Cass. pen. n. 33211 del 4 settembre 2001

Testo massima n. 1


L'eventuale ritardo con il quale, da parte dell'autorità carceraria, venga provveduto all'esecuzione di un'ordiannza, tempestivamente trasmessa dall'autorità giudiziaria che l'ha emessa, con la quale si dispone la scarcerazione di un detenuto per perdita di efficacia della custodia cautelare, non determina alcuna invalidità di una successiva ordinanza di ripristino della stessa misura cautelare, la cui notificazione all'interessato venga ad impedire la già disposta, ma non ancora effettuata, scarcerazione.

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