14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34120 del 18 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, allorché si versi nell’ipotesi prevista dall’art. 303, comma 1, lett. d ], c.p.p. [ termini riferibili al giudizio di cassazione ], per impugnazione proposta esclusivamente dal pubblico ministero che giustifica l’applicazione della regola, derogatoria al regime ordinario di durata, stabilita nel comma 4 del medesimo articolo, deve intendersi il ricorso per cassazione.
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Testo massima n. 2
L’art. 303, comma 1, lett. d ], c.p.p., nella parte in cui stabilisce – dopo aver fissato i termini di durata della custodia cautelare per la fase successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello – che «tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se l’impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4» [ concernente la durata massima complessiva della custodia cautelare ], va interpretato, con riguardo all’ipotesi dell’impugnazione da parte del solo pubblico ministero, nel senso che per «impugnazione» deve intendersi unicamente l’eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado e non anche l’appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado.
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