Cass. pen. n. 3525 del 23 marzo 1994

Testo massima n. 1


In ipotesi di regressione del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi, decorre ex novo il termine massimo della custodia cautelare previsto per la fase o il grado di giudizio a cui il procedimento è ritornato e non soltanto un termine corrispondente al periodo occorrente al completamento del tempo già trascorso per quella fase o grado. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che nell'ampia locuzione «per altra causa» è compresa anche l'ipotesi che il procedimento regredisca dalla fase del giudizio dinanzi al tribunale a quella degli atti preliminari dinanzi al Gip, non escluse le indagini di competenza del pubblico ministero).

Testo massima n. 2


Una volta annullato il decreto di rinvio a giudizio, con conseguente regressione del procedimento alla fase precedente e nuova decorrenza del termine di custodia cautelare, l'ordinanza di proroga di quest'ultima adottata prima dell'emanazione del decreto stesso risulta automaticamente caducata e travolta, né se ne può ipotizzare una eventuale ultrattività al di fuori del contesto temporale, nel quale era stata emessa e delle gravi esigenze cautelari, all'epoca sussistenti.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE