Art. 304 – Codice di procedura penale – Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio [465 ss.], durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore [486] ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore [477 2], sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova [508, 509] o a seguito di concessione di termini per la difesa [108, 519];
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545 bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare [284, 285, 286] non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza [521]. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2211/2018
In tema di durata del sequestro di prevenzione, il rinvio contenuto nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. l159, all'art. 304 cod. proc. pen., secondo cui, ai fini del computo del relativo termine, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto applicabili, riguarda esclusivamente le ipotesi tipiche di sospensione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 cit., salva espressa riserva di compatibilità, e non anche la disciplina dei termini massimi di custodia, prevista dal comma sesto del medesimo articolo, in quanto avente carattere eccezionale a garanzia della libertà personale.
Cass. civ. n. 21745/2018
Il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio (Fattispecie relativa a sospensione disposta nel giudizio di appello in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini del giudizio di complessità, le circostanze relative alla gravità delle imputazioni ed alla complessità delle indagini svolte ed ha precisato che le circostanze relative alla complessità e molteplicità delle questioni da esaminare possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, ove incidano sui tempi della discussione o, più in generale, sulle attività da compiere nel corso del processo).
Cass. civ. n. 53234/2018
È legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l'espletamento di una perizia - nella specie relativa alla trascrizione delle intercettazioni - che presenta il carattere della necessità ed inevitabilità, anche se riguardante la posizione di uno solo di essi, posto che si tratta di un atto di natura oggettiva relativo al dibattimento senza distinzione tra le posizioni dei singoli imputati e che rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se effettuare o meno la perizia medesima.
Cass. civ. n. 22289/2018
In tema di termini di durata della custodia cautelare, il rinvio dell'udienza su istanza della difesa "per ora tarda" determina la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., con la conseguenza che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, nel computo del limite temporale massimo, pari al doppio dei termini di fase, deve tenersi conto del periodo di tempo compreso tra l'udienza rinviata e quella successiva. (In motivazione la Corte ha precisato che la testuale previsione dell'art. 304, comma 7, cod. proc. pen. consente il superamento del termine cautelare massimo di fase soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 304, comma 1, lett. b), nelle quali il giudice è vincolato a disporre il rinvio per effetto della dichiarazione del difensore di non poter o non voler svolgere il suo ministero, come avviene nel caso di rinvio dell'udienza per l'astensione dei difensori).
Cass. civ. n. 37472/2017
In tema di sospensione del termine di un anno e sei mesi previsto per l'adozione del decreto di confisca dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il rinvio alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dall'art. 304 cod. proc. pen. ha carattere statico e recettizio delle singole cause di sospensione e non si estende, in assenza di un esplicito richiamo, all'intera disciplina prevista da tale norma, cosicchè non è necessaria una pronuncia esplicita, con ordinanza appellabile, che dichiari la sussistenza della singola causa di sospensione.
Cass. civ. n. 25478/2017
La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali e, quindi, i cosiddetti "tempi morti" del processo che non superano il limite della ragionevolezza.
Cass. civ. n. 31632/2017
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche dopo il deposito della sentenza, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, quella che nel momento in cui esso viene adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere.
Cass. civ. n. 33217/2016
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante a questi fini l'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve.
Cass. civ. n. 28663/2015
Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo c.p.p., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate).
Cass. civ. n. 13038/2015
La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento può essere legittimamente disposta solo se non sono scaduti i termini di fase e, una volta deliberata, è immediatamente operativa, non potendone essere differita la decorrenza al momento di naturale scadenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di sospensione avesse "coperto" tutto il periodo intercorrente tra la sua adozione e la sentenza di primo grado, ivi compreso quello decorso "medio tempore" dopo una sentenza di incompetenza e fino alla ritrasmissione degli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento di sospensione, sebbene il termine "ordinario" di fase non fosse ancora scaduto al momento della sentenza di incompetenza).
Cass. civ. n. 36208/2014
In tema di durata della custodia cautelare, l'astensione dei difensori dalle udienze, proclamato in conformità del codice di autoregolamentazione e prontamente comunicato al giudice, costituendo esercizio di un diritto di libertà, determina la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguenza che nel computo del limite temporale massimo pari al doppio dei termini di fase deve tenersi conto anche del periodo di tempo relativo al rinvio della udienza.
