Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6841 del 18 febbraio 2004

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6841 del 18 febbraio 2004

Testo massima n. 1

La retrodatazione della misura custodiale non vale per la fase successiva all’emissione del provvedimento che dispone il giudizio ordinario o abbreviato ovvero della sentenza di applicazione della pena su richiesta, stante l’inapplicabilità dell’art. 297, comma terzo, c.p.p. in mancanza di specifica disposizione di legge [ in motivazione, la Corte ha chiarito che l’«omissione» legislativa si giustifica, in quanto solo nella fase delle indagini preliminari si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze