Art. 299 – Codice di procedura penale – Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive [281-286] e interdittive [287-290] sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.
2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio [141 bis] della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio [141 bis] dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286 bis, comma 3.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 46087/2008
In caso d'aggravamento delle esigenze cautelari a norma dell'art. 299, comma quarto, c.p.p., la sostituzione della misura applicata con altra più grave ovvero l'applicazione con modalità più gravose non obbliga il giudice a procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.. (Fattispecie d'aggravamento di misura cautelare disposta dal giudice d'Appello).
Cass. civ. n. 26681/2007
Qualora la misura cautelare venga modificata in peius ai sensi dell'art. 299 c.p.p., in presenza di un aggravamento delle esigenze cautelari è dovuto l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.
Cass. civ. n. 23424/2001
In tema di esigenze cautelari, il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle stesse, tale da giustificare la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis.
Cass. civ. n. 5165/1999
In tema di revoca delle misure cautelari, il «fatto nuovo» ovvero l'«elemento nuovo» idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare già formatosi non può consistere nella semplice circostanza di una diversa e più favorevole valutazione delle stesse emergenze di causa effettuata in un altro procedimento cautelare nei confronti di diverso indagato o imputato. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali de libertate, ancorché innestati nel medesimo processo, e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nell'istanza di revoca non erano stati allegati elementi nuovi e diversi da quelli già posti a base di precedente provvedimento sul quale si era formato il giudicato cautelare, bensì era stata esclusivamente dedotta la circostanza di una diversa valutazione degli stessi elementi effettuata in separato procedimento de libertate relativo a coimputato in analoga posizione, ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza medesima).
Cass. civ. n. 4042/1999
Lo strumento della revoca della misure cautelari, in quanto diretto a consentire la valutazione della sussistenza ex ante e della persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure, non giustifica, in relazione alla sua funzione, alcun limite alla verifica dell'attualità delle stesse, anche con riferimento ai soli fatti preesistenti all'adozione della cautela, dei quali può essere effettuato nuovo e diverso apprezzamento. Ne deriva che, nel caso di istanza dell'interessato, è imposto al giudice il dovere di esaminare qualsiasi elemento e questione attinente alla legittimità del mantenimento della misura, con l'unica preclusione derivante dalla circostanza che il controllo delle condizioni di applicabilità sia stato già in concreto effettuato: la precedente decisione, infatti, anche se priva dell'effetto del giudicato, non può che produrre nei confronti delle parti interessate un'efficacia analoga a quella prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. (secondo cui è inammissibile la proposta di incidente di esecuzione consistente nella mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi), che pone un principio di carattere generale, applicabile anche al di fuori del procedimento di esecuzione per cui è dettato e preclusivo, allo stato degli atti, di una nuova pronuncia giurisdizionale in ordine alle questioni trattate. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che, pronunciandosi in sede di appello sul rigetto della richiesta di revoca di una misura cautelare reale, aveva ritenuto precluso l'esame delle questioni che avrebbero potuto essere sollevate con l'impugnazione del decreto applicativo della misura).
Cass. civ. n. 1160/1999
In tema di gravi indizi e di esigenze cautelari, l'esaurimento del giudizio di merito con la condanna dell'imputato in primo e secondo grado e la conferma in entrambi dell'attualità della misura corrisponde al raggiungimento di un grado assai rilevante di certezza dei fatti, sui quali possono incidere solo elementi nuovi sopravvenuti, tali da modificarne il quadro complessivo. Anche il tempo decorso dall'applicazione della misura costituisce un dato di novità contestualmente valutabile ai fini della permanenza delle esigenze cautelari, purché sia accompagnato da altri elementi idonei a indurre il mutamento della situazione complessiva accertata con le decisioni adottate nei due gradi di giudizio e, quindi, a far ritenere la cessazione del pericolo che l'imputato torni a commettere gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede, sì da rendere non più adeguata la custodia in carcere e ad imporne la sostituzione con la misura attenuata degli arresti domiciliari.
Cass. civ. n. 3/1999
In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4 ter, c.p.p. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che è comunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione).
Cass. civ. n. 4491/1998
Quando avverso ordinanza applicativa di misura cautelare sia stata proposta richiesta di riesame risultata inammissibile per tardività, non può neppure trovare accoglimento, in assenza di elementi nuovi, l'istanza di revoca di detta misura.
