Cass. civ. n. 16028 del 07 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Ambito - Inesistenza del fatto non contestato o sua diversa ricostruzione - Accertamento giudiziale sulla base di prove acquisite - Ammissibilità - Ragioni.


Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5363 del 2012

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

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