Art. 297 – Codice di procedura penale – Computo dei termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare [294, 303] decorrono dal momento della cattura [293], dell'arresto [380, 381] o del fermo [384].
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4.
5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone [293], se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 7691/2018
In tema di contestazioni a catena ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare successivamente disposta, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con l'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ma con il rinvio a giudizio con cui si avvia la fase dibattimentale.
Cass. civ. n. 13834/2017
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, richiede la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; ne consegue, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un coindagato non possono essere ritenuti rilevanti se al momento delle dichiarazione non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poiché, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime).
Cass. civ. n. 6861/2017
Il c.d. congelamento dei termini di custodia cautelare nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza ex art. 297 comma quarto cod. proc. pen. determina la possibilità di superamento dei soli termini ordinari di cui all'art. 303, commi primo, secondo e terzo, cod. proc. pen., mentre non ha alcuna incidenza sul computo della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell'art. 304 comma sesto cod. proc. pen., che in nessun caso può superare il doppio dei predetti termini, in quanto il termine finale di fase deve essere considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 12752/2017
Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari ne segua una seconda emessa in fase dibattimentale.
Cass. civ. n. 49224/2017
In tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, rilevante, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., ai fini della retrodatazione del "dies a quo" della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Nella specie, la Corte ha escluso la retrodatazione della misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico).
Cass. civ. n. 22571/2017
In tema di contestazioni a catena, la garanzia processuale prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., relativa alla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare alla data di esecuzione della prima ordinanza, determina una dipendenza funzionale dell'ordinanza retrodatata dalla prima, di cui seguirà le sorti procedimentali; ne consegue che l'ordinanza successiva dovrà essere dichiarata inefficace solo nel caso in cui siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare afferenti alla prima, ma non in quello di revoca di tale ordinanza per cessazione delle esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 47570/2016
In tema di computo dei termini della custodia cautelare, la previsione contenuta nell'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. che ha introdotto l'istituto del cosiddetto "congelamento" (in forza del quale, indipendentemente da un provvedimento del giudice, nel calcolo dei termini di fase non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze, né di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza) si applica soltanto alle fasi del giudizio di primo grado e delle impugnazioni, con esclusione dell'udienza preliminare.
Cass. civ. n. 24438/2015
In tema di contestazioni a catena, la garanzia processuale contenuta nell'art. 297 comma terzo cod.proc.pen.- relativa alla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare data di esecuzione della prima ordinanza - non viene meno a seguito della definizione del procedimento penale nell'ambito del quale è stato emesso il primo provvedimento restrittivo, quale che sia la conclusione di quest'ultimo, sfavorevole (cfr. Corte cost., sent. n. 233 del 2011), ma anche favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero dichiarato estinta per decorrenza termini l'ordinanza applicativa di misura cautelare per il reato di omicidio, retrodatandone la decorrenza alla data di emissione di altra precedente ordinanza coercitiva per il reato di ricettazione, emessa nell'ambito di procedimento riunito sulla base del riconoscimento di una connessione qualificata tra i due reati, e per il quale era intervenuta archiviazione).
Cass. civ. n. 23729/2015
L'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri "ab origine" rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che - in relazione alla dedotta applicabilità della retrodatazione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. - aveva ritenuto essere sottratta al suo sindacato la valutazione se la separazione delle indagini in due diversi procedimenti fosse o meno il frutto di una scelta discrezionale del pubblico ministero, per il fatto di non avere a disposizione gli atti di indagine necessari per tale apprezzamento).
Cass. civ. n. 9781/2015
In tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, l'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. ha introdotto l'istituto del cosiddetto "congelamento", in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienza e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, con la conseguenza che il relativo calcolo deve essere effettuato secondo il calendario comune, eliminando dal computo i giorni in cui si sono tenute le udienze, così che il termine non viene a scadere con il decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 303 cod. proc. pen., dovendosi a quest'ultimo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute.
Cass. pen. n. 47581 del 18 novembre 2014
In ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., impone, ai fini del calcolo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, al fine di verificare l'eventuale decorso del termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, il periodo di custodia cautelare sofferto in altro procedimento dovesse essere computato esclusivamente per la parte compresa tra il momento dell'arresto e quello di emissione del decreto che disponeva il giudizio).
Cass. civ. n. 50128/2013
Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata (nella specie determinata dal vincolo di continuazione), opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza.
Cass. civ. n. 43235/2013
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, riferita a misure cautelari emesse da giudici aventi diversa competenza territoriale in presenza di una connessione qualificata, può essere dichiarata anche all'esito del giudizio di cognizione, pur ove sia intervenuta sentenza irrevocabile con riferimento alla prima imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la scarcerazione per decorrenza dei termini, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., disposta all'esito del giudizio abbreviato rispetto ad imputazione, ritenuta connessa per identità del disegno criminoso, rispetto alla quale era stata pronunciata, in altro processo, sentenza irrevocabile).
