Cass. pen. n. 2206 del 30 maggio 1997

Testo massima n. 1


Il congelamento dei termini della custodia cautelare previsto dall'art. 297 comma 4 c.p.p., non è cumulabile con la sospensione dei termini prevista dall'art. 304 comma 2 c.p.p. poiché la seconda, di più ampia portata, esclude l'operatività del primo, limitato ai giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza, che non siano già «coperti» dal provvedimento sospensivo. In nessun caso è possibile perciò cumularne gli effetti sommando al doppio dei termini di fase (tetto massimo previsto dall'art. 304 comma 6 c.p.p.) i giorni impegnati nell'udienza e nella deliberazione della sentenza.

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