14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9037 del 7 settembre 1991
Testo massima n. 1
È legittima, nel corso del giudizio di secondo grado, la riemissione — su richiesta del P.G. — di un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, senza previamente procedere ad un nuovo interrogatorio dell’imputato, qualora nella stessa fase dibattimentale sia stata dichiarata la cessazione dell’efficacia della custodia cautelare — disposta nella fase delle indagini preliminari a norma dell’art. 302 nuovo c.p.p. — per omesso interrogatorio dell’imputato nei termini di cui all’art. 294, comma primo stesso codice. In tal caso, infatti, l’incombente del «previo interrogatorio» richiesto dall’art. 302 precitato [ da applicare in via di interpretazione estensiva o analogica ] può considerarsi legittimamente adempiuto dall’esame dibattimentale svoltosi in primo grado, purché l’imputato abbia avuto, attraverso tale mezzo, piena cognizione degli elementi di prova a suo carico e l’opportunità di discolparsi e di esporre quanto poteva essere utile per la valutazione della sua personalità e delle modalità del fatto al fine di stabilire la permanenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 stesso codice.
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