Art. 304 – Codice di procedura penale – Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio [465 ss.], durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore [486] ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore [477 2], sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova [508, 509] o a seguito di concessione di termini per la difesa [108, 519];
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545 bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare [284, 285, 286] non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza [521]. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 36638/2013
Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo c.p.p. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione adottata in sede di giudizio abbreviato, nel quale era stata disposta attività probatoria integrativa, ex art. 441 c.p.p., che aveva giustificato la complessità sulla scorta del numero elevato di testimoni da esaminare, del tempo necessario per la discussione finale, dei concomitanti impegni del giudice e del carico di lavoro dell'ufficio).
Cass. civ. n. 10447/2009
Competente a disporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (nella specie a norma dell'art. 304, comma secondo, c.p.p.), nelle more del giudizio di appello, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado, è il giudice di secondo grado, anche se il decreto di citazione a giudizio non sia stato ancora emesso. (Nella specie la Corte ha precisato anche che per "giudice competente" si intende sempre l'organo giudiziario, escluso ogni riferimento alle persone fisiche che siano eventualmente chiamate a comporre il collegio, anche nel caso in questione, relativo a sospensione per dibattimento particolarmente complesso, essendo riferibile il principio dell'immutabilità del giudice, che si riferisce anche alle persone fisiche dell'organo collegiale, soltanto alla deliberazione della sentenza).
Cass. civ. n. 35199/2006
L'ordinanza che sospende i termini di durata della custodia cautelare durante il tempo di redazione dei motivi della sentenza può essere emessa con procedura de plano in quanto la norma non prevede esplicitamente che la decisione debba essere presa con le forme e le modalità della camera di consiglio.
Cass. civ. n. 5819/2004
Nel caso di processi a carico di più imputati, ad alcuni soltanto dei quali si riferiscano le cause di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare previste dall'art. 304, comma 1, lett. a) e b), e comma 4, è sufficiente, per escludere l'operatività della sospensione anche nei confronti degli altri imputati, che costoro, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 304, chiedano la separazione della loro posizione, e non anche che questa venga effettivamente disposta.
Cass. civ. n. 43566/2002
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, poiché a norma dell'art. 304, commi 1 e 4, c.p.p. è consentita l'immediata appellabilità dell'ordinanza che ne dispone la sospensione, la mancata presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto di appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310, comma 2, stesso codice, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità della successiva e tardiva richiesta di declaratoria di estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, a nulla rilevando l'illegittimità dell'originaria sospensione. (Fattispecie relativa a provvedimento, non impugnato tempestivamente, di sospensione dei termini, disposto, a seguito di dichiarazione di ricusazione del giudice da parte dell'imputato, con effetti fino alla successiva udienza di rinvio, anziché fino alla data, anteriore, di reiezione dell'istanza e quindi, almeno sotto il profilo della durata della sospensione, illegittimo).
Cass. civ. n. 42590/2001
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 2, c.p.p., (nella specie, per la particolare complessità del dibattimento) può essere disposta solo in relazione ai reati espressamente indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), stesso codice, la cui previsione ha carattere tassativo e non può essere estesa a diverse, quantunque affini, figure criminose, dato il suo carattere eccezionale, che ne impone un'interpretazione restrittiva. (Fattispecie relativa a contestazione dei reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, che la Corte ha ritenuto impropriamente equiparati a quelli previsti dagli artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Cass. civ. n. 40701/2001
In tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare; l'omissione di tali adempimenti determina una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la scarcerazione dell'imputato «ora per allora». (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che, ove l'istanza di sospensione venga formulata dal pubblico ministero fuori udienza, al giudice incombe l'obbligo di preavvertire la difesa ed instaurare un contraddittorio cartolare, con deposito di atti e scambio di memorie, ovvero orale, con la convocazione anche informale delle parti e relativa discussione).
Cass. civ. n. 29941/2001
La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., cessa di operare qualora sopravvenga una causa di sospensione del procedimento a tempo indeterminato, come si verifica nel caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di una questione incidentale di legittimità costituzionale.
Cass. civ. n. 3504/2000
Il dettato dell'art. 304, secondo comma, c.p.p., nel fare riferimento a “dibattimenti particolarmente complessi”, intende comprendere, in tale locuzione, le difficoltà e gli ostacoli attinenti sia al singolo processo, ivi inclusa l'esigenza di approfondimento della posizione di ciascun imputato e di escussione di numerosi testi, sia all'organizzazione di mezzi per la sua celebrazione. (Nella specie la Corte ha esemplificativamente indicato le esigenze di natura logistica connesse alla necessità di garantire l'incolumità dei testi e dei collaboranti o la traduzione degli imputati detenuti in luoghi diversi e lontani dalla sede del giudice).
