Art. 303 – Codice di procedura penale – Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare [284, 285, 286] perde efficacia [306, 307] quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado [533]:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1;
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
3 bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello [605]:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna [648], salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3bis. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione [623 1 lett. b, c, d] o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione [c.p. 385] dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini [722]:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 44938/2018
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante, i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva.(Nella specie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod.pen. e quest'ultima aggravante era stata esclusa dalla sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 6063/2017
Ai fini della valutazione della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare, avanzata dall'indagato nei cui confronti siano state emesse più ordinanzae cautelari, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., l'apposizione da parte del pubblico ministero, per motivi di segretezza delle indagini, di "omissis" ad una parte delle dichiarazioni del collaborante, non può essere utilizzata per ritenere la mancanza di desumibilità dagli atti relativi alla prima ordinanza dei fatti relativi alla seconda ordinanza e negare, in presenza degli altri presupposti, la retrodatazione dei termini della misura cautelare.
Cass. civ. n. 8786/2017
La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di pluralità di ordinanze applicative della medesima misura cautelare nei confronti di un imputato per uno stesso fatto o per fatti legati da connessione qualificata, non opera in relazione ai termini della custodia cautelare per la fase del dibattimento, non essendo prevista la retrodatazione del secondo provvedimento che dispone il giudizio al momento di emissione del primo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la "ratio" della "omissione" legislativa va individuata nel fatto che solo nella fase delle indagini preliminari, in cui il Pubblico Ministero è unico "dominus" del procedimento, si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari).
Cass. civ. n. 49739/2017
In tema di misure patrimoniali di prevenzione, il termine previsto dall'art.24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve essere emanato il decreto di confisca, non decorre "ex novo" nel caso di annullamento del provvedimento di confisca con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento, sicchè ove il termine sia già decorso il sequestro perde efficacia. (Fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 161 del 17 ottobre 2017, in cui la Corte ha precisato che il richiamo contenuto nell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle sole cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., non consente di ritenere applicabile al sequestro di prevenzione anche la disciplina prevista dall'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., concernente la decorrenza del nuovo termine di durata per i casi di annullamento con rinvio del procedimento nel quale è stata disposta la misura cautelare).
Cass. civ. n. 8984/2015
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere computato il periodo di carcerazione preventiva ed esecutiva sofferto all'estero per un procedimento penale radicato davanti alla Autorità giudiziaria straniera se il giudice italiano accerta che l'autonomo procedimento per il quale l'imputato è detenuto e giudicato sul territorio nazionale ha ad oggetto lo stesso fatto per il quale è già stato detenuto e giudicato all'estero, in applicazione dei principi desumibili dall'art. 722 cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con n. 253 del 2004.
Cass. civ. n. 7931/2015
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), la pena edittale massima, non espressamente prevista dalla disposizione incriminatrice, va individuata in anni ventiquattro di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 5696/2015
In materia di custodia cautelare, la sospensione dei termini di cui all'art. 304, comma primo, lett. c) cod.proc.pen., relativa al periodo previsto dalla legge per la redazione della sentenza, opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di durata massima della misura, fermo restando il limite di cui all'art. 304, comma sesto cod.proc.pen.
Cass. civ. n. 44895/2014
In tema di custodia cautelare, la n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente il trattamento sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per quelle pesanti, con la conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non comporta la rideterminazione retroattiva "ora per allora" dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, ormai esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l'autonomia di ciascuna fase.
Cass. civ. n. 6613/2014
In tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che nell'individuazione della pena in concreto irrogata, cui parametrare il calcolo del termine di fase, non incide l'eventuale operatività del limite massimo di aumento della pena fissato dall'art. 78 cod. pen.).
Cass. civ. n. 273/2014
Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991 e la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di appello, limitatamente a tale aspetto).
