14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1246 del 6 giugno 1997
Testo massima n. 1
Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, allorquando il pubblico ministero, nell’esercitare l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, muta l’originaria contestazione posta a base della misura cautelare in corso di applicazione, eliminando una o più imputazioni o modificando il titolo o i titoli di reato, la primitiva imputazione, necessariamente fluida in relazione allo sviluppo delle indagini, perde qualsiasi rilevanza giuridico-processuale ed al suo posto subentra quella che, delineando definitivamente l’accusa, rappresenta il
thema decidendum del processo da sottoporre al giudice; è solo di questa, pertanto, nel momento in cui interviene, che si deve tenere conto ai fini della custodia cautelare e del calcolo dei relativi termini. [ In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato per il solo delitto di associazione per delinquere, per il quale il termine massimo di custodia per la fase delle indagini è di tre mesi, con esclusione di quegli altri reati per i quali pure era stata disposta la misura coercitiva — violenza carnale, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione — per i quali invece detto termine è di sei mesi, ha ritenuto che all’atto della presentazione della richiesta medesima, essendo scaduto il termine di tre mesi, l’imputato avrebbe dovuto essere scarcerato ].
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