Cass. civ. n. 15861 del 06 giugno 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Parte variabile della retribuzione dei dirigenti - Imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - Decorrenza - Criterio di calcolo.


L'imposta addizionale di cui all'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. dalla l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione, sui compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22692 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST.
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106

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