Cass. pen. n. 5901 del 23 dicembre 1996

Testo massima n. 1


La norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 297, comma terzo, c.p.p., secondo la quale «la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma» deve intendersi riferita a fatti emersi nell'ambito di un unico procedimento penale, nella fase delle indagini preliminari e non in quella propriamente processuale, che ha inizio in seguito al decreto che dispone il giudizio, giacché la norma tende a sanzionare proprio il fatto che da un unico procedimento in indagini preliminari si dia luogo a più ordinanze cautelari e a più decreti che dispongono il giudizio relativamente a fatti che erano emersi dagli atti già al momento in cui era stato disposto il primo rinvio a giudizio.

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