Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9037 del 7 settembre 1991

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9037 del 7 settembre 1991

Testo massima n. 1

È legittima, nel corso del giudizio di secondo grado, la riemissione — su richiesta del P.G. — di un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, senza previamente procedere ad un nuovo interrogatorio dell’imputato, qualora nella stessa fase dibattimentale sia stata dichiarata la cessazione dell’efficacia della custodia cautelare — disposta nella fase delle indagini preliminari a norma dell’art. 302 nuovo c.p.p. — per omesso interrogatorio dell’imputato nei termini di cui all’art. 294, comma primo stesso codice. In tal caso, infatti, l’incombente del «previo interrogatorio» richiesto dall’art. 302 precitato [ da applicare in via di interpretazione estensiva o analogica ] può considerarsi legittimamente adempiuto dall’esame dibattimentale svoltosi in primo grado, purché l’imputato abbia avuto, attraverso tale mezzo, piena cognizione degli elementi di prova a suo carico e l’opportunità di discolparsi e di esporre quanto poteva essere utile per la valutazione della sua personalità e delle modalità del fatto al fine di stabilire la permanenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 stesso codice.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze