Cass. pen. n. 657 del 30 maggio 2000

Testo massima n. 1


La richiesta di revoca di una misura coercitiva non può basarsi sulla contestazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari posti a fondamento della stessa, avendo questi già formato oggetto di giudizio, ma deve indicare gli elementi di novità pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti, che hanno fatto venir meno o attenuato le condizioni per mantenere ferma la misura. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato come le allegazioni difensive poste a fondamento del ricorso fossero le stesse già valutate, a seguito di emissione della misura cautelare, sia dal tribunale del riesame che dalla stessa Corte Suprema).

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