Cass. civ. n. 29556/2014
In tema di durata della custodia cautelare nei procedimenti per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p., qualora il termine di fase sia stato sospeso per la particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, c.p.p., il termine massimo di durata della custodia, fissato nel doppio dei termini di fase dal sesto comma del predetto art. 304, non può essere superato sommando ad esso l'ulteriore termine eventualmente utilizzato, nella fase del giudizio per uno dei delitti citati, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis, c.p.p.
Cass. civ. n. 23872/2014
È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. a), c.p.p., richiesta dal pubblico ministero a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore dell'imputato al fine di attendere le determinazioni della Corte di cassazione, adita con ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte d'appello, non essendo il differimento un atto dovuto.
Cass. civ. n. 50120/2013
È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., richiesta dal pubblico ministero a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore dell'imputato al fine di attendere le determinazioni della Corte di cassazione, adita con ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte d'appello, non essendo il differimento un atto dovuto.
Cass. civ. n. 42879/2013
In tema di durata della custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3 bis., c.p.p., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta l'aumento dei termini di massimi di custodia fissati dall'art. 304, comma sesto, c.p.p..
Cass. civ. n. 36638/2013
Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo c.p.p. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione adottata in sede di giudizio abbreviato, nel quale era stata disposta attività probatoria integrativa, ex art. 441 c.p.p., che aveva giustificato la complessità sulla scorta del numero elevato di testimoni da esaminare, del tempo necessario per la discussione finale, dei concomitanti impegni del giudice e del carico di lavoro dell'ufficio).
Cass. civ. n. 4823/2013
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza, prorogato dal giudicante ai sensi dell'art. 544, comma terzo, c.p.p., in considerazione della ritenuta particolare complessità della stesura della motivazione, può essere motivato anche soltanto attraverso il richiamo del disposto degli artt. 304, comma primo, lett. c) e dell'art. 544, comma terzo, c.p.p., che enunciano specificamente i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Cass. civ. n. 27361/2011
È legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex art. 304, comma primo, lett. c), c.p.p., assunto d'ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti.
Cass. civ. n. 10447/2009
Competente a disporre la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (nella specie a norma dell'art. 304, comma secondo, c.p.p.), nelle more del giudizio di appello, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado, è il giudice di secondo grado, anche se il decreto di citazione a giudizio non sia stato ancora emesso. (Nella specie la Corte ha precisato anche che per "giudice competente" si intende sempre l'organo giudiziario, escluso ogni riferimento alle persone fisiche che siano eventualmente chiamate a comporre il collegio, anche nel caso in questione, relativo a sospensione per dibattimento particolarmente complesso, essendo riferibile il principio dell'immutabilità del giudice, che si riferisce anche alle persone fisiche dell'organo collegiale, soltanto alla deliberazione della sentenza).
Cass. civ. n. 12372/2007
La sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 304, comma primo, lett. c), c.p.p. rappresenta un'ipotesi di sospensione automatica che opera a vantaggio della successiva fase di appello e in relazione a tutti i reati oggetto della sentenza, a nulla rilevando che con riferimento ad alcuni di essi, non menzionati nell'ordinanza di sospensione adottata contestualmente alla lettura del dispositivo, sia stato emesso, dopo la lettura del dispositivo stesso, il provvedimento di ripristino della custodia cautelare di cui all'art. 307, comma secondo, c.p.p.
Cass. civ. n. 35199/2006
L'ordinanza che sospende i termini di durata della custodia cautelare durante il tempo di redazione dei motivi della sentenza può essere emessa con procedura de plano in quanto la norma non prevede esplicitamente che la decisione debba essere presa con le forme e le modalità della camera di consiglio.
Cass. civ. n. 5819/2004
Nel caso di processi a carico di più imputati, ad alcuni soltanto dei quali si riferiscano le cause di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare previste dall'art. 304, comma 1, lett. a) e b), e comma 4, è sufficiente, per escludere l'operatività della sospensione anche nei confronti degli altri imputati, che costoro, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 304, chiedano la separazione della loro posizione, e non anche che questa venga effettivamente disposta.
