Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 284 del 13 marzo 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 284 del 13 marzo 1997

Testo massima n. 1

In forza del principio dell’autonomia dei termini di fase prefissati dall’art. 303, comma primo, c.p.p., l’imputato ha diritto alla scarcerazione per il vano decorso del termine massimo proprio della fase o grado in cui pende il procedimento, e non già per la scadenza del termine eventualmente verificatasi in una fase o grado antecedenti, ormai conclusi. Invero, una volta definita una delle fasi previste dalle lett. a ], b ] e d ] del citato comma primo dell’art. 303, la durata della custodia cautelare in detta fase sofferta non espande i suoi effetti sulla fase successiva, che è governata da altro autonomo termine massimo, ma ha rilievo soltanto al fine della maturazione del termine massimo complessivo di cui al quarto comma del citato art. 303 c.p.p.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze