Cass. pen. n. 1271 del 27 maggio 1994

Testo massima n. 1


Il giudice, per provvedere sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, deve sentire, a pena di nullità, il pubblico ministero al quale deve rivolgere direttamente formale ed esplicita richiesta cui non può surrogare quella della parte privata.

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