Cass. pen. n. 1419 del 26 giugno 1996

Testo massima n. 1


L'individuazione del termine di custodia cautelare per le singole fasi processuali, così come del termine massimo, va effettuata con riferimento ai reati quali allo stato contestati, con la conseguenza che l'assoluzione da qualcuno dei reati ascritti, al pari della diversa qualificazione giuridica del fatto, ha rilevanza solo dal momento in cui tali mutamenti intervengano, senza che essi possano retroattivamente riverberarsi sulle fasi processuali precedenti.

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