Art. 303 – Codice di procedura penale – Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare [284, 285, 286] perde efficacia [306, 307] quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado [533]:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1;
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
3 bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello [605]:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna [648], salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3bis. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione [623 1 lett. b, c, d] o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione [c.p. 385] dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini [722]:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 30759/2012
In tema di durata massima della custodia cautelare, nel computo del doppio del termine di fase della stessa custodia non si deve tenere conto dell'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 34786/2008
I termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nella fase del giudizio sia dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato per un difetto di notifica, perchè la declaratoria di nullità interviene nell'unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.
Cass. civ. n. 2021/2008
In tema di misure cautelari, la sopravvenienza di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli previsti dall'art. 300 c.p.p. (archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, sentenza di condanna a pena dichiara estinta, condizionalmente sospesa ovvero inferiore alla custodia cautelare subita) non esplica alcuna rilevanza sulla misura cautelare applicata, in quanto la stessa mantiene la propria efficacia fino alla scadenza dei termini di durata massima di cui all'art. 303 c.p.p.
Cass. civ. n. 31338/2005
Intervenuto, in sede di giudizio, il riconoscimento di una circostanza attenuante, esso non può operare retroattivamente ai fini della rideterminazione, in senso favorevole all'imputato, del termine di durata massima della custodia cautelare calcolato, per la precedente fase delle indagini preliminari, sulla base della pena prevista dalla legge per il reato per cui si procedeva. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 23016/2004
In tema di durata della custodia cautelare, quando ha luogo il regresso del procedimento, ai fini del computo del doppio del termine di fase e del conseguente diritto alla scarcerazione dell'imputato detenuto, si deve tenere conto anche dei periodi di detenzione imputabili ad altra fase o grado del procedimento medesimo, limitatamente ai periodi riferibili a fasi o gradi omogenei, secondo il combinato disposto degli artt. 303, secondo comma, e 304, sesto comma, c.p.p. (Fattispecie relativa ad imputato di reato punito con pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni, in custodia cautelare in carcere dal 23 novembre 1999, rinviato a giudizio una prima volta il 9 novembre 2000 con decreto dichiarato nullo il 14 marzo 2001 e nuovamente rinviato a giudizio con decreto 17 ottobre 2001, il quale assumeva che la scadenza del doppio del termine di fase dovesse essere fissata a tre anni dall'esecuzione della misura e cioè al 23 novembre 2002. La Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che nel computo del doppio del termine della fase in corso, di dibattimento di primo grado, si dovesse tenere conto, oltre che del periodo successivo al 17 ottobre 2001, anche dei quattro mesi e cinque giorni intercorrenti tra il primo decreto di rinvio a giudizio e la declaratoria della sua nullità che aveva fatto registrare il procedimento, con la conseguenza che i tre anni sarebbero scaduti il 12 giugno 2004).
Cass. civ. n. 16993/2003
Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare - a differenza della pena - presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicché è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa aver subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p.
Cass. civ. n. 31319/2002
La disciplina contenuta nell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis c.p.p., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 — che prevede per taluni gravi reati, indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., un aumento fino a sei mesi del termine di fase relativo al dibattimento di primo grado, da imputare a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero, e per la parte residua, al termine di cui al comma 1, lettera d), relativo alla fase compresa tra la pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello ed il passaggio in giudicato della stessa, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il termine di fase previsto dalla lett. d) va proporzionalmente ridotto — non ha abrogato la norma generale in tema di doppia condanna, sicché essa non trova applicazione quando sia intervenuta una doppia condanna di merito, in primo grado e in grado di appello, ovvero quando l'impugnazione, dopo la condanna di appello, sia stata proposta solo dal P.M. poiché, in tale ipotesi, scatta l'operatività dei termini complessivi prevista dall'art. 303, comma 4, c.p.p.
Cass. civ. n. 28095/2002
La norma dell'art. 303, comma 2 c.p.p. in tema di durata massima della custodia cautelare si applica a tutte le ipotesi di oggettiva regressione del procedimento ad una fase o un grado precedente, a prescindere dalla natura di “ordinanza” o “sentenza” del provvedimento adottato dalla corte di cassazione e dal contenuto sostanziale o processuale della decisione, in quanto le scansioni procedimentali cui il codice si riferisce per stabilire i termini massimi di custodia cautelare sono considerate nella loro oggettiva verificazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 303, comma 2 c.p.p. in un caso in cui, dopo la condanna in primo grado, l'appello era stato dichiarato inammissibile con ordinanza e la cassazione aveva annullato con rinvio tale ultimo provvedimento).