Cass. civ. n. 1324/2000
La motivazione dell'ordinanza che sospende il decorso dei termini di custodia cautelare alla stregua dei parametri di cui all'art. 304, secondo comma, c.p.p. e con riferimento alla particolare complessità del dibattimento, diventa un giudizio prognostico e come tale esula dalle concrete e contingenti modalità di esplicazione del dibattimento, purché determinate sulla base dei criteri legali e delle prassi organizzative. Ne consegue che l'ordinanza non è censurabile per motivi attinenti al successivo evolversi delle udienze (come, nella specie, per rinvii dovuti alla mancata comparizione di collaboranti o anche presunte carenze organizzative), né è possibile individuare nello status libertatis di altri coimputati argomento correttivo del fondamentale criterio fissato dalla legge.
Cass. civ. n. 4964/1999
Agli effetti della sospensione dei termini della custodia cautelare a norma dell'art. 304 comma 2 c.p.p., il presupposto della particolare complessità del dibattimento e quello riguardante la natura dei reati contestati a ciascun imputato, sono fra loro diversi, giacché mentre la difficoltà di trattazione del dibattimento relativo ad un processo plurisoggettivo corrisponde ad una situazione unitaria, l'oggetto delle imputazioni conserva, invece, carattere necessariamente individuale, connotando le posizioni dei singoli coimputati e differenziandole tra loro, anche ai fini della disciplina delle misure cautelari personali, in relazione alla diversa gravità dei delitti contestati a ciascuno di essi. La sospensione dei termini di custodia cautelare può pertanto essere disposta soltanto nei confronti degli imputati chiamati a rispondere di delitti inclusi nell'elencazione contenuta nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.
Cass. civ. n. 4871/1999
In caso di procedimento nei confronti di più imputati, l'impedimento di alcuni di essi o dei loro difensori a comparire e la conseguente richiesta di rinvio comporta l'applicazione dell'art. 304, primo comma, lett. a) anche nei confronti di tutti quei restanti coimputati che, con la loro manifestata «non opposizione» al rinvio medesimo, ne abbiano accettato l'eventuale accoglimento. Ed invero solo la manifestazione di opposizione al rinvio per quel che concerne il proprio assistito, anche a costo di eventuale stralcio del procedimento a suo carico, impedisce l'applicabilità della sospensione dei termini di carcerazione preventiva per il relativo imputato, al quale conseguentemente la diversa eventuale decisione del giudice di non procedere allo stralcio per ragioni processuali non potrà essere addebitata come causa di sospensione del detto termine.
Cass. civ. n. 3440/1999
Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma 2, c.p.p., non può farsi riferimento a posizioni individuali differenziate, dato che la causa di sospensione per la complessità del dibattimento si basa su di una situazione che va valutata complessivamente e cumulativamente, sicché la eventuale sospensione deve riguardare indistintamente tutti gli imputati. Tuttavia, ove la sospensione dei termini di custodia cautelare sia stata disposta soltanto per alcuni degli imputati, tale provvedimento, anche se non perfettamente conforme al dettato normativo, mantiene pienamente la sua validità ove emesso in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Cass. civ. n. 3431/1999
Configura un caso di paralisi dell'attività dibattimentale determinata da mancata assistenza difensiva la revoca in massa delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti con nomina di altri difensori ai quali venga concesso termine a difesa, senza che rechi alcuna differenza la circostanza che l'iniziativa sia riferibile agli imputati o ai difensori. In tale ipotesi, ove sia adottato provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione, gli effetti di esso si producono nei confronti di tutti gli imputati anche se alcuni non abbiano dato causa al comportamento ostruzionistico, in quanto costoro possono chiedere, per evitare conseguenze per loro pregiudizievoli, che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi a norma del comma quinto dell'art. 304 c.p.p.
Cass. civ. n. 3123/1999
Il rinvio dell'udienza dovuto a legittimo impedimento del difensore (ivi compreso quello determinato dall'adesione di quest'ultimo ad astensione collettiva dalle udienze), non comporta, quando non incida sulla sospensione dei termini di custodia cautelare (o perché trattasi di procedimento con imputato a piede libero o perché non è stato adottato lo specifico provvedimento previsto dall'art. 304, comma 1, lett. a, c.p.p.), la sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.