Cass. civ. n. 1751/1997
In tema di misure cautelari personali, una volta che sia scaduto il termine d'impugnazione dell'originario provvedimento o sia comunque esaurito il procedimento incidentale, gli effetti della decisione permangono nel procedimento principale fino al momento in cui si verifichi un mutamento della situazione processuale, sulla quale il giudice ha pronunciato, nel senso che tale decisione costituisce preclusione ad una nuova valutazione della situazione stessa, ammissibile soltanto per la sopravvenienza di fatti o risultanze nuove. Ne consegue che la richiesta di revoca di una misura coercitiva non può fondare sulla contestazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza che la supportano o delle esigenze cautelari che l'hanno imposto, avendo già gli uni e le altre formato oggetto di giudizio: ma deve indicare gli elementi di novità, pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenute, che hanno fatto venir meno le condizioni, tra queste comprese la sussistenza di esigenze cautelari, per mantenere ferma la misura.
Cass. civ. n. 920/1997
In materia di richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, la «attuale sussistenza» delle condizioni di applicabilità della misura previste dagli artt. 273 e 274 c.p.p., in quanto correlata sia ai fatti sopravvenuti che a quelli coevi all'ordinanza impositiva, deve essere valutata tenendo conto anche del tempo trascorso dal commesso reato; detto tempo, tuttavia, può acquistare rilevanza solo se accompagnato da altri elementi che siano certamente sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato.
Cass. civ. n. 5601/1996
La pronuncia di sentenza di appello che confermi la condanna di primo grado per un reato derubricato rispetto a quello contestato (nella specie lesioni aggravate in luogo di omicidio volontario) costituisce un fatto nuovo ai fini della valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare e della persistenza delle esigenze di cautela, giacché si tratta di circostanza direttamente inerente allo sviluppo del processo e, come tale, astrattamente idonea a influire, congiuntamente all'elemento legato al decorso del tempo, sulla consistenza delle esigenze cautelari e a giustificare un nuovo esame non soggetto alla preclusione derivante da precedente decisione sulla libertà assunta prima della sentenza di secondo grado. (Fattispecie in tema di istanza di revoca degli arresti domiciliari, il cui esame era stato erroneamente ritenuto precluso dal giudice di merito per effetto del giudicato cautelare).
Cass. civ. n. 3592/1996
Qualora in grado di appello venga affermata, nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la sussistenza, esclusa nel primo giudizio, di uno dei reati per i quali l'art. 275, comma 3, c.p.p., impone la custodia cautelare in carcere, ai fini della decisione sullo status libertatis dell'imputato deve aversi riguardo non già al suddetto art. 275, poiché non si verte in tema di prima applicazione di una misura cautelare di coercizione personale, bensì all'art. 299, comma 4, c.p.p., che prevede la modifica peggiorativa della precedente misura in corso di applicazione quando risultino aggravate le esigenze cautelari. Ne consegue che la pura e semplice intervenuta condanna per uno dei reati predetti, non accompagnata da alcun elemento sintomatico dell'emergere di qualche evenienza negativamente influente sulle esigenze cautelari ex lettere b) e c) dell'art. 274 c.p.p., non può essere idonea a modificare il quadro giuridico-processuale esistente al momento della concessione degli arresti domiciliari e a fondare il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere.
Cass. civ. n. 2824/1996
In caso di ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di più soggetti, costituisce fatto nuovo sopravvenuto, del quale il giudice deve tenere conto ai fini della decisione sulla richiesta di revoca avanzata da taluno di costoro, ai sensi dell'art. 299, comma primo, c.p.p., quello consistente non nell'intervenuto annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di quella stessa ordinanza nei confronti di altri, ma nella pronuncia successivamente adottata dal giudice di rinvio, con la quale, nei confronti di questi ultimi, la misura sia stata effettivamente revocata.
Cass. civ. n. 2088/1996
Attesa l'ampia formulazione dell'art. 299, comma 4 ter, c.p.p., in base alla quale è attribuito al giudice «in ogni stato e grado del procedimento», il potere di disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato, non è censurabile il provvedimento di un tribunale che, investito di appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza sostitutiva della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, per ritenute ragioni di salute dell'imputato, disponga perizia medica onde accertare l'effettiva sussistenza e rilevanza di dette ragioni.
Cass. civ. n. 961/1996
La decisione del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, anche dalla natura del provvedimento impugnato, del tutto autonomo rispetto a quello impositivo della misura stessa. Ne consegue che in tale sede il tribunale non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, (specialmente quando queste siano già state verificate con la procedura di cui all'art. 309 c.p.p.), bensì soltanto a controllare — salvo l'applicabilità dell'art. 299, comma 1, c.p.p. — che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 4468/1995
Il principio fissato dall'art. 299, comma 1, c.p.p., secondo cui, al fine di evitare ingiustificate compressioni della libertà personale, il giudice, ove richiestone, deve sempre verificare la persistenza delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura cautelare non comporta che quel giudice, in sede di valutazione della richiesta revoca della misura stessa, possa modificare gli elementi componenti l'imputazione, ove la diversità di tali elementi non risulti evidente dalle carte processuali ed abbisogni, invece, di essere ricercata attraverso un'operazione di profonda rivalutazione delle acquisizioni probatorie già considerate dal giudice del riesame. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, a fronte della dedotta diversità della data di commissione del reato rispetto a quella indicata dall'accusa, in funzione dell'invocata applicabilità di normativa previgente, aveva rilevato, respingendo la richiesta di revoca della misura cautelare, che detta diversità sarebbe potuta emergere solo da una rivalutazione degli elementi indizianti già valutati in sede di riesame).
