Art. 297 – Codice di procedura penale – Computo dei termini di durata delle misure

1. Gli effetti della custodia cautelare [294, 303] decorrono dal momento della cattura [293], dell'arresto [380, 381] o del fermo [384].

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.

3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4.

5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone [293], se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 45246/2012

In tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva.

Cass. civ. n. 22035/2012

In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma primo, c.p.p. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale che prevede la non computabilità del "dies a quo" (art. 14, comma secondo, c.p. e 172, comma quarto, c.p.p.).

Cass. civ. n. 19555/2012

Nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare.

Cass. civ. n. 11186/2012

In tema di durata massima della custodia cautelare, il cd. congelamento automatico dei termini, previsto dall'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen., comporta che dalla durata complessiva della custodia debbano essere sottratti tutti i giorni in cui sono tenute le udienze, senza distinguere tra udienze precedenti o successive alla scadenza del termine ordinario, dovendo tale distinzione ritenersi irrilevante alla luce dell'automatismo previsto dalla norma, che determina il progressivo spostamento in avanti del termine originariamente previsto, via via che le udienze vengono celebrate.

Cass. civ. n. 1006/2012

La questione relativa all'applicazione della regola della retrodatazione dei termini della misura cautelare in caso di cosiddette contestazioni a catena può essere validamente dedotta davanti al tribunale in sede di riesame ove si prospetti che, già al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, erano scaduti interamente, per effetto della retrodatazione, i termini di custodia.

Cass. civ. n. 49/2012

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità dell'informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale.

Cass. civ. n. 21056/2010

Il periodo di custodia cautelare scontato all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo deve essere computato nella determinazione dei termini di fase, pur quando il soggetto detenuto all'estero sia al contempo sottoposto ad espiazione di una pena detentiva e non sia stato posto nella disponibilità della giurisdizione italiana.

Cass. civ. n. 10443/2010

In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare è applicabile nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione della seconda ordinanza custodiale, non sia ancora passata in giudicato la sentenza di condanna relativa ai fatti costituenti oggetto della prima ordinanza cautelare.

Cass. civ. n. 9946/2010

La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta "contestazione a catena" è rilevabile d'ufficio nel corso del procedimento di riesame nel quale sia stata invocata l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Cass. civ. n. 8839/2010

Anche nel caso di più ordinanze cautelari emesse in distinti procedimenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria nei confronti della stessa persona per fatti diversi non legati dalla connessione qualificata prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., opera la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia allorché le notizie di reato siano pervenute a quella autorità precedentemente all'adozione della prima misura, a nulla rilevando la conoscenza effettiva, da parte di essa, della notizia sulla quale si fonda la misura ulteriore.

Cass. civ. n. 50000/2009

La disciplina dettata dall’art. 297, comma 3, c.p.p. per il caso di c.d. “contestazione a catena” può trovare applicazione solo con riguardo alla fase delle indagini preliminari e non già nel corso del dibattimento ovvero quando sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, giacchè solo nella detta fase la decorrenza del termine massimo di custodia cautelare coincide con il giorno di applicazione della misura, mentre per la fase dibattimentale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio e per la fase successiva decorre dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 44902/2009

In presenza di una connessione qualificata tra i fatti per i quali venga emessa una prima ordinanza di custodia cautelare e quelli per i quali venga emessa una ordinanza successiva, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima di detta misura alla data di esecuzione della prima ordinanza opera indipendentemente dalla circostanza che le due ordinanze siano state emesse nell’ambito di procedimenti distinti, pendenti davanti a diverse autorità giudiziarie.

Cass. civ. n. 20780/2009

Il meccanismo di computo dei termini di durata delle misure cautelari prevsito dal terzo comma dell'art. 297 c.p.p. (cd. “contestazione a catena”) non si applica al caso in cui la precedente ordinanza cautelare sia stata emessa nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'adozione della seconda misura.

Cass. civ. n. 40321/2008

Quando nei confronti dello stesso imputato sono emesse in distinti procedimenti pendenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria ordinanze di custodia cautelare per fatti diversi tra i quali non sussiste la connessione qualificata prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., ai fini della valutazione circa la conoscibilità, da parte del pubblico ministero, degli elementi giustificativi della seconda ordinanza al momento di emissione della prima e della conseguente retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia, sono irrilevanti sia la provenienza delle notizie di reato da parte di autorità di polizia diverse, sia l'eventuale assegnazione dei procedimenti a magistrati diversi dello stesso ufficio.

