Art. 298 – Codice di procedura penale – Sospensione dell’esecuzione delle misure

1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione [656] nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena [297 5].

2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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