14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4608 del 5 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Ove con il decreto che dispone il giudizio, o in virtù della decisione di primo grado, venga a determinarsi, per un mutamento della gravità delle imputazioni, lo spostamento del detenuto da uno stato per il quale è previsto un termine di custodia di una determinata durata ad uno stato per il quale la durata di tale termine è minore, la conseguita più favorevole posizione incide solo all’interno della fase in corso, nella quale l’interessato si giova di una più breve custodia cautelare, ma non dispiega effetti sulla durata del termine della fase anteriore, la quale, per l’anzidetta autonomia, deve intendersi definitivamente conclusa e non è più suscettibile di modifiche retroattive.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]