Cass. civ. n. 16133/2002
Nel caso, previsto dall'art. 303, comma 2, c.p.p., di regresso del procedimento ad una fase o ad un grado precedenti, da cui consegue il decorso ex novo del relativo termine di durata massima della custodia cautelare, con il limite costituito dal doppio del termine stesso, deve tenersi conto, ai fini della verifica in ordine al non superamento di detto limite, di tutta la custodia cautelare già sofferta, e non solo di quella riferibile alla fase omogenea.
Cass. civ. n. 10487/2002
La protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti (nella specie: art. 2, comma 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv. in L. 19 gennaio 2001, n. 4 che ha aggiunto all'art. 303, comma 1, lett. b) il numero 3 bis) può essere applicata ai procedimenti in corso solo se, alla data di entrata in vigore della legge modificativa, lo stato di detenzione sia legittimamente in atto e, quindi, i termini siano ancora pendenti. Ne consegue che essa non può dar luogo al mantenimento o al ripristino della custodia nei confronti di chi abbia già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa previgente.
Cass. civ. n. 3829/2002
Quando sia stata disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare, l'aumento eccezionalmente previsto, per particolari categorie di reati, dall'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 bis c.p.p. non incide sulla determinazione della durata massima «di fase», che in nessuncaso può superare il doppio dei termini previsti dallo stesso art. 303, commi 1, 2 e 3.
Cass. civ. n. 41681/2001
In tema di durata massima della custodia cautelare, la disposizione di cui all'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 bis c.p.p. - introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 - consente, per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) del codice di rito, un aumento fino a sei mesi dei termini massimi decorrenti dalla emissione del decreto di citazione a giudizio o dal momento, successivo, dell'esecuzione della misura cautelare, previsti dai precedenti numeri 1, 2 e 3 dell'art. 303, lett. b), del codice di rito ma non si applica ai termini relativi alle fasi precedenti di citazione a giudizio, stabiliti dallo stesso art. 303 alla lett. a).
Cass. civ. n. 34120/2001
In tema di durata massima della custodia cautelare, allorché si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 303, comma 1, lett. d), c.p.p. (termini riferibili al giudizio di cassazione), per impugnazione proposta esclusivamente dal pubblico ministero che giustifica l'applicazione della regola, derogatoria al regime ordinario di durata, stabilita nel comma 4 del medesimo articolo, deve intendersi il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 32978/2001
La specifica disciplina dettata, in materia di termini di durata massima della custodia cautelare, per la fase dell'eventuale giudizio abbreviato, dalla lett. b) bis del comma 1 dell'art. 303 c.p.p. (introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. B, del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2000 n. 144), trova applicazione indipendentemente da quale sia l'organo giudicante che abbia disposto il giudizio abbreviato e, quindi, anche nel caso in cui tale giudizio, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4 ter del citato D.L. n. 82/2000, sia stato disposto dal giudice del dibattimento.
Cass. civ. n. 21914/2001
La declaratoria di nullità, da parte del giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a giudizio non rientra fra le ipotesi di regressione del procedimento ad altra fase previste dall'art. 303, comma 2, c.p.p. e non dà luogo, quindi, a decorrenza ex novo dei termini di custodia cautelare previsti per la fase delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 3815/2000
Nei casi di regresso del procedimento, il termine massimo di custodia cautelare può dirsi superato solo nel caso che la sua durata raggiunga il doppio dei termini di fase (comprese le eventuali sospensioni) o i termini complessivi previsti dall'art. 303, comma quarto, c.p.p., non tenendosi conto, nel computo dei termini di fase, dei periodi di custodia cautelari sofferti negli altri gradi del giudizio, che vanno, invece, calcolati ai fini della durata complessiva della custodia ai sensi dell'art. 303, comma quarto, c.p.p.
Cass. civ. n. 2488/2000
In forza del principio dell'autonomia dei termini di fase prefissati dall'art. 303 comma 1 c.p.p., l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti ed ormai conclusi. Ed infatti, una volta definita una delle fasi previste dal citato art. 303 comma 1, la durata della custodia cautelare in detta fase non espande i suoi effetti su quella successiva, che è governata da altro autonomo termine massimo, fermo restando che la stessa ha rilevato ai fini della maturazione del termine massimo complessivo di cui all'art. 303 comma 4 c.p.p.
