Cass. pen. n. 34120 del 18 settembre 2001

Testo massima n. 1


In tema di durata massima della custodia cautelare, allorché si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 303, comma 1, lett. d), c.p.p. (termini riferibili al giudizio di cassazione), per impugnazione proposta esclusivamente dal pubblico ministero che giustifica l'applicazione della regola, derogatoria al regime ordinario di durata, stabilita nel comma 4 del medesimo articolo, deve intendersi il ricorso per cassazione.

Testo massima n. 2


L'art. 303, comma 1, lett. d), c.p.p., nella parte in cui stabilisce - dopo aver fissato i termini di durata della custodia cautelare per la fase successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello - che «tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4» (concernente la durata massima complessiva della custodia cautelare), va interpretato, con riguardo all'ipotesi dell'impugnazione da parte del solo pubblico ministero, nel senso che per «impugnazione» deve intendersi unicamente l'eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado e non anche l'appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado.

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