Cass. pen. n. 2488 del 19 maggio 2000

Testo massima n. 1


In forza del principio dell'autonomia dei termini di fase prefissati dall'art. 303 comma 1 c.p.p., l'imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti ed ormai conclusi. Ed infatti, una volta definita una delle fasi previste dal citato art. 303 comma 1, la durata della custodia cautelare in detta fase non espande i suoi effetti su quella successiva, che è governata da altro autonomo termine massimo, fermo restando che la stessa ha rilevato ai fini della maturazione del termine massimo complessivo di cui all'art. 303 comma 4 c.p.p.

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