Art. 294 – Codice di procedura penale – Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio [64, 65, 141 bis] della persona in stato di custodia cautelare in carcere [285] immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia [297], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari [274] previste [388] dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65 . Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto . Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.
4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.
6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133 ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9904/2018
Qualora all'esito dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un'ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all'arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell'indagato, ai sensi dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell'udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell'ulteriore imputazione e l'accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l'indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. (Fattispecie in cui l'indagato veniva tratto in arresto per il reato di tentata truffa e, all'esito dell'udienza di convalida nel corso della quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto nè emetteva alcun titolo cautelare per tale reato, ma applicava una misura cautelare in relazione ad altro episodio di truffa aggravata, commesso con modalità analoghe pochi giorni prima dell'arresto, accogliendo una specifica domanda del pubblico ministero, contenuta nella stessa richiesta di convalida ed oggetto di specifica contestazione all'indagato).
Cass. civ. n. 18840/2018
La nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nell'ipotesi di incompleto deposito degli atti presso la cancelleria del giudice a norma dell'art. 291, comma 3, cod. proc. pen., ha carattere intermedio ed è, pertanto, deducibile solo fino al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa al mancato deposito di un faldone di atti contenenti alcune dichiarazioni, menzionate nella richiesta del pubblico ministero e riportate nell'ordinanza cautelare).
Cass. civ. n. 54267/2017
In tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'interrogatorio di garanzia ha efficacia nel procedimento di riesame limitatamente alla rilevanza dei contenuti dichiarativi, che rappresentano "elementi sopravvenuti" dei quali è necessario l'apprezzamento).
Cass. civ. n. 49995/2017
Nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita nel corso del dibattimento, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. (Fattispecie nella quale la misura cautelare era stata disposta dal giudice dell'udienza preliminare ed eseguita dopo l'inizio del dibattimento, nel corso del quale veniva dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio con conseguente regressione del procedimento in fase di udienza preliminare).
Cass. civ. n. 41124/2016
L'interrogatorio di garanzia di persona sottoposta alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio va effettuato nei termini di cui al comma primo bis dell'art. 294 cod. proc. pen. anche quando la richiesta di misura interdittiva sia stata subordinata ad altra principale, avente ad oggetto misure cautelari coercitive.
Cass. civ. n. 1960/2015
In materia di mandato di arresto europeo, il termine di cinque giorni per procedere all'interrogatorio di garanzia dell'arrestato decorre dal momento di consegna dell'estradato alle autorità nazionali e non da quello dell'arresto in territorio estero.
Cass. civ. n. 28270/2014
Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.
Cass. civ. n. 5162/2014
Qualora venga eseguita un'ordinanza applicativa della custodia in carcere in sostituzione di una misura non detentiva, a causa della violazione delle relative prescrizioni da parte dell'imputato, l'avviso dato dalla polizia giudiziaria ad un difensore di ufficio diverso da quello originariamente nominato non determina alcuna nullità, non essendo necessario procedere, in tale ipotesi, all'interrogatorio di garanzia. (In motivazione, la S.C. ha anche evidenziato che il titolare della difesa, tardivamente avvisato, aveva potuto impugnare in via differita l'ordinanza custodiale).
Cass. civ. n. 27833/2013
Non determina la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l'interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 294 c.p.p.).
Cass. civ. n. 9585/2013
Qualora il giudice che procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. non abbia avuto conoscenza della nomina del difensore di fiducia effettuata dall'indagato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, nel raccogliere a verbale la nomina suddetta non è tenuto a sospendere l'interrogatorio per avvisare il difensore nominato, atteso che tale obbligo sussiste soltanto ove la designazione intervenga in tempo utile e non anche ove essa sia contestuale al compimento dell'atto. (Fattispecie relativa ad avviso di fissazione di interrogatorio antecedente di cinque minuti la dichiarazione di nomina).
Cass. civ. n. 15225/2011
In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento del cosiddetto interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.
Cass. civ. n. 18190/2009
É escluso che nel caso in cui la custodia cautelare venga disposta per la prima volta dopo la pronuncia della sentenza di condanna, sia necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'imputato, previsto dall'art. 294 c.p.p.