Cass. civ. n. 2423/1999
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), stesso codice non viene meno per il fatto che, all'esito del giudizio di merito, la contestazione, sulla cui base la sospensione era stata concessa, sia stata esclusa o modificata in senso più favorevole all'accusato; conseguentemente il periodo di sospensione non può essere computato nei termini di carcerazione successivi o in quelli massimi previsti dall'art. 303. (Fattispecie in tema di spaccio di sostanze stupefacenti in cui con la sentenza di primo grado era stata esclusa l'aggravante dell'ingente quantità).
Cass. civ. n. 12756/1998
Il differimento della udienza dibattimentale dovuto ad astensione conseguente a deliberazione assunta dagli organi rappresentativi degli avvocati o ad altro impedimento del difensore non determina la sospensione del corso della prescrizione se non nei casi in cui, essendo stata applicata una misura cautelare personale, siano sospesi i termini di durata della custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. b) c.p.p. Qualora i termini di prescrizione siano prossimi a maturare è invece legittima la nomina di un difensore di ufficio, sussistendo in tal caso un motivo di urgenza ostativo del differimento dell'udienza.
Cass. civ. n. 433/1998
Il «congelamento» dei termini di custodia ai sensi dell'art. 297 comma quarto c.p.p. non è cumulabile con la «sospensione» disposta ai sensi dell'art. 304 comma secondo c.p.p.: quest'ultima, di più ampia portata, esclude — infatti — l'operatività del primo, limitata ai giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza, sempreché non siano già «coperti» dal provvedimento sospensivo. Tra dette norme sussiste un rapporto di specialità, cosicché l'applicazione della disposizione «speciale» (quella dell'art. 304 comma secondo c.p.p.) esclude l'operatività di quella «generale» (dettata dall'art. 297 comma quarto c.p.p.).
Cass. civ. n. 6571/1997
Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., può essere legittimamente emesso anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 544, commi secondo e terzo, per il deposito della sentenza, senza che questo abbia avuto luogo, non determinando la detta scadenza l'esaurimento della fase del giudizio in corso, la quale si conclude, invece, soltanto con la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, come desumibile anche dall'art. 91 att. c.p.p., che regola la competenza in ordine ai provvedimenti concernenti le misure cautelari.
Cass. civ. n. 3920/1997
I provvedimenti di sospensione e rinvio del dibattimento hanno, di norma carattere ordinatorio e rientrano nel potere discrezionale del giudice che procede. Tale discrezionalità è vincolata, però, nel caso di sopravvenienza di circostanze eccezionali, quali quelle disciplinate dall'art. 304 c.p.p. — impedimento o allontanamento, mancata presentazione o partecipazione di uno o più difensori che rendano privi di assistenza uno o più imputati — che costituiscono un ostacolo concreto, ed eventualmente giuridico, alla prosecuzione del dibattimento. Di conseguenza, la diffusa astensione dalle udienze, attuata dai difensori in adesione alla deliberazione degli organi professionali, legittima, privando uno o più imputati della necessaria assistenza tecnica, il rinvio o la sospensione del dibattimento e giustifica, conseguentemente, la sospensione dei termini di custodia cautelare. (Ha peraltro affermato la Corte che non è giuridicamente apprezzabile la manifesta volontà dei detenuti di prosecuzione del processo, stante l'impossibilità concreta di assicurare, anche attraverso difensori di ufficio, l'assistenza tecnica a uno o più imputati, e rientrando nell'insindacabile discrezionalità del giudice la valutazione in ordine alla separazione dei giudizi).
Cass. civ. n. 1470/1997
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, verificandosi l'ipotesi di cui all'art. 304, comma primo, lett. b), c.p.p. (mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori), nella quale rientra anche il caso dell'astensione degli avvocati dalle udienze per adesioni ad agitazioni di categoria, non operano, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma settimo del citato art. 304, i limiti massimi di fase di cui al precedente comma sesto, ma soltanto i limiti di durata complessiva della custodia cautelare.
Cass. civ. n. 3680/1996
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per quanto riguarda l'udienza preliminare (nella quale, come confermato nell'art. 303, lett. a) c.p.p. possono essere emesse sentenze a conclusione di giudizi abbreviati o di patteggiamento), è regolata autonomamente dal quarto comma dell'art. 304 c.p.p.; e poiché esso richiama solo le lett. a) e b) del primo comma deve escludersi che per i giudizi svoltisi nell'udienza preliminare sia applicabile la lett. c) del primo comma dell'art. 304 c.p.p.