Cass. civ. n. 42442/2013
Il giudice investito dell'istanza di retrodatazione degli effetti della misura cautelare personale richiesta ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per l'ipotesi della connessione qualificata (art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen.) tra plurimi fatti di omicidio dedotti in due titoli cautelari emessi in diversi contesti procedimentali, è tenuto a riscontrare se all'epoca della consumazione del primo di essi erano state già programmate, almeno nelle linee essenziali, le soppressioni delle altre vittime, verificando le vicende fattuali deducibili dai provvedimenti cautelari (tempo e luogo di commissione dei delitti, identità degli autori e delle vittime, possibili moventi), al fine di compiere la concreta verifica del legame teleologico o della continuazione.
Cass. civ. n. 15736/2013
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., impone, per il computo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee. (Nella specie, la Corte, pur riconoscendo la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ha ritenuto, al fine di verificare se fosse decorso il termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, di scomputare dal periodo complessivo di durata della custodia cautelare, solo le frazioni di tempo relative alla fase in questione per i due procedimenti).
Cass. civ. n. 11807/2013
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta per differenti reati non solo presuppone, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia ad oggetto fatti anteriori a quelli oggetto della prima, ma, quando i reati siano oggetto di distinti provvedimenti e procedimenti e tra gli stessi non sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., richiede anche, come condizioni ulteriori ed autonomamente necessarie, che, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere il successivo provvedimento e che i diversi procedimenti, pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria, fossero stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 5050/2013
Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze le quali dispongano la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., la regola della retrodatazione dei termini di durata della misura non si applica con riferimento a provvedimenti adottati in procedimenti diversi, anche se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato quelle successive. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la diversità dei procedimenti nonostante l'occasionale genesi, nel corso delle investigazioni relative alla vicenda oggetto della prima ordinanza, degli elementi di sospetto dai quali era nata l'indagine che aveva condotto all'emissione del secondo provvedimento).
Cass. civ. n. 45246/2012
In tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva.
Cass. civ. n. 22035/2012
In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma primo, c.p.p. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale che prevede la non computabilità del "dies a quo" (art. 14, comma secondo, c.p. e 172, comma quarto, c.p.p.).
Cass. civ. n. 19555/2012
Nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare.
Cass. civ. n. 11186/2012
In tema di durata massima della custodia cautelare, il cd. congelamento automatico dei termini, previsto dall'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen., comporta che dalla durata complessiva della custodia debbano essere sottratti tutti i giorni in cui sono tenute le udienze, senza distinguere tra udienze precedenti o successive alla scadenza del termine ordinario, dovendo tale distinzione ritenersi irrilevante alla luce dell'automatismo previsto dalla norma, che determina il progressivo spostamento in avanti del termine originariamente previsto, via via che le udienze vengono celebrate.
Cass. civ. n. 1006/2012
La questione relativa all'applicazione della regola della retrodatazione dei termini della misura cautelare in caso di cosiddette contestazioni a catena può essere validamente dedotta davanti al tribunale in sede di riesame ove si prospetti che, già al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, erano scaduti interamente, per effetto della retrodatazione, i termini di custodia.
Cass. civ. n. 49/2012
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità dell'informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale.
Cass. civ. n. 21056/2010
Il periodo di custodia cautelare scontato all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere computato nella determinazione dei termini di fase, pur quando il soggetto detenuto all'estero sia al contempo sottoposto ad espiazione di una pena detentiva e non sia stato posto nella disponibilità della giurisdizione italiana.
Cass. civ. n. 10443/2010
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare è applicabile nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione della seconda ordinanza custodiale, non sia ancora passata in giudicato la sentenza di condanna relativa ai fatti costituenti oggetto della prima ordinanza cautelare.
Cass. civ. n. 9946/2010
La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta "contestazione a catena" è rilevabile d'ufficio nel corso del procedimento di riesame nel quale sia stata invocata l'insussistenza delle esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 8839/2010
Anche nel caso di più ordinanze cautelari emesse in distinti procedimenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria nei confronti della stessa persona per fatti diversi non legati dalla connessione qualificata prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., opera la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia allorché le notizie di reato siano pervenute a quella autorità precedentemente all'adozione della prima misura, a nulla rilevando la conoscenza effettiva, da parte di essa, della notizia sulla quale si fonda la misura ulteriore.
Cass. civ. n. 50000/2009
La disciplina dettata dall’art. 297, comma 3, c.p.p. per il caso di c.d. “contestazione a catena” può trovare applicazione solo con riguardo alla fase delle indagini preliminari e non già nel corso del dibattimento ovvero quando sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, giacchè solo nella detta fase la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare coincide con il giorno di applicazione della misura, mentre per la fase dibattimentale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio e per la fase successiva decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 44902/2009
In presenza di una connessione qualificata tra i fatti per i quali venga emessa una prima ordinanza di custodia cautelare e quelli per i quali venga emessa una ordinanza successiva, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima di detta misura alla data di esecuzione della prima ordinanza opera indipendentemente dalla circostanza che le due ordinanze siano state emesse nell’ambito di procedimenti distinti, pendenti davanti a diverse autorità giudiziarie.
Cass. civ. n. 20780/2009
Il meccanismo di computo dei termini di durata delle misure cautelari prevsito dal terzo comma dell'art. 297 c.p.p. (cd. “contestazione a catena”) non si applica al caso in cui la precedente ordinanza cautelare sia stata emessa nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'adozione della seconda misura.