Cass. pen. n. 15836 del 11 gennaio 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Tabulati telefonici – Disciplina ex art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 - Dati di geolocalizzazione – Acquisizione da parte della polizia giudiziaria in assenza del decreto autorizzativo dell’Autorità giudiziaria – Utilizzabilità nel giudizio abbreviato – Esclusione - Ragioni.


In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti nei tabulati acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in violazione dell'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, affette da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21 del 1998

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 com. 3 PENDENTE

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