Cass. pen. n. 289 del 16 marzo 1992
Testo massima n. 1
Il giudice, investito della richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., non è tenuto, né facoltizzato, ad assumere prove, d'ufficio o su richiesta di parte, ma deve decidere necessariamente sulla base degli atti a sua disposizione.