Art. 299 – Codice di procedura penale – Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive [281-286] e interdittive [287-290] sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio [141 bis] della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio [141 bis] dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286 bis, comma 3.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 669/2020
In tema di misure cautelari, l'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza applicativa di misura custodiale personale in procedimento per reati commessi con violenza alla persona non deve essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa stessa, atteso che tale atto non rientra tra quelli considerati all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica oltre ai casi di inammissibilità ivi espressamente stabiliti. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 14/07/2020).
Cass. civ. n. 14943/2018
In tema di misure cautelari personali, l'elemento nuovo costituito dall'esclusione di una o più circostanze aggravanti ad effetto speciale, stabilita da una sentenza definitiva emessa nei confronti di coimputati giudicati separatamente, pur essendo valutabile nel procedimento in corso ai fini dell'apprezzamento di una riduzione dei termini di custodia cautelare, con eventuale scadenza degli stessi, non soggiace ad alcun automatismo, attesa la libera valutazione del compendio probatorio da parte del giudice cautelare, né, comunque, pur se condivisa, comporta la rideterminazione retroattiva dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, stante l'autonomia di ciascuna di esse.
Cass. civ. n. 8691/2018
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilità di detta richiesta, distinte modalità di notifica alla persona offesa: 1) presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.; 2) personalmente, presso la stessa persona offesa, nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrà essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia già intervenuta la nomina di un difensore.
Cass. civ. n. 33909/2018
L'obbligo di notifica alla persona offesa dell'istanza sulla libertà proposta dall'imputato, previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., non si estende all'appello che egli abbia proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, trattandosi di onere non previsto da alcuna norma di legge.
Cass. civ. n. 4974/2017
In tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rilevato la sopravvenuta mancanza di interesse del pubblico ministero ad impugnare dinanzi al tribunale l'ordinanza con cui era stata attenuata la misura cautelare, per la violazione del contraddittorio ex art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. in quanto, prima dell'annullamento ex art. 310 cod. proc. pen., era intervenuta una nuova ordinanza di attenuazione della misura, adottata nel rispetto del contraddittorio).
Cass. civ. n. 9657/2017
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. (In applicazione del principio la Corte ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale, in funzione di giudice dell'appello).
Cass. civ. n. 3105/2017
In tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione.
Cass. civ. n. 29770/2017
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, è rilevabile d'ufficio l'inammissibilità dell'istanza dell'imputato volta ad ottenere l'autorizzazione a trasferire il luogo del domicilio degli arresti domiciliari, qualora tale istanza non sia stata, ai sensi dell'art. 299, commi 3 e 4 bis cod, proc. pen., notificata alla persona offesa o al suo difensore.
Cass. civ. n. 15835/2017
Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre gravame avverso una decisione, emessa in sede di riesame, di annullamento dell'ordinanza impositiva di custodia cautelare in carcere per insussistenza di gravi indizi, anche se nelle more interviene decisione di revoca di ogni misura, applicata con riferimento ad altri capi dell'imputazione, per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari: ciò al fine di precludere all'indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione che può essere costituito solo dalla decisione impugnata. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero pronunciata dal tribunale del riesame, in sede di rinvio dalla Cassazione per procedere ad una nuova valutazione sui gravi indizi di colpevolezza, giustificata dalla sopravvenuta revoca, disposta dal g.i.p., della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata con riferimento al restante capo di imputazione).
Cass. civ. n. 55146/2016
In tema di misure cautelari, nel caso in cui il giudice ritenga di non accogliere immediatamente, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, fondata sulla prospettazione della particolare gravità delle condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione, non è obbligato a nominare un perito se non risulta formulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetta una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura carceraria, senza ritenere necessario procedere alla nomina di un perito, malgrado fossero state prodotte dalla difesa consulenze di parte e perizie svolte in altri procedimenti, che attestavano una patologia dell'imputato incompatibile con il regime carcerario).
Cass. civ. n. 23371/2016
È inammissibile, per la preclusione processuale derivante dalla pendenza di altro procedimento cautelare basato sui medesimi elementi nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, l'istanza di scarcerazione presentata dall'imputato in pendenza di appello cautelare, non ancora definito, proposto avverso il rigetto di altra richiesta di scarcerazione avente ad oggetto il medesimo "thema decidendum".
Cass. civ. n. 18306/2016
L'obbligo di notifica al difensore della persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 299 comma quarto bis cod. proc. pen., opera anche nel caso in cui l'istanza abbia ad oggetto il mutamento delle condizioni di esecuzione della misura coercitiva e dunque anche il mutamento del luogo di detenzione domiciliare.
Cass. civ. n. 20281/2016
In tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato.
Cass. civ. n. 6717/2015
L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l'istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose - è rilevabile pure se dedotta da quest'ultima mediante impugnazione, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'adeguata informazione della vittima del reato circa l'evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell'art. 121 del codice di rito.
Cass. civ. n. 5934/2015
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che, in assenza del predetto "fumus", deve trovare applicazione la prima parte del comma 4-ter, ai sensi del quale il giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone gli opportuni accertamenti sulle condizioni dell'imputato, anche di ufficio e senza formalità).