Cass. civ. n. 47072/2013
In tema di durata della custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta l'aumento dei termini massimi di custodia fissati dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 41180/2013
In tema di durata massima della custodia cautelare, l'ulteriore termine di sei mesi, previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis c.p.p. per i reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) stesso codice, qualora non utilizzato completamente dal giudice di primo grado, non può essere utilizzato per il periodo compreso tra la sentenza di primo grado e quella d'appello.
Cass. civ. n. 36472/2013
In tema di durata massima della custodia cautelare, l'ulteriore termine di sei mesi, previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) n. 3 bis c.p.p. per i reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) stesso codice, qualora non utilizzato completamente dal giudice di primo grado, può essere imputato alla fase delle indagini preliminari oppure a quella del giudizio di cassazione ma non può essere utilizzato nel corso del giudizio di appello.
Cass. civ. n. 24896/2013
In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di secondo grado, i termini di durata della custodia cautelare ricominciano a decorrere dalla decisione di annullamento, ma non potranno protrarsi oltre il doppio del termine massimo di fase, computando l'intero periodo trascorso "in vinculis" dall'originaria decorrenza e cioè dalla sentenza di primo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato essere inapplicabile al giudizio di appello la regola stabilita per la fase di cassazione dalla lett. d) del comma primo dell'art. 303 c.p.p., secondo la quale, in caso di doppia condanna nei gradi di merito, si tiene conto soltanto dei termini massimi complessivi di cui al comma quarto).
Cass. civ. n. 30759/2012
In tema di durata massima della custodia cautelare, nel computo del doppio del termine di fase della stessa custodia non si deve tenere conto dell'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 9378/2012
Nel giudizio a citazione diretta, ai fini dell'individuazione dei termini di durata della custodia cautelare, ex art. 303 cod. proc. pen., la mera emissione del decreto di citazione a giudizio determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio, essendo, invece, irrilevante il momento della notifica del provvedimento medesimo all'imputato.
Cass. civ. n. 8840/2010
Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, allorché sia intervenuta condanna in primo grado, si deve far riferimento alla pena inflitta in concreto con la relativa sentenza, comprensiva dell'aumento per la recidiva.
Cass. civ. n. 28908/2009
L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non è soggetta a termini di durata massima, ivi compresi quelli previsti per la custodia cautelare.
Cass. civ. n. 34786/2008
I termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nella fase del giudizio sia dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato per un difetto di notifica, perchè la declaratoria di nullità interviene nell'unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
Cass. civ. n. 2021/2008
In tema di misure cautelari, la sopravvenienza di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli previsti dall'art. 300 c.p.p. (archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, sentenza di condanna a pena dichiara estinta, condizionalmente sospesa ovvero inferiore alla custodia cautelare subita) non esplica alcuna rilevanza sulla misura cautelare applicata, in quanto la stessa mantiene la propria efficacia fino alla scadenza dei termini di durata massima di cui all'art. 303 c.p.p.
Cass. civ. n. 37839/2007
È legittimo il provvedimento di revoca dell'ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, adottato dal giudice su richiesta del pubblico ministero prima della proposizione di qualsiasi impugnazione, in ragione della rilevata erroneità dei presupposti che avevano determinato la decisione. (Nella specie la Corte ha precisato che la struttura regolativa dei poteri del giudice in materia cautelare ammette la possibilità di reiterare, nell'ambito di una medesima fase processuale, l'esercizio di quello di pronunziare provvedimenti cautelari, semprechè tale pronunzia sia giustificata da sopravvenienze e mutamenti della situazione esaminata nella prima pronunzia ovvero sia giustificata da una valutazione diversa da quella in base alla quale fu adottato il primo provvedimento cautelare).