Cass. civ. n. 1103/2000
Nel caso di regressione del procedimento ad una fase precedente, come previsto dall'art. 303, comma 2, c.p.p., con conseguente decorso ex novo del termine massimo di durata della custodia cautelare relativo alla detta fase, deve tenersi conto, ai fini del non superamento del limite del doppio stabilito dall'art. 304, comma 6, c.p.p., dei soli periodi di detenzione riferibili alla fase interessata, con esclusione, quindi, di quelli riferibili alla fase successiva della quale il procedimento è poi regredito.
Cass. civ. n. 4/2000
Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, i termini di durata della custodia cautelare decorrono dalla data della decisione che dispone il regresso e, ai fini del calcolo della durata massima di fase, vanno computati esclusivamente i periodi di custodia cautelare trascorsi nella stessa fase, rilevando, ai fini dell'osservanza di detto limite, tutti i periodi di sospensione di pertinenza della fase, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 304, comma settimo, c.p.p., ed operando tali regole anche in caso di pluralità di annullamenti o di regressioni (Nella specie, relativa ad ipotesi di annullamento con rinvio di una sentenza di secondo grado, si è ritenuto che, per il calcolo del limite massimo del termine di fase, il periodo di custodia cautelare relativo al giudizio di appello dovesse cumularsi con quello del giudizio di rinvio, ma non anche con la durata del giudizio di cassazione).
Cass. civ. n. 3521/1999
Nel caso di regressione del procedimento ad una fase diversa, con conseguente decorso ex novo dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti per quella fase, ai sensi dell'art. 302, comma 2, c.p.p., deve tenersi conto, qualora occorra verificare che non sia stato superato il limite del doppio dei suddetti termini (in adesione a quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998), soltanto della custodia cautelare precedentemente sofferta nell'ambito della stessa fase alla quale il procedimento è regredito, e non di quella sofferta nell'ambito di altre fasi. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito con la quale, essendo regredito il procedimento dalla fase del giudizio d'appello a quella delle indagini preliminari, in conseguenza della ritenuta nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, era stata respinta la richiesta di scarcerazione avanzata dall'imputato per asserito superamento del doppio dei termini di fase, osservandosi che erroneamente, in detta richiesta, si era tenuto conto anche di periodi di custodia cautelare riferibili alla fase del giudizio di primo grado, a suo tempo instaurato prima della scadenza del termine previsto per la fase precedente).
Cass. civ. n. 2091/1999
In caso di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, i termini di durata della custodia cautelare decorrono nuovamente dalla data della sentenza di annullamento, e non da quella originaria di inizio della fase alla quale il processo è regredito.
Cass. civ. n. 1530/1999
Anche nel caso di regressione del processo in appello a seguito di rinvio (art. 303.2 c.p.p.), nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna nei due gradi del giudizio di merito il termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio di cassazione si computa - per il richiamo operato dalla lett. d), ultima parte, del comma 1 dell'art. 303 c.p.p. al comma 4 del medesimo articolo - secondo i criteri in quest'ultima norma fissati, e cioè tenendo conto esclusivamente dei limiti di durata massima complessiva della cautela.
Cass. civ. n. 1526/1999
In tema di durata massima della custodia cautelare per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, il termine previsto dall'art. 303, comma primo, lett. a), n. 3, c.p.p. opera solo ove per i delitti in questione siano realizzate le condizioni di pena edittale previste nell'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 4, e non sulla base del solo titolo di reato. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270 bis, comma secondo, c.p., punito con pena da quattro ad otto anni di reclusione, relativamente al quale la S.C. ha ritenuto che il termine di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari sia di sei mesi e non di un anno, pur prevedendo l'art. 303 citato quest'ultimo termine in presenza di pena edittale massima superiore nel massimo a sei anni: e ciò sia sul rilievo che l'art. 407, comma secondo, lett. a è da intendere recepito integralmente, e non solo con riferimento al nomen juris, nell'art. 303, comma primo, lett. a n. 3 del codice di rito, sia perché, nel dubbio interpretativo, il favor libertatis impone di scartare un'interpretazione in malam partem). Non risultano precedenti.