Cass. civ. n. 44127/2008
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero.
Cass. civ. n. 36682/2007
Allorché il P.M. scelga di non comparire all'udienza di convalida del fermo e trasmetta al giudice, contestualmente alla richiesta di convalida, quella di applicazione di misura cautelare personale con gli elementi su cui essa si fonda, e in udienza il giudice dia lettura integrale degli atti pervenutigli, le esigenze conoscitive della difesa risultano pienamente soddisfatte, sicché non ha luogo alcuna nullità dell'interrogatorio o dell'udienza per omissione del previo deposito di tali atti, salvo che la comunicazione da parte del giudice stesso degli elementi addotti dal P.M. sia ritenuta dalla difesa difettosa o incompleta, a seguito del relativo deposito — che deve comunque accompagnare la notificazione dell'ordinanza cautelare — o al più tardi con l'attivazione della procedura di riesame, nel qual caso si configura una nullità da dedurre, se relativa all'udienza, con il ricorso per cassazione e, se concernente l'interrogatorio, con istanza di scarcerazione e, in caso di decisione reiettiva, con l'appello a norma dell'art. 310 c.p.p.
Cass. civ. n. 31985/2007
Nell'ipotesi in cui al minore sia stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità, l'interrogatorio di «garanzia» deve avvenire entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 294, comma primo bis, c.p.p., tenuto conto della natura prevalentemente correttiva della collocazione in comunità, non equiparabile alla misura della custodia cautelare.
Cass. civ. n. 10492/2006
L'impossibilità per il difensore dell'arrestato di avere tempestiva conoscenza della richiesta di misura cautelare e degli atti su cui si fonda, depositati unitamente alla richiesta di convalida dal pubblico ministero che si avvale della facoltà di non prendere parte all'udienza, determina una violazione del diritto di difesa per menomazione del contraddittorio, con la conseguente nullità d'ordine generale ed a regime intermedio dell'interrogatorio dell'arrestato, che determina, se tempestivamente rilevata, la perdita di efficacia della misura eventualmente applicata, e ciò in ragione dell'equiparazione dell'indicato interrogatorio a quello di garanzia ex art. 294 c.p.p.
Cass. civ. n. 26798/2005
L'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell'avviso al difensore circa l'intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell'interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).
Cass. civ. n. 48248/2003
In caso di nullità dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida, il termine di cinque giorni entro il quale deve essere rinnovato l'interrogatorio, in caso di emissione di misura cautelare, decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento cautelare e non dal giorno dell'arresto.
Cass. pen. n. 37820 del 4 ottobre 2003
L'interrogazione di garanzia da parte del giudice che disponga la misura della custodia cautelare in carcere non è dovuto quando detta misura sia applicata, secondo quanto previsto dal comma 1 ter dell'art. 276 c.p.p., in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari precedentemente disposti. (In motivazione la Corte ha osservato che la scelta del legislatore non può considerarsi irrazionale o contraria all'esercizio del diritto di difesa, posto che l'aggravamento consegue ineluttabilmente a circostanze di facile accertamento e d'altra parte l'interessato, trattandosi solo di contestare l'accertamento della violazione o di allegare possibili giustificazioni, può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione).
Cass. civ. n. 8121/2003
Non è nullo l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. qualora ad esso proceda un giudice diverso, come persona fisica, da quello che ha applicato la misura cautelare in quanto non sussiste alcuna disposizione che imponga - a pena di nullità - che il giudice che procede all'interrogatorio in questione sia lo stesso giudice persona fisica che ha emesso la misura ed, inoltre, perché il principio di immutabilità del giudice è previsto dall'art. 525, comma 2, c.p.p. solo con riferimento alla necessaria identità della persona fisica del giudice o dei giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma non può estendersi per analogia (in assenza della identità di ratio) anche alle attività svolte nel corso delle indagini preliminari, tanto più per quelle che non hanno contenuto decisorio.
