Cass. pen. n. 1576 del 07 dicembre 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" - Reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura - Sussistenza.


L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche ma può, tuttavia, essere valutata dal giudice ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 42332 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Costituzione art. 25
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE

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