Cass. civ. n. 15766 del 05 giugno 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Base imponibile - Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Contributi versati dal dipendente - Inclusione - Contributi previdenziali obbligatori - Esenzione - Fondamento.
In tema di Irpef, la base imponibile delle prestazioni effettuate da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario in favore degli ex dipendenti è costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore per la loro natura facoltativa, in quanto gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti sono, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto quelli di carattere obbligatorio versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.