Cass. civ. n. 15862 del 06 giugno 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo omologato - Dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, senza risoluzione del concordato - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Distinzione - Fondamento.


In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 12085 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 93

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