Cass. civ. n. 4135/1995
In tema di revoca delle misure cautelari, l'art. 299, comma 3, c.p.p., va interpretato in stretta correlazione con il suo comma 1, che espressamente evoca le «condizioni previste dall'art. 273»; un precetto dal quale è possibile ricavare il grado di incidenza del sopravvenire di una modifica, in senso favorevole all'indagato, del quadro probatorio offerto dall'accusa, determinato dalla prospettazione di nuovi fatti capaci di contrastare il valore indiziante degli elementi considerati e valorizzati in sede di adozione della cautela.
Cass. civ. n. 3716/1995
La circostanza che in sede di revoca di una misura cautelare personale, dovendosi considerare sia i fatti sopravvenuti che quelli originari e sussistenti al momento dell'adozione dell'ordinanza impositiva, sia possibile una valutazione diversa rispetto a quella prescelta all'atto dell'applicazione non significa che il giudice competente a pronunciarsi sull'istanza di revoca possa replicare a tempo indeterminato l'esame di quegli stessi elementi vagliati in precedenza ed in particolare al momento di cui sopra (con ciò sottraendo al giudice del riesame la sua naturale funzione e confondendo l'ambito della revoca con quello del riesame). All'uopo i fatti non sopravvenuti debbono essere individuati in quelli che, pur già storicamente avveratisi, non poterono essere esaminati (per qualsiasi motivo) dal giudice che emise l'ordinanza impugnata.
Cass. civ. n. 3276/1995
Presupposto per l'emissione del provvedimento cautelare che sostituisce la misura cautelare o ne aggrava le modalità di esecuzione, ai sensi del comma quarto dell'art. 299 c.p.p., è la sopravvenienza di circostanze tali da far ritenere aggravate le esigenze di cui all'art. 274 dello stesso codice e costituite da elementi fattuali non presi in considerazione, perché non ancora verificatisi ovvero accertati o esaminati nelle precedenti decisioni inerenti alla libertà del soggetto interessato, in quanto, diversamente operandosi, verrebbero illegittimamente a rivalutarsi circostanze già esaminate in precedenza e coperte dalla preclusione processuale, caratterizzante tutto il procedimento de libertate.
Cass. civ. n. 2829/1995
La revoca della misura cautelare coercitiva postula il mutamento, in senso favorevole all'indagato, del quadro indiziario tenuto presente al momento dell'adozione del provvedimento, sicché, in difetto di sopravvenute ragioni positive, il cui onere di allegazione incombe all'indagato, la relativa istanza è inaccoglibile. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la mancata scarcerazione, sul rilievo che erano stati scarcerati tutti i coindagati per i medesimi delitti e la S.C. ha ritenuto non fondata la sua doglianza, affermando che in tal caso compito del giudice — quando non riconosca la novità o la decisività degli elementi addotti per la revoca — è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici del mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti).
Cass. civ. n. 2204/1995
Può costituire fatto nuovo, che comporta la modifica del quadro di riferimento probatorio e legittima la revoca della custodia in carcere, dopo il rinvio a giudizio dell'indagato, il convincimento espresso dal giudice del dibattimento, all'esito dell'istruttoria svolta, sul difetto dei necessari riscontri alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia, da cui sono stati desunti gli indizi fondanti la misura custodiale. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di stampo mafioso).
Cass. civ. n. 553/1995
In presenza di un provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, disposta ma non ancora eseguita, il giudice competente è legittimato ad ordinarne la revoca quando l'indagato di uno dei reati previsti dall'art. 275, terzo comma, c.p.p. si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca della custodia cautelare in carcere di indagata nei confronti della quale, a seguito della pronuncia della cassazione che aveva rigettato il ricorso contro l'appello avverso l'ordinanza di diniego di revoca, doveva essere ripristinato lo status custodiae).
Cass. civ. n. 481/1995
In tema di misure cautelari personali, quando sia intervenuta una decisione di riesame sull'ordinanza applicativa della misura, chi propone l'istanza di revoca ha l'onere di indicare il fatto nuovo sopraggiunto ovvero originario, ma non oggetto già di decisione né esplicita né implicita, su cui fonda la richiesta di revoca. Ne consegue che l'istante non può dolersi se il giudice per le indagini preliminari si sia limitato a decidere soltanto sul fatto addotto nella richiesta di revoca.
