Cass. civ. n. 15862 del 06 giugno 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo omologato - Dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, senza risoluzione del concordato - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Distinzione - Fondamento.
In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 93