Cass. civ. n. 15960 del 07 giugno 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Oneri di utilità sociale - Erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR - Effettiva destinazione della somma allo svolgimento dell'attività liberale - Onere probatorio del contribuente - Sussistenza.
In tema di oneri di utilità sociale, le erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lett. a), TUIR, in favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese tra quelle indicata dal comma 1, sono deducibili in presenza dell'effettivo svolgimento di attività funzionale alla loro realizzazione, non essendo sufficiente il solo riconoscimento statutario dell'esclusività del fine, con onere a carico del contribuente della dimostrazione dei fatti che palesano il raggiungimento dello scopo sotteso all'agevolazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.