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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 235 del 23 febbraio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 235 del 23 febbraio 1993

Testo massima n. 1

Le condizioni processuali, espressamente previste dalla legge, che legittimano il giudice per le indagini preliminari alla emissione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, nello stesso momento in cui il provvedimento viene emesso perdono di attualità e danno luogo ad un’altra e diversa fase processuale nella quale non è più rinvenibile un potere del giudice avente lo stesso contenuto di quello che consentì l’adozione di una precedente misura cautelare. Pertanto il giudice che ha disposto una misura, avendo esaurito il potere che gli veniva attribuito da uno specifico momento del processo, se torna a pronunciarsi, per qualsiasi finalità, sullo stesso oggetto già deciso, agisce al di fuori di qualsiasi schema processuale e dà vita ad un atto abnorme. [ Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il Gip, dopo che con precedente ordinanza aveva disposto, a modifica della misura cautelare già applicata, che un’imputata dovesse rimanere agli arresti domiciliari in un reparto ospedaliero, aveva invece «chiarito» che la stessa restava in regime di custodia cautelare in carcere presso l’apposito reparto del medesimo ospedale ].

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