14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1893 del 21 maggio 1992
Testo massima n. 1
L’imputato nei confronti del quale si sia proceduto per delitti di diversa gravità, in relazione ai quali siano previsti dalla legge termini differenziati di durata massima della custodia cautelare, ha diritto di ottenere, «ora per allora», un provvedimento di scarcerazione ove, essendo stato prosciolto dagli addebiti più gravi, risulti che, con riguardo agli altri, per i quali sia invece intervenuta condanna, i termini in questione, rapportati alla precedente fase processuale, erano già trascorsi.
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi di più reati uniti dal vincolo della continuazione è erroneo calcolare un termine unico di durata massima della custodia cautelare, facendo riferimento al triplo della pena edittale prevista per il reato ritenuto più grave, dovendosi, al contrario, aver riguardo, distintamente, alla pena prevista per ogni singolo reato.
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