Cass. pen. n. 15895 del 26 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Colloquio prolungato ex art. 37, comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000 - Applicabilità - Condizioni.
In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il detenuto può fruire di un colloquio prolungato fino a due ore, ai sensi dell'art. 37, comma 10, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con la peculiarità che, avendo egli diritto ad effettuare un solo colloquio visivo al mese, il presupposto della mancata fruizione "del colloquio settimanale" deve ritenersi integrato quando il detenuto non abbia effettuato il colloquio nel mese antecedente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.