Cass. pen. n. 3020 del 5 giugno 1997

Testo massima n. 1


Come si desume chiaramente dall'art. 298 c.p.p., e segnatamente dal secondo comma di tale disposizione (per il quale la misura cautelare non è sospesa, ma trova invece esecuzione quando la pena deve essere espiata in regime di misura alternativa alla detenzione), è da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) e di una misura cautelare personale, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni tipiche, rispettivamente, delle misure cautelari e delle misure alternative, l'effettiva compatibilità fra le une e le altre, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, delle misure cautelari.

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