Cass. pen. n. 5596 del 8 marzo 1997

Testo massima n. 1


Il rigetto della richiesta di revoca di una misura — correlata al potere del giudice del procedimento principale di valutare, anche d'ufficio, la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura o le esigenze cautelari — contro il quale non venga proposta impugnazione, non è atto a formare il cosiddetto giudicato cautelare. Ne consegue che non può essere dichiarata inammissibile la richiesta di riesame della medesima misura cautelare successivamente presentata ex art. 309 c.p.p.

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