Cass. civ. n. 15728 del 05 giugno 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito - Assegni straordinari in favore dei dipendenti bancari - Regime di tassazione separata - Addetti alla raccolta e distribuzione del credito - Applicazione - Addetti al servizio di riscossione - Esclusione.
In tema di assegni straordinari erogati dal fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto all'attività di raccolta e distribuzione del credito presso il pubblico, come previsto dal d.m. n. 258 del 2000, attuativo della disciplina transitoria di cui all'art. 59, comma 3, della l. n. 449 del 1997, e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, assoggettato alla diversa disciplina prevista dal d.m. n. 375 del 2003.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
DM min. LSO 28/04/2000
Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 3 CORTE COST.
Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 28 CORTE COST.
Contr. Coll. 28/02/1998
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.