14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1138 del 8 maggio 2000
Testo massima n. 1
Dopo che la misura cautelare personale sia divenuta inefficace per motivi di forma, se il giudice intende reiterare il provvedimento sulla base degli stessi presupposti, deve, preventivamente, procedere a nuovo interrogatorio dell’imputato, stante il dettato dell’art. 302 c.p.p. in base al quale, «dopo la liberazione» [ conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge ] la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio». [ Nella specie la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa dal Gip competente che non aveva proceduto a nuovo interrogatorio dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace ].
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