Cass. civ. n. 3629/1994
Il ricorso per cassazione, proposto a norma dell'art. 311 c.p.p., avverso l'ordinanza con la quale il tribunale (in sede di appello su provvedimenti concernenti la libertà personale) ha rigettato il gravame contro l'ordinanza di applicazione di misura cautelare peggiorativa (detenzione in carcere), a seguito di trasgressione alle prescrizioni imposte all'imputato-condannato in primo grado, ammesso a fruire dell'arresto a domicilio, non può essere sostenuto dalla prospettazione di ragioni inducenti alla revoca della misura, ancorché già dedotte in sede di appello, in quanto il procedimento incidentale di impugnazione straordinaria sulla persistenza delle ragioni di cautela va attivato con apposita istanza, ex art. 299 comma 3 detto codice, diretta al funzionalmente competente giudice «che procede».
Cass. civ. n. 3476/1994
Poiché, ai fini del rinvio a giudizio, pur nella attuale formulazione dell'art. 425 c.p.p., quale determinatasi a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 della L. 8 aprile 1993, n. 105, non è richiesta la gravità degli indizi a carico, richiesta invece, ai fini della applicazione di misure cautelari personali, dall'art. 273, comma 1, c.p.p., ne deriva che è possibile, anche successivamente al rinvio a giudizio, in presenza di fatti nuovi, rimettere in discussione, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.p.p., la gravità del quadro indiziario a suo tempo posto a base della misura cautelare cui l'imputato è stato sottoposto.
Cass. civ. n. 2378/1994
Al fine di evitare duplicazione di giudizi, l'indagato ha l'onere di specificare le ragioni per le quali la misura cautelare deve essere revocata o modificata e di indicare la nuova situazione di fatto o di diritto che può giustificare la revoca o la modifica. (Nella specie è stata ritenuta insussistente tale condizione nel generico riferimento fatto alla mancata valutazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, senza l'indicazione della rilevanza di tale riferimento sulla persistenza delle condizioni che avevano legittimato il provvedimento coercitivo; sì che l'istanza di revoca si era venuta a tradurre in una non consentita sollecitazione alla rivalutazione dei medesimi elementi che, per essere già stati valutati nel precedente procedimento di riesame, erano coperti dall'efficacia preclusiva di natura endoprocessuale fondata sul principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.).
Cass. civ. n. 19/1994
Allorché la misura cautelare della custodia in carcere sia stata sostituita con gli arresti domiciliari in forza di norma di legge sopravvenuta, al ripristino di essa, seguito alla caducazione di tale norma, non si applica il disposto dell'art. 299 comma quarto c.p.p., che impone al giudice di indicare le sopravvenute circostanze giustificatrici della sostituzione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari con quella più gravosa della custodia in carcere.
Cass. civ. n. 11/1994
La richiesta di revoca di una misura cautelare, a differenza di quella di riesame dell'ordinanza applicativa della medesima misura, non ha natura di mezzo di impugnazione. Essa, inoltre, può essere avanzata in ogni fase del procedimento sulla base (come si evince dal testuale tenore dell'art. 299, comma 1, c.p.p.), non solo di fatti sopravvenuti, ma anche di fatti originari e coevi all'applicazione della misura, i quali dovranno quindi essere sottoposti ad una valutazione che potrà anche essere diversa da quella operata dal giudice che ha disposto la detta applicazione, sempre che essi persistano alla data della decisione da adottare sulla richiesta di revoca e non siano stati già dedotti, esplicitamente o implicitamente, a sostegno di precedenti impugnazioni su cui siano intervenute pronunce non più soggette a gravame.
Cass. civ. n. 1721/1993
In tema di revoca della misura coercitiva della custodia cautelare il decorso del tempo può determinare il verificarsi di una modifica della situazione pregressa, non certo (salvo l'insorgere di nuovi elementi di fatto) con riferimento alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma in relazione alla attualità delle esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 353/1992
I provvedimenti relativi all'applicazione, alla revoca ed alla sostituzione delle misure cautelari devono essere adottati con ordinanza. Tuttavia, nel caso in cui siano adottati con sentenza, non vi è carenza di forma (che anzi risulta sovrabbondante), ma eventualmente può esservi un ritardo nella motivazione del provvedimento, ove il giudice non espliciti la motivazione nel dispositivo della sentenza, potendo questa essere motivata successivamente alla pronuncia del dispositivo. Per la parte relativa all'applicazione, revoca e sostituzione delle misure cautelari la sentenza deve essere qualificata ordinanza e, come tale, è suscettibile di impugnazione davanti al tribunale del riesame.