Cass. pen. n. 7922 del 29 febbraio 2012

Testo massima n. 1


Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, esigendo l'art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell'assunzione dell'atto di garanzia.

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