Cass. civ. n. 1223/1999
L'art. 303, secondo comma, c.p.p. pone sullo stesso piano, ai fini della custodia cautelare, le ipotesi di regressione del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi e quelle di rinvio ad altro giudice a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione, o per qualunque altra causa. In tutte tali ipotesi gli effetti della custodia cautelare sono uguali, nel senso che i termini di questa, previsti dal comma primo dell'art. 303, decorrono di nuovo «relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento», con l'unico limite che non possono superare un periodo pari al doppio di quello previsto — di norma — per la fase presa in considerazione, e ciò in virtù della formulazione normativa di chiusura di cui all'art. 304, sesto comma, c.p.p., che ha carattere autonomo e generale e non può essere circoscritta al corpo dell'articolo nel quale si trova inserita, che riguarda specificamente la sospensione dei termini.
Cass. civ. n. 3286/1998
È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 303 c.p.p. (disciplina dei termini di custodia cautelare nell'ipotesi di regressione del procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversi) per contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione. Ciò in quanto la disciplina degli effetti della regressione del processo per motivi procedurali sulla durata della custodia cautelare implica delle scelte tra diverse soluzioni, nessuna delle quali è costituzionalmente imposta, rientrando nell'esclusivo potere discrezionale del legislatore ordinario regolare e differenziare, nel rispetto del principio di ragionevolezza, il regime della durata della cautela. È conforme a ragionevolezza ed ai principi costituzionali di cui alle richiamate norme, la determinazione legislativa che, apprezzando e bilanciando le esigenze di tutela della collettività con il favor libertatis, dà prevalente rilevanza alle prime, con riferimento ai termini di fase, e alla libertà individuale, per quanto riguarda il termine massimo complessivo di cui al quarto comma dell'art. 303 c.p.p.
Cass. civ. n. 375/1998
Il giudice procedente che ritenga doversi disporre la cessazione della custodia cautelare per intervenuto decorso dei relativi termini non è tenuto ad acquisire preventivamente il parere del pubblico ministero, mancando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente all'art. 76, comma 1, del codice abrogato (secondo cui il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge), e non potendo neppure trovare applicazione, nella suddetta ipotesi, l'art. 299, comma 3 bis, c.p.p., il quale prevede l'obbligo di previa audizione del pubblico ministero solo quando debbasi provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura.
Cass. civ. n. 4221/1997
Allorché la decisione della Cassazione risolutiva di conflitto negativo di competenza designi come competente il giudice che per primo si dichiarò incompetente, si è in presenza comunque di un giudice «altro» rispetto a quello che, investito della competenza, la declinò, richiedendo l'intervento della Corte regolatrice, e pertanto ha luogo un ritorno del procedimento alle origini, che determina una nuova decorrenza dei termini di durata massima di custodia cautelare, a nulla rilevando la circostanza che il giudice dichiaratosi per primo incompetente sia ancora destinatario, a norma dell'art. 279 c.p.p., delle istanze concernenti le misure coercitive.
Cass. civ. n. 284/1997
In forza del principio dell'autonomia dei termini di fase prefissati dall'art. 303, comma primo, c.p.p., l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti, ormai conclusi. Invero, una volta definita una delle fasi previste dalle lett. a), b) e d) del citato comma primo dell'art. 303, la durata della custodia cautelare in detta fase sofferta non espande i suoi effetti sulla fase successiva, che è governata da altro autonomo termine massimo, ma ha rilievo soltanto al fine della maturazione del termine massimo complessivo di cui al quarto comma del citato art. 303 c.p.p.
Cass. civ. n. 1/1997
Ai fini sia dell'articolo 303, comma primo, lett. c), c.p.p., sia dell'art. 300, comma quarto, stesso codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni dei quali soltanto (nella specie per i reati satelliti) mantenga efficacia la custodia cautelare, per «condanna» e per «pena inflitta» devono, rispettivamente, intendersi la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non la condanna e la pena inflitte per l'intero reato continuato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della ratio del reato continuato.
Cass. civ. n. 1585/1992
In tema di libertà personale, anche nei procedimenti che seguono il precedente rito sono applicabili i termini di durata della custodia cautelare di cui all'art. 2 D.L. 9 settembre 1991 n. 292 conv. nella L. 8 novembre 1991 n. 356 (che ha sostituito l'art. 303 c.p.p.) in conformità al disposto dell'art. 10 della suddetta normativa in virtù del quale «le disposizioni dell'art. 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto». (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 251, comma primo, parte seconda, att. c.p.p., assumendo che i giudici di merito avevano errato nel ritenere tale disposizione tacitamente abrogata ad opera del succitato art. 10 legge n. 356 del 1991; la Cassazione ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima).