Cass. civ. n. 101 del 29 gennaio 1993

Sezione Unite

Testo massima n. 1


L'operatività dell'art. 375 c.p.c., che, quando sussistono le condizioni ivi previste, prevede la possibilità di trattazione del ricorso per cassazione in camera di consiglio — da ritenersi consentita, in difetto di contraria previsione espressa, anche con riguardo alle pronunce rimesse alla competenza delle Sezioni Unite (nella specie, adite per l'impugnazione di provvedimento disciplinare irrogato al Consiglio Superiore della Magistratura) — non è preclusa dal fatto che il medesimo ricorso sia stato in precedenza fissato per l'udienza pubblica — in quanto il rinvio della causa a nuovo ruolo restituisce al primo presidente il potere di scelta fra tale udienza e l'adunanza della camera di consiglio — e, manifestamente, non viola il diritto costituzionale di difesa, sia perché l'oralità non è di questo diritto connotato indefettibile, sia perché le esigenze difensive sono garantite dall'osservanza di adeguato contraddittorio.

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