Cass. pen. n. 23385 del 8 giugno 2001

Testo massima n. 1


In tema di garanzie difensive, dopo l'interrogatorio dell'indagato effettuato ai sensi dell'art. 294 c.p.p. è superfluo l'invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p., atteso che la ratio di tali disposizioni è quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l'interrogatorio che la legge gli dà facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l'interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi