Cass. pen. n. 24710 del 26 giugno 2002

Testo massima n. 1


È consentito applicare una misura alternativa alla detenzione contestualmente ad una misura cautelare personale, dovendosi solo verificare in concreto l'effettiva compatibilità tra l'una e l'altra con prevalenza, nel caso siano contrastanti, della misura cautelare; tuttavia tale valutazione di compatibilità non può essere effettuata dal Presidente del tribunale di sorveglianza, al quale è demandata solo la verifica preliminare sull'esistenza delle condizioni di legge per la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione.

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