Cass. civ. n. 38852/2008

In tema di cosiddetta «contestazione a catena » la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi a misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente ordinanza sia stata emessa nell'ambito di procedimento conclusosi con sentenza di condanna passata in giudicato.

Cass. civ. n. 2958/2008

In tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., il computo deve essere eseguito secondo i principi generali stabiliti dagli artt. 14, c.p. e 172, comma secondo, c.p.p., in virtù dei quali il dies a quo non è compreso nel computo dei termini.

Cass. civ. n. 46835/2007

In tema di termini di durata della custodia cautelare, l'assoluzione nel giudizio di primo grado dal reato più grave — nell'ipotesi di pluralità di ordinanze cautelari concernenti fatti diversi ma desumibili al momento della emissione della prima ordinanza, ex art. 297, comma terzo, c.p.p. — non spiega effetti in ordine al computo del termine di fase del giudizio di primo grado, concernente i reati superstiti, in quanto in detta fase occorre tener conto solo della contestazione (contra 2007, n. 35113Corte cost. n. 453 del 1997).

Cass. civ. n. 14535/2007

Nell'ipotesi in cui in diversi procedimenti sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, e gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini di custodia cautelare della seconda ordinanza decorrono dal momento in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 34125/2003

Il c.d. «congelamento» dei termini di fase della custodia catuelare, previsto dall'art. 297, comma 4, c.p.p. per i giorni in cui si tiene udienza e per quelli impiegati per la deliberazione della sentenza, opera anche con riguardo ai termini la cui durata sia stata prolungata in base alla diversa e non incompatibile disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis, c.p.p.

Cass. civ. n. 27542/2001

In tema di durata massima della custodia cautelare, il c.d. congelamento dei termini di fase previsto dall'art. 297, comma 4, c.p.p. opera automaticamente, senza necessità di una richiesta del pubblico ministero o di un provvedimento del giudice.

Cass. civ. n. 608/2000

In tema di perdita di efficacia della custodia cautelare per scadenza dei termini, quando i titoli custodiali, pur se tutti decorrenti, quanto a durata, dalla prima ordinanza applicativa ex art. 297, comma terzo, c.p.p., siano stati emessi in distinti procedimenti, l'indagato ha interesse a ottenere la liberazione in relazione al titolo per il quale i termini di custodia siano scaduti, acquistando in tal modo lo status libertatis in ciascun provvedimento nel quale egli si trovi coinvolto.

Cass. civ. n. 5166/1998

Il congelamento dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 297, comma quarto, c.p.p., e la sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma secondo, c.p.p., sono istituti diversi e indipendenti: il primo opera ex lege e solo sui giorni di udienza e su quelli necessari per la deliberazione della sentenza; l'altro richiede, invece, uno specifico provvedimento di sospensione e incide anche sugli intervalli e i tempi morti. Peraltro tali istituti non sono cumulabili, nel senso che in presenza della sospensione disposta a norma dell'art. 304, comma secondo, non può operare anche il congelamento dei tempi di udienza ex art. 297, comma quarto, essendo tale effetto ricompreso nel più ampio effetto sospensivo, restando in esso assorbito.

Cass. civ. n. 1072/1998

In tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, mentre l'art. 297, comma quarto, c.p.p. introduce l'istituto del cosiddetto «congelamento», in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienze e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, l'art. 304, comma secondo, c.p.p. prevede, in caso di dibattimenti particolarmente complessi, la sospensione dei termini di custodia cautelare, per effetto di un provvedimento del giudice, operante anche sugli intervalli fra le udienze e tra queste e il momento di deliberazione della decisione (cosiddetti tempi morti). Poiché i due istituti sono completamente autonomi, nei casi in cui venga adottato il provvedimento previsto dal comma secondo dell'art. 304, di più ampia portata temporale, il periodo di «congelamento» viene ad essere assorbito da quello di durata della sospensione, con la conseguenza della non cumulabilità dei periodi stessi.

Cass. civ. n. 437/1998

La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase del dibattimento, nella quale il termine decorre dal decreto di citazione a giudizio, ed ove non è prevista la possibilità di una retrodatazione del secondo decreto di citazione al primo, anche se riferito allo stesso reato per cui è stato emanato l'altro; ciò in quanto l'art. 297, comma terzo, c.p.p. è inapplicabile alla fase del dibattimento in mancanza di specifica disposizione di legge. (Nella specie l'imputato era stato tratto a giudizio con due decreti dopo essere stato raggiunto da due misure di custodia cautelare per reato associativo riconosciuto come unico, ed i termini della fase dibattimentale erano stati correttamente computati dal secondo decreto di rinvio a giudizio).