Cass. civ. n. 129/2007
L'art. 303, comma primo, lett. b-bis, come modificato dalla L. 5 giugno 2000 n. 144, ha introdotto la previsione di termini autonomi per la fase del giudizio abbreviato, con la conseguenza che il nuovo termine di fase inizia a decorrere dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato. Qualora tale ordinanza venga annullata, per vizio procedurale quale l'omesso avviso al difensore, si verifica un caso di regressione alla fase anteriore e autonoma delle indagini preliminari con la conseguenza che il lasso di tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza, poi annullata, e la nuova che ridispone il rito abbreviato, va computato come termine della fase delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 35195/2006
In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari si deve aver riguardo al reato contestato nel provvedimento restrittivo, costituito dalla reciproca integrazione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e di quella pronunciata ex art. 309 c.p.p. dal tribunale del riesame, in quanto il «delitto per cui si procede» è quello enunciato nell'imputazione del provvedimento restrittivo, anche se l'azione penale sia stata esercitata successivamente per un delitto diverso. (Fattispecie relativa alla pronuncia di perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini della fase delle indagini preliminari e disposta la scarcerazione «ora per allora» da parte del giudice del rito abbreviato che ha correttamente considerato «delitto per cui si procede» quello risultante dall'imputazione del provvedimento cautelare, come modificata dal tribunale del riesame, anche se con la richiesta di rinvio a giudizio la qualificazione giuridica era mutata).
Cass. civ. n. 25058/2006
I termini massimi di custodia cautelare per la «fase» del giudizio abbreviato, previsti dall'art. 303, comma primo, lett. b bis c.p.p., decorrono dall'ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato volto ad ottenere la retrodatazione dei suddetti termini a far data dal rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di ammissione al rito abbreviato, successivamente accolta dal giudice del dibattimento).
Cass. civ. n. 31338/2005
Intervenuto, in sede di giudizio, il riconoscimento di una circostanza attenuante, esso non può operare retroattivamente ai fini della rideterminazione, in senso favorevole all'imputato, del termine di durata massima della custodia cautelare calcolato, per la precedente fase delle indagini preliminari, sulla base della pena prevista dalla legge per il reato per cui si procedeva. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 20925/2005
L'eventuale lunga durata della restrizione cautelare subìta dalla persona sottoposta alle indagini non assume uno specifico rilievo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari in quanto la valenza di tale circostanza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini massimi di custodia. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 31524/2004
La questione, posta nella fase di cognizione, circa la scadenza dei termini di durata massima della custodia in carcere (nella specie, dapprima in sede di appello cautelare e successivamente in cassazione) perde rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà. Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Cass. civ. n. 23016/2004
In tema di durata della custodia cautelare, quando ha luogo il regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell'imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto degli artt. 303, secondo comma, e 304, sesto comma, c.p.p. (Fattispecie relativa ad imputato di reato punito con pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni, in custodia cautelare in carcere dal 23 novembre 1999, rinviato a giudizio una prima volta il 9 novembre 2000 con decreto dichiarato nullo il 14 marzo 2001 e nuovamente rinviato a giudizio con decreto 17 ottobre 2001, il quale assumeva che la scadenza del doppio del termine di fase dovesse essere fissata a tre anni dall'esecuzione della misura e cioè al 23 novembre 2002. La Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che nel computo del doppio del termine della fase in corso, di dibattimento di primo grado, si dovesse tenere conto, oltre che del periodo successivo al 17 ottobre 2001, anche dei quattro mesi e cinque giorni intercorrenti tra il primo decreto di rinvio a giudizio e la declaratoria della sua nullità che aveva fatto registrare il procedimento, con la conseguenza che i tre anni sarebbero scaduti il 12 giugno 2004).
Cass. civ. n. 4770/2004
In caso di annullamento con rinvio della sentenza d'appello, con conseguente decorrenza ex novo, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p., del termine di fase della custodia cautelare, con il limite costituito dal non superamento, in totale, del doppio di tale termine (secondo la regola stabilita dall'art. 304, comma 6, c.p.p.), deve tenersi conto, ai fini dell'osservanza di detto termine, anche del periodo di custodia cautelare subito dall'imputato in pendenza del giudizio di cassazione.
Cass. civ. n. 16993/2003
Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare - a differenza della pena - presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicché è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa aver subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p.