Cass. civ. n. 15846 del 06 giugno 2023
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Onere del deducente di indicare il momento processuale di avvenuta acquisizione nel giudizio di merito - Sussistenza - Produzione della sentenza in sede di legittimità - Esclusione.
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366
Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124