Cass. pen. n. 31287 del 18 settembre 2002

Testo massima n. 1


In tema di divieto di contestazioni a catena (art. 297, comma 3, c.p.p.), l'individuazione del momento di “desumibilità dagli atti” degli elementi idonei a costituire presupposto per l'emissione della successiva ordinanza cautelare in epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio presuppone che, in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare, sia intervenuto il rinvio a giudizio al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, seconda parte, c.p.p.). Qualora, invece, il rinvio a giudizio non sia intervenuto, la desumibilità dagli atti deve sussistere (art. 297, comma 3, prima parte, c.p.p.) al momento di emissione della prima ordinanza cautelare.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE