Cass. pen. n. 4306 del 1 dicembre 1994

Testo massima n. 1


Nel caso di rinvio degli atti da parte del giudice di primo grado, dichiaratosi incompetente, ad altra autorità, i termini massimi della misura cautelare applicata iniziano a decorrere dalla data della sentenza di incompetenza e non già da quella del provvedimento di rinvio a giudizio; l'art. 303, comma 2, c.p.p. così dispone infatti per l'ipotesi in cui il processo venga rinviato a diverso giudice per «altra causa» rispetto all'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione ed è evidente che l'omissione della sentenza di cui sopra concretizzi una di siffatte cause.

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