è ammissibile dedurre né la nullità dell'interrogatorio che, a norma dell'art. 294 c.p.p., segue all'ordinanza di custodia cautelare né la eventuale conseguente perdita di efficacia di quest'ultima (art. 302 c.p.p.). Tali nullità vanno dedotte dinanzi allo stesso giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, con il mezzo di impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p.
Cass. pen. n. 3668/1992
La competenza a procedere all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. spetta al Gip anche nel caso in cui egli abbia rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare e la stessa sia stata disposta dal tribunale per il riesame in seguito ad appello del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il Gip aveva sollevato conflitto sostenendo che la competenza a provvedere all'interrogatorio spettava al tribunale, sul rilievo che avendo il suo ufficio ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'applicazione della misura cautelare, non poteva procedere anche all'interrogatorio che ha lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura e le esigenze cautelari; la Cassazione ha invece ritenuto la competenza del Gip, osservando che in casi del tipo di quello considerato questi, mediante l'interrogatorio, deve valutare se permangono le condizioni ravvisate dal tribunale con l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ed ha conseguentemente enunciato il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 3000/1992
Il giudice per le indagini preliminari, dopo l'esecuzione della ordinanza che dispone una misura cautelare, deve provvedere, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., all'interrogatorio della persona in stato di custodia per accertare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari della misura, conducendo l'interrogatorio secondo quanto esige l'art. 294 quarto comma e con le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p. Dal primo comma del predetto art. 65 discende che il tribunale del riesame, una volta che accerti che, quanto meno nell'interrogatorio, il fatto risulti contestato all'indagato nella sua reale dimensione, abbia il potere-dovere di trarre da quella contestazione tutte le conseguenze in ordine alle misure cautelari, come dispone l'art. 294 quarto comma, ivi comprese quelle previste nell'art. 275 terzo comma c.p.p., se trattasi di reato ivi elencato.
Cass. pen. n. 1824/1992
Il decreto con il quale il giudice dà atto dell'assoluto impedimento a procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art. 294, comma ottavo, c.p.p.) va ritenuto inoppugnabile in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame. Nè la sottoponibilità a censura di tale provvedimento potrebbe farsi discendere dall'art. 111 Cost. Infatti, l'obbligo di motivare il differimento dell'interrogatorio non è funzionale all'attribuzione di una legittimazione al gravame, ma si collega esclusivamente all'esigenza di predisporre un regime di controllo «interno», al fine di verificare se il potere discrezionale sia stato correttamente esercitato dal giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso improprio di tale potere; per un altro verso, la funzione di garanzia assegnata all'interrogatorio previsto dal citato art. 294 (e, conseguentemente, al suo differimento) non implica alcun coinvolgimento della relativa disciplina nell'area dell'art. 13 Cost., non derivando dall'espletamento di esso alcuna diretta conseguenza sulla libertà personale, in quanto soltanto l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni e non pure il mancato espletamento di esso in conseguenza del provvedimento motivato di differimento comporta la cessazione dello status custodiae.
Cass. pen. n. 1964/1992
La nullità di notifica dell'avviso dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. esula dai limiti istituzionali del giudizio di riesame, giacché non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'emissione del provvedimento cautelare, mentre l'esame delle condizioni di successiva inefficacia, tra cui rientra l'omissione dell'interrogatorio, rientra nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari davanti a cui devono essere dedotte, e il relativo provvedimento è soggetto ai mezzi di impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p.
Cass. pen. n. 143/1992
La circostanza che nell'espletamento dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare il giudice adotti «metodi investigativi » non compromette la validità dell'interrogatorio stesso, purché venga realizzata la finalità di garanzia alla base della previsione di cui all'art. 294 c.p.p. Eventuali deviazioni dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia non potranno essere fatte valere (in un regime fondato sul principio di tassatività delle nullità) come cause di invalidità dell'atto e, a fortiori, come causa di caducazione dello status custodiae.
Cass. pen. n. 781/1991
Il giudice che emetta un provvedimento di custodia cautelare deve procedere all'interrogatorio ancorché per gli stessi fatti altro giudice lo abbia effettuato a seguito di propria ordinanza di custodia. Infatti, l'interrogatorio, quando è condotto dal giudice, è uno strumento di controllo e di garanzia finalizzato, con l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato, alla immediata verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta, con riferimento alle condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari, alle esigenze cautelari e ai criteri di adeguatezza che ogni giudice che emette un provvedimento di custodia cautelare ha un autonomo dovere di controllo e di garanzia. (Nella specie il provvedimento impugnato aveva ritenuto la superfluità del secondo interrogatorio anche perché il secondo provvedimento di custodia cautelare era stato emesso nei termini di cui all'art. 27 c.p.p. ed era quindi collegato a provvedimento già disposto da giudice dichiaratosi incompetente. La Suprema Corte, che ha ritenuto efficace il primo provvedimento in assenza di declaratoria di incompetenza ex art. 27 c.p.p. ha notato che il problema comunque non muta a secondo che il successivo provvedimento possa o non possa collegarsi al primo. Infatti, anche nel primo caso la comminatoria di perdita di efficacia della misura adottata da giudice incompetente, non assolve date condizioni, attiene solo al suo profilo funzionale, non alla sua validità ed autonomia, mentre il nuovo provvedimento non revoca il precedente ma si congiunge ad esso con una propria autonomia).