Cass. civ. n. 226/1998

In tema di congelamento e di sospensione dei termini procedurali va affermata la totale diversità dei due istituti e la loro applicabilità in via alternativa nel computo dei termini della fase processuale; con la conseguenza dell'esclusione del cumulo dei due periodi di sospensione. Infatti l'istituto del congelamento dei termini si applica ope legis, ed opera solo in relazione ai giorni di udienza ed a quelli necessari per la deliberazione, incidendo solo sui termini di fase; mentre quello della sospensione opera in virtù di un provvedimento del giudice, e comprende i cosiddetti tempi morti (intervalli tra le udienze e tra le udienze e la deliberazione), incidendo non solo sui termini di fase ma anche su quelli di durata complessiva della misura cautelare.

Cass. civ. n. 5864/1997

Il criterio generale di computo dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 297, comma 4, c.p.p. non trova applicazione qualora i suddetti termini siano stati sospesi ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., applicandosi in tale ipotesi soltanto la disciplina dettata dalla seconda delle indicate disposizioni normative, per la quale ugualmente — così come previsto dall'art. 297, comma 4 — non si tiene conto dei giorni d'udienza e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza.

Cass. civ. n. 4941/1997

In tema di compatibilità tra custodia cautelare e detenzione, il criterio stabilito dall'art. 297 comma 5 c.p.p., ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare in costanza di detenzione per altro titolo, è richiamato dall'art. 298 comma 1 c.p.p. per escludere la sospensione della misura cautelare in atto, quando sopravvenga un ordine di carcerazione. La compatibilità è determinata dalla natura della misura cautelare e deve perciò ritenersi che la misura degli arresti domiciliari sia compatibile con l'espiazione della pena, infatti sia l'esecuzione di un ordine di carcerazione che il provvedimento di arresti domiciliari privano la persona della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo in cui è ristretta. Né l'incompatibilità può derivare da prescrizioni collaterali alla misura cautelare, che ne segnano esclusivamente le modalità esecutive, quali il permesso di recarsi in determinate ore del giorno per terapia riabilitativa presso il Sert, dal momento che esse non ne mutano la natura e gli effetti. Difatti la persona agli arresti, nel tempo limitato in cui deve trovarsi presso il centro riabilitativo, incluso quello necessario per gli spostamenti, si ritiene agli arresti anche se in diverso luogo mentre, ove non vi si rechi, si sottrae alla misura. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha confermato il provvedimento del giudice di merito che aveva ordinato la scarcerazione dell'imputato ai sensi dell'art. 300 comma 4 c.p.p. anche se, essendo l'imputato in regime di arresti domiciliari, era stato notificato ordine di carcerazione per altra condanna, non ritenendo sospesa la custodia cautelare).

Cass. civ. n. 3482/1997

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 297, comma terzo, c.p.p., per fatti «non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio» devono intendersi quelli per cui non sono ancora acquisiti, al momento della chiusura delle indagini in ordine ad altro reato contemplato in una precedente ordinanza cautelare e legato da qualificata connessione, gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dal fatto che il P.M. ne abbia notizia storica.

Cass. civ. n. 2206/1997

Il congelamento dei termini della custodia cautelare previsto dall'art. 297 comma 4 c.p.p., non è cumulabile con la sospensione dei termini prevista dall'art. 304 comma 2 c.p.p. poiché la seconda, di più ampia portata, esclude l'operatività del primo, limitato ai giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza, che non siano già «coperti» dal provvedimento sospensivo. In nessun caso è possibile perciò cumularne gli effetti sommando al doppio dei termini di fase (tetto massimo previsto dall'art. 304 comma 6 c.p.p.) i giorni impegnati nell'udienza e nella deliberazione della sentenza.

Cass. civ. n. 1577/1997

Nell'ambito del periodo di sospensione dei termini disposto dall'art. 304, secondo comma, c.p.p. non opera il congelamento dei giorni di udienza di cui all'art. 297, quarto comma, c.p.p., essendo questi ultimi già oggetto del (più ampio) periodo di sospensione. Per il calcolo della durata di custodia cautelare ex art. 304, sesto comma in relazione al quarto comma, c.p.p. rileva il periodo di sospensione aumentato dell'eventuale tempo intercorso tra il dies a quo di cui alle lett. b), c), d) del primo comma dell'art. 303 e l'ordinanza di sospensione: tempo, quest'ultimo, computato alla stregua dell'art. 297, quarto comma, c.p.p.

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