Cass. civ. n. 2011/2003
Il nuovo testo dell'art. 294, comma 1, c.p.p. — modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, conv. dall'art. 1 della legge 21 aprile 1999, n. 109, al fine di coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demolitorio, sugli artt. 294 e 302 c.p.p., effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 — indica nel «giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare» quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia, «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento». Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che — per le misure cautelari applicate nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento — legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'imputato il Gip che ha emesso la misura.
Cass. civ. n. 33339/2002
L'invalidità dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto (nella specie, per mancato, tempestivo avviso al difensore), comporta, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare disposta all'esito della suddetta udienza, ove l'ordinanza applicativa di tale misura non sia seguita, nei termini, dall'effettuazione di nuovo, valido interrogatorio.
Cass. civ. n. 49523/2001
In tema di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, il comma 4 dell'art. 294 c.p.p. non indica alcun termine tassativo per l'avviso al difensore prima del compimento dell'atto, limitandosi a richiederne la tempestività, in modo da assicurare al difensore la possibilità di essere presente fisicamente allo svolgimento dell'atto e di poter svolgere un'assistenza difensiva adeguata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'interrogatorio per esserne stato dato avviso al difensore solo due ore prima, ritenendo tempestiva la comunicazione in considerazione del fatto che l'incombente doveva svolgersi nel carcere della stessa città in cui risiedeva il difensore dell'imputato, il quale aveva avuto tutto il tempo di consultare la documentazione e di presenziare all'atto).
Cass. civ. n. 45543/2001
In tema di interrogatorio di garanzia, qualora la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell'art. 276 c.p.p. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, trova applicazione il comma 1 bis dell'art. 294 c.p.p. che impone, nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, l'interrogatorio della persona già sottoposta ad altra misura cautelare, e non l'art. 299 comma 3 ter c.p.p. che, nel disciplinare la diversa ipotesi di sostituzione di misura in melius, esige l'effettuazione dell'interrogatorio solo ove ricorrono taluni presupposti (richiesta dell'imputato e allegazione di nuove o diverse emergenze rispetto a quelle precedentemente valutate).
Cass. civ. n. 39618/2001
Le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.
Cass. civ. n. 28977/2001
In tema di avviso al difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia, nell'ipotesi di omonimia (per la presenza di più difensori dello stesso Foro con nome e cognome identici) spetta alla cancelleria provvedere alla notificazione nelle forme idonee a garantire la partecipazione del difensore di fiducia all'interrogatorio, eventualmente anche procedendo a notificare l'avviso ad entrambi i professionisti, non potendosi richiedere all'imputato di farsi carico di simile circostanza a lui non riferibile. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato senza la presenza del difensore di fiducia, non avvisato, è viziato da nullità generale di ordine intermedio che, se tempestivamente dedotta, comporta l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare.
Cass. civ. n. 24811/2001
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato ad assumere l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294, comma 5 c.p.p., abbia proceduto in assenza del fascicolo processuale, perché non trasmessogli, non sussista alcuna invalidità delle attività da lui svolte allorché il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito e degli elementi di prova a carico dell'indagato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 c.p.p.
Cass. civ. n. 23385/2001
In tema di garanzie difensive, dopo l'interrogatorio dell'indagato effettuato ai sensi dell'art. 294 c.p.p. è superfluo l'invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p., atteso che la ratio di tali disposizioni è quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l'interrogatorio che la legge gli dà facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l'interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p.
Cass. civ. n. 22539/2001
Nell'ipotesi di arresto o fermo non convalidati, la contestazione nel corso dell'udienza camerale di reati diversi da quello per cui era avvenuto l'arresto e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare solo per questi ultimi, rende necessario un apposito interrogatorio di garanzia, non potendosi considerare idoneo a soddisfare le esigenze di difesa l'interrogatorio effettuato in occasione dell'udienza di convalida relativamente ad un diverso episodio.
Cass. civ. n. 3778/2000
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 294, comma 1, c.p.p., va effettuato l'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a custodia cautelare va computato secondo la regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., e quindi non tenendo conto del dies a quo ma soltanto del dies ad quem, non essendo applicabile la diversa regola dettata dall'art. 297, comma 1, c.p.p., la quale riguarda soltanto i termini di durata della custodia cautelare.