Cass. civ. n. 5288/2004
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 304 c.p.p., a differenza di quelli previsti dal comma successivo, prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale, tanto da non richiedere neppure la richiesta del pubblico ministero, per cui il relativo provvedimento, di natura puramente dichiarativa e ricognitiva, può essere adottato anche dal giudice d'appello, ove non lo abbia fatto quello di primo grado.
Cass. civ. n. 34030/2003
La competenza a pronunciare il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario per la stesura della sentenza nei casi di cui all'art. 544, secondo e terzo comma, c.p.p. spetta anche al giudice di appello, qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 43566/2002
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, poiché a norma dell'art. 304, commi 1 e 4, c.p.p. è consentita l'immediata appellabilità dell'ordinanza che ne dispone la sospensione, la mancata presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto di appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310, comma 2, stesso codice, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità della successiva e tardiva richiesta di declaratoria di estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, a nulla rilevando l'illegittimità dell'originaria sospensione. (Fattispecie relativa a provvedimento, non impugnato tempestivamente, di sospensione dei termini, disposto, a seguito di dichiarazione di ricusazione del giudice da parte dell'imputato, con effetti fino alla successiva udienza di rinvio, anziché fino alla data, anteriore, di reiezione dell'istanza e quindi, almeno sotto il profilo della durata della sospensione, illegittimo).
Cass. civ. n. 8094/2002
In tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'art. 304, comma 6, c.p.p., come modificato dall'art. 2 del D.L. 24 novembre 2001 n. 341, conv. con modifiche nella legge 19 gennaio 2001 n. 4, nello stabilire che per effetto di cause di sospensione, la durata dei termini di fase della custodia cautelare «non può superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1, lett. b n. 3 bis», deve intendersi nel senso che detto ultimo termine, derivante dall'aumento di sei mesi previsto per la fase del giudizio di primo grado quando si procede per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a c.p.p., non solo non è suscettibile di raddoppio, ma neppure è addizionabile al termine ordinario di fase raddoppiato.
Cass. civ. n. 42590/2001
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 2, c.p.p., (nella specie, per la particolare complessità del dibattimento) può essere disposta solo in relazione ai reati espressamente indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), stesso codice, la cui previsione ha carattere tassativo e non può essere estesa a diverse, quantunque affini, figure criminose, dato il suo carattere eccezionale, che ne impone un'interpretazione restrittiva. (Fattispecie relativa a contestazione dei reati di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, che la Corte ha ritenuto impropriamente equiparati a quelli previsti dagli artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Cass. civ. n. 40701/2001
In tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare; l'omissione di tali adempimenti determina una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la scarcerazione dell'imputato «ora per allora». (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che, ove l'istanza di sospensione venga formulata dal pubblico ministero fuori udienza, al giudice incombe l'obbligo di preavvertire la difesa ed instaurare un contraddittorio cartolare, con deposito di atti e scambio di memorie, ovvero orale, con la convocazione anche informale delle parti e relativa discussione).
Cass. civ. n. 34862/2001
La sospensione dei termini di custodia cautelare nel caso previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., e cioè nelle more del deposito di motivazione non contestuale della sentenza, riguarda la fase del giudizio in atto e deve, pertanto, essere disposta dal giudice di tale fase, pur non conseguendo dal relativo provvedimento la posposizione della data di decorrenza dei termini della fase successiva, che resta fissata in quella della pronuncia di sentenza di condanna ovvero in quella dell'eventuale, sopravvenuta esecuzione della custodia nei confronti di soggetto che, all'atto di tale pronuncia, fosse in stato di latitanza. Ne consegue che la sospensione già disposta nei confronti dei coimputati detenuti non opera per il latitante catturato in pendenza del deposito della motivazione, salva la facoltà del giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di adottare anche nei suoi confronti apposito provvedimento.
Cass. civ. n. 29941/2001
La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., cessa di operare qualora sopravvenga una causa di sospensione del procedimento a tempo indeterminato, come si verifica nel caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di una questione incidentale di legittimità costituzionale.