Cass. pen. n. 29941 del 27 luglio 2001

Testo massima n. 1


La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., cessa di operare qualora sopravvenga una causa di sospensione del procedimento a tempo indeterminato, come si verifica nel caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di una questione incidentale di legittimità costituzionale.

Testo massima n. 2


Non sussiste interesse giuridicamente rilevante dell'imputato all'accoglimento di una istanza di scarcerazione per decorrenza termini quando detta istanza riguardi alcuni soltanto dei reati in relazione ai quali la misura cautelare è stata disposta, per cui anche dal suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque derivare la restituzione allo stato di libertà.

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