14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 284 del 13 marzo 1997
Testo massima n. 1
In forza del principio dell’autonomia dei termini di fase prefissati dall’art. 303, comma primo, c.p.p., l’imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti, ormai conclusi. Invero, una volta definita una delle fasi previste dalle lett. a ], b ] e d ] del citato comma primo dell’art. 303, la durata della custodia cautelare in detta fase sofferta non espande i suoi effetti sulla fase successiva, che è governata da altro autonomo termine massimo, ma ha rilievo soltanto al fine della maturazione del termine massimo complessivo di cui al quarto comma del citato art. 303 c.p.p.
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