Cass. pen. n. 16133 del 2 maggio 2002

Testo massima n. 1


Nel caso, previsto dall'art. 303, comma 2, c.p.p., di regresso del procedimento ad una fase o ad un grado precedenti, da cui consegue il decorso ex novo del relativo termine di durata massima della custodia cautelare, con il limite costituito dal doppio del termine stesso, deve tenersi conto, ai fini della verifica in ordine al non superamento di detto limite, di tutta la custodia cautelare già sofferta, e non solo di quella riferibile alla fase omogenea.

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