Cass. pen. n. 3040 del 2 novembre 1999

Testo massima n. 1


La permanenza del reato di associazione per delinquere cessa con la privazione della libertà personale dell'agente. Pertanto, se dopo la scarcerazione risulti provata l'ulteriore adesione al sodalizio, deve ravvisarsi un nuovo e autonomo reato per il quale può essere emesso un nuovo provvedimento cautelare, dalla notifica del quale decorre un nuovo termine di custodia cautelare, senza che sia violato l'art. 297, comma terzo, c.p.p.

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