Cass. civ. n. 489/2015
Può essere disposto d'ufficio l'aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di procedura in cui le esigenze cautelari restano inalterate e che si conclude con un provvedimento sanzionatorio dovuto al comportamento trasgressivo dell'indagato e, pertanto, alla sua inaffidabilità; né, in tal caso, rileva l'ipotesi di cui all'art. 299, comma quarto, che prevede l'adozione di una misura cautelare più grave a seguito di richiesta del P.M. e presuppone l'aggravamento delle esigenze cautelari, l'accertamento della cui sussistenza richiede il contraddittorio di tutte le parti.
Cass. civ. n. 49339/2015
La nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", utilizzata dal legislatore nel comma secondo bis dell'art. 299 cod. proc. pen., al fine di individuare l'ambito di applicabilità dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, ai sensi del successivo comma terzo, evoca non già una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall'elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensì tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa. (Fattispecie in tema di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'obbligo di notifica in quanto la condotta criminosa si era interrotta per l'intervento delle forze di polizia prima che qualsiasi forma di violenza, anche solo morale, potesse essere percepita dall'ignara vittima).
Cass. civ. n. 16370/2014
La previsione di cui all'art. 299, comma quarto quater, c.p.p., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare disciplinata dall'art. 299 medesimo e non è estensibile, in via analogica, al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 c.p.p..
Cass. civ. n. 49112/2013
In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualità sia all'intensità delle esigenze cautelari. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di un istanza modificativa della custodia cautelare in carcere disposta per fatti risalenti ad oltre cinque anni prima, ritenendo carente la motivazione sull'attualità ed intensità delle esigenze cautelari).
Cass. civ. n. 44904/2013
In tema di misure cautelari personali, la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale impone l'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero. (Fattispecie relativa alla presentazione di una seconda istanza "de libertate", motivata da ragioni diverse rispetto a quelle che avevano ispirato la prima, ed accolta dal gip senza la previa acquisizione di un nuovo parere del P.M.).
Cass. civ. n. 19143/2009
Integra il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) la condotta del medico della direzione sanitaria di una casa circondariale che, dietro il versamento di un corrispettivo, rilasci all'imputato detenuto, ai fini del procedimento previsto dall'art. 299, comma quarto ter c.p.p., un parere sulle sue condizioni di salute, attestando patologie inesistenti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la suddetta certificazione costituisce un atto essenzialmente peritale, che si inserisce per il suo contenuto accertativo, tra gli atti concatenati ed unificati funzionalmente dal concorso nell'emanazione da parte del giudice del provvedimento finale di regolamentazione del regime detentivo).
Cass. civ. n. 46087/2008
In caso d'aggravamento delle esigenze cautelari a norma dell'art. 299, comma quarto, c.p.p., la sostituzione della misura applicata con altra più grave ovvero l'applicazione con modalità più gravose non obbliga il giudice a procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.. (Fattispecie d'aggravamento di misura cautelare disposta dal giudice d'Appello).
Cass. civ. n. 40917/2008
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti con il provvedimento appellato alla suddetta più grave misura, qualora nelle more il giudice delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., abbia ulteriormente disposto la sostituzione dell'originaria misura cautelare con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.
Cass. civ. n. 35773/2007
In tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, l'art. 299, comma quarto-ter, c.p.p., prevede, in relazione all'accertamento delle condizioni di salute dell'imputato, l'obbligo di disporre la perizia con esclusivo riferimento al caso in cui l'incompatibilità con la custodia cautelare in carcere venga dedotta sul rilievo di affezioni da A.I.D.S. o da grave deficienza immunitaria, rimanendo libero il giudice, negli altri casi, di decidere allo stato degli atti senza disporre perizia medica, qualora ritenga con congrua motivazione di escludere l'allegata incompatibilità o comunque adeguate le cure inframurarie prestate.
Cass. civ. n. 26681/2007
Qualora la misura cautelare venga modificata in peius ai sensi dell'art. 299 c.p.p., in presenza di un aggravamento delle esigenze cautelari è dovuto l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.
Cass. civ. n. 37363/2006
Il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, implica per il giudice l'obbligo di motivare accertando in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile. (Nella fattispecie, relativa al rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere imposta al soggetto trovato in possesso di circa duecento grammi di cocaina, la Corte ha accolto il ricorso sul presupposto della mancato esame da parte del Gip dell'incensuratezza del prevenuto e della sua concreta collaborazione alle indagini).
Cass. civ. n. 35861/2006
In materia di richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, la attuale sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.p., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti sia a quelli coevi all'ordinanza impositiva, può esser valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato; tuttavia detto tempo può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato.
Cass. civ. n. 30164/2006
In tema di misure cautelari, l'obbligo imposto al giudice dall'art. 299, primo comma, c.p.p., di revocare immediatamente la misura non appena accerti l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti che la giustificano, opera anche se la misura stessa non ha ancora ricevuto esecuzione.
Cass. civ. n. 121/2006
In tema di richiesta di revoca della misura cautelare in carcere, il tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato non solo ex se ma in quanto accompagnato da altri elementi che siano sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto.
Cass. civ. n. 41150/2004
Qualora, in pendenza di ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso ordinanza del Tribunale che, su appello del P.M., aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti, con il provvedimento appellato, alla suddetta, più grave misura, il giudice, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., abbia ulteriormente disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora, tale ultimo provvedimento, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, rimane fermo pur a fronte della sopravvenuta definitività della precedente ordinanza di ripristino della custodia cautelare, prodottasi in conseguenza del mancato accoglimento del summenzionato ricorso per cassazione.