Cass. pen. n. 1550 del 13 aprile 1996
Testo massima n. 1
L'ordinanza con la quale viene nuovamente applicata la custodia cautelare che abbia perduto efficacia a norma dell'art. 302 c.p.p. è del tutto autonoma rispetto alla precedente, essendo prescritta una nuova valutazione delle condizioni indicate dagli artt. 273, 274 e 275 stesso codice, (anche) in base alle risultanze dell'interrogatorio, sicché le vicende procedimentali, concluse o non, dell'anteriore provvedimento cautelare rimangono, di fronte ad essa, assolutamente indifferenti.