Cass. civ. n. 2603/1996
In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare a seguito di sospensione o rinvio del dibattimento per particolari ragioni, l'astensione degli avvocati dall'udienza, per l'adesione ad agitazioni di categoria, rientra nell'ipotesi «della mancata partecipazione di uno o più difensori» prevista dall'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p., con la conseguenza che del periodo di sospensione che ne è derivato non può tenersi conto, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, nel computo dei termini massimi della custodia. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'adesione del singolo difensore all'astensione collettiva proclamata dalle associazioni di categoria è pur sempre un atto volontario il quale, se da un lato giustifica e rende necessario il rinvio del dibattimento, da un altro non può essere anche incoraggiato o premiato con la sospensione dei termini di custodia).
Cass. civ. n. 2832/1995
È legittimo il rinvio del dibattimento ad altra udienza, con la conseguente applicazione della sospensione dei termini custodiali, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 304 c.p.p., allorché siano indicate, dal giudice di merito, con argomentazioni esenti da vizi o errori di diritto, le ragioni di fatto per le quali non sia possibile né separare la posizione processuale dell'imputato non scarcerato, né assicurare una valida difesa d'ufficio a tutti i coimputati del processo simultaneo a mezzo dell'unico avvocato presente in udienza, in periodo di astensione degli avvocati dalle udienze.
Cass. civ. n. 1284/1995
Gli artt. 304, secondo comma e 305, secondo comma c.p.p. disciplinano ciascuno un istituto diverso: quello della sospensione dei termini e quello della proroga della custodia cautelare. Il primo, che attiene al giudizio, dà luogo ad un prolungamento di durata ex ante indeterminata e riguarda sia i termini intermedi di fase, sia il termine di durata complessiva di cui all'art. 303, quarto comma c.p.p. Il secondo che concerne le indagini, opera per un periodo di tempo determinato e riguarda solo il termine di fase delle indagini preliminari. In ragione di tale diversità, il requisito che i termini siano prossimi a scadere, previsto solo in relazione alla proroga dell'art. 305, secondo comma c.p.p., non è estensibile alla sospensione.
Cass. civ. n. 37/1995
L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 c.p.p., si applica anche nel processo penale a carico di imputati minorenni. (La Corte, nell'affermare tale principio, premesso che la disciplina del processo minorile non ritenga un sistema autonomo, ma si articola invece in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario che trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, ha precisato che nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, l'istituto della sospensione dei termini della custodia cautelare e che esiste inoltre piena compatibilità fra detta sospensione, finalizzata alla tutela delle esigenze cautelari, e la disciplina della custodia cautelare di cui all'art. 23 del D.P.R. suddetto, che a tali esigenze espressamente si richiama).
Cass. civ. n. 250/1994
Appartenendo al giudizio abbreviato nel grado di appello una fase eventuale di assunzione di prove ed una fase di valutazione e decisione, parificate nella funzione al contenuto del dibattimento, non può escludersi di principio, senza procedere alla verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste, l'applicabilità della normativa disciplinante la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nelle ipotesi previste dall'art. 304, primo e secondo comma, c.p.p.
Cass. civ. n. 2445/1993
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 304, primo comma, c.p.p., può essere adottata successivamente al rinvio dell'udienza, purché prima del decorso del termine massimo di custodia.
Cass. civ. n. 1520/1992
Nell'estendere, con il disposto del primo comma dell'art. 251 att. c.p.p., la nuova disciplina sulla durata della custodia cautelare anche ai procedimenti regolati dalle norme anteriormente vigenti, il legislatore non ha inteso prevedere eccezioni per quanto concerne le modalità di calcolo dei termini massimi e di applicazione delle cause di sospensione al loro naturale decorso. (Fattispecie in tema di sospensione del corso della custodia cautelare).
Cass. civ. n. 1015/1992
La sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) si determina ogni qualvolta in un'attività processuale dell'imputato o del suo difensore sia configurabile una richiesta, anche implicita, di sospensione o di rinvio del dibattimento, perchè il richiedente, ben consapevole degli effetti della sua richiesta, ne accetta anche i riflessi sul computo di tali termini. (Nella specie il difensore dell'imputato si era opposto alla separazione dei giudizi dopo che il difensore di altri coimputati aveva richiesto il rinvio del processo per suo impedimento, cosicchè il dibattimento, nei confronti di tutti gli imputati, era stato rinviato a tempo indeterminato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la declaratoria della corte d'assise di sospensione dei